AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.92
Data decisione, Autorità: 31.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00092 DP 57/95 cm
Lugano 31 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 febbraio 1995 di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione 24 gennaio 1995, no. 502, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 24 ottobre 1994 rilasciata dal municipio di __________ agli insorgenti per adibire ad esercizio pubblico la terrazza dello stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
21 febbraio 1995 dell'Amministrazione condominio __________;
22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
2 marzo 1995 del municipio di __________;
20 marzo 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 luglio 1994 __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di adibire ad esercizio pubblico la terrazza antistante il ristorante che prevedono di aprile nello stabile situato all'inizio di via __________ (part. no. __________; zona R 3a). La trasformazione comportava unicamente l'esposizione di 6 tavolini circolari con 4 sedie ciascuno.
Alla domanda si è opposto __________ a nome dei condomini della vicina residenza __________, contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle prevedibili immissioni foniche.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 ottobre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Accertata la conformità di zona del controverso intervento, il Governo ha ritenuto che i servizi cantonali avessero omesso di verificarne la compatibilità ambientale, segnatamente dal profilo della limitazione preventiva delle immissioni.
Abbondanzialmente, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che l'ampliamento dell'esercizio pubblico dovesse comportare il prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver negato che l'area riservata al servizio esterno dell'esercizio pubblico possa essere configurata alla stregua di un impianto fisso, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver comunque omesso di considerare che i competenti servizi del Dipartimento del territorio hanno implicitamente escluso che la nuova destinazione della terrazza sia atta a determinare immissioni superiori ai limiti stabiliti per la zona.
Inammissibile dal profilo dell'economia processuale sarebbe peraltro anche l'annullamento della licenza edilizia. Le carenze d'accertamento rimproverate ai servizi dipartimentali avrebbero infatti potuto essere facilmente emendate nell'ambito della procedura di ricorso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, senza formulare particolari osservazioni.
Il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ si rimettono invece al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
In materia di inquinamento fonico, "per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno (art. 2 cpv. 3 OIF).
2.2. Per principio, la costruzione di impianti fissi nuovi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPA). La valutazione è d'obbligo, precisa l'art. 36 cpv. 1 OIF, se l'autorità ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore (VLE) di detti impianti siano o potrebbero essere superati.
I VLE sono fissati dagli allegati da 3 a 7 all'OIF. Si suddividono in tre categorie (valori di pianificazione, VP; valori limite d'immissione, VLI e valori d'allarme, VA) e si differenziano in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere (art. 2 cpv. 5 OIF), ovvero dal grado di sensibilità (GS), attribuito o attribuibile alle singole zone di utilizzazione conformemente agli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF.
2.3. A norma dell'art. 7 OIF, le emissioni degli impianti fissi nuovi devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (cpv. 1 lett. a), rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i VP (cpv. 1 lett. b).
Nel caso di modificazioni di impianti fissi già esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'OIF (1. aprile 1987) l'art. 8 di tale ordinanza prescrive di limitare secondo la regola fissata dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate (con riserva di imporre una riduzione delle emissioni foniche dell'intero impianto entro i VLI nel caso di modificazioni sostanziali; cfr. art. 8 cpv. 2 e 3 OIF).
Nel caso di modificazioni di impianti fissi costruiti dopo l'entrata in vigore dell'OIF, le emissioni foniche devono invece essere limitate tanto secondo la regola sancita dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF, quanto secondo il principio enunciato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF (rispetto dei VP).
L'obiezione è infondata.
L'art. 7 cpv. 7 LPA considera infatti impianti fissi tutte le costruzioni, le vie di comunicazione, altre istallazioni fisse e le modificazioni del terreno. L'art. 2 cpv. 1 OIF definisce a sua volta impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e altre istallazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno (cfr. 118 I b 353 consid. 2): evento, questo, che chiaramente si verifica nel caso in esame, in conseguenza dell'attribuzione della terrazza all'esercizio di attività commerciali.
3.2. Una volta stabilito che la controversa terrazza, in quanto destinata all'esercizio di attività commerciali dev'essere considerata alla stregua di un impianto fisso a sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPA, ben si deve riconoscere che i competenti servizi cantonali hanno omesso di determinarne le immissioni foniche esterne in base all'allegato 6 all'OIF (applicabile alla fattispecie giusta la cifra 1 cpv. 1 lett. a). Di fronte alle contestazioni sollevate dal resistente __________, l'autorità cantonale non poteva sottrarsi all'obbligo di formulare una prognosi sulle immissioni foniche derivanti dalla nuova destinazione della terrazza. Né può ora limitarsi a rinviare l'opponente ai poteri d'intervento che l'art. 107 LOC riserva al municipio. Tanto meno basta asserire che l'insediamento è conforme alla zona di utilizzazione per la quale è previsto il GS III.
Il fatto che l'autorità non abbia motivo di ritenere che i VLE siano o potrebbero essere superati (cfr. art. 36 OIF) non la esime dall'obbligo di giustificare questa sua deduzione con argomenti fondati sui principi applicabili per determinare il livello di valutazione del rumore (Lr) in base alla cifra 3 dell'allegato 6 all'OIF.
A torto reputano gli insorgenti che la prassi permetta di prescindere da una determinazione qualora gli allegati all'OIF non stabiliscano, come nel caso in esame, i VLI applicabili. L'ipotesi prospettata dai ricorrenti e considerata dall'art. 40 cpv. 3 OIF non si verifica, poiché l'impianto avversato, in quanto destinato all'esercizio di attività commerciali, ricade nel campo di applicazione della cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato 6 all'OIF, che dichiara applicabili agli impianti delle arti e mestieri (Gewerbe) i VLE fissati da queste disposizioni.
3.3. Così stando le cose, ben si può ritenere che i competenti servizi cantonali abbiano omesso di stabilire se le immissioni foniche prodotte da questa attività siano limitate secondo la regola sancita dall'art. 7 cpv. 1 lett. a OIF e rientrino nei limiti dei VP fissati dalla cifra 2 dell'allegato 6 dell'OIF per le zone con GS III; valori, questi, che alla fattispecie tornano applicabili tanto in base all'art. 8 cpv. 2 e 3 OIF (ingrandimento dell'esercizio pubblico all'esterno con conseguente produzione di immissioni foniche percettibilmente più elevate), quando in base all'art. 8 cpv. 4 OIF (ingrandimento di un impianto fisso realizzato dopo l'entrata in vigore dell'OIF).
I dati mancanti potevano infatti essere raccolti senza eccessive difficoltà ordinando ai competenti servizi dipartimentali di procedere ad adeguate misurazioni su impianti analoghi valutandole poi alla luce delle prescrizioni dianzi citate.
Non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti istanze, il giudizio impugnato va quindi annullato conformemente all'art. 65 cpv. 2 PAmm, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione, previa completazione degli accertamenti.
Entro questi limiti e fatto obbligo al Consiglio di Stato di statuire in modo concludente anche sulla contestazione relativa al prelievo di un contributo per posteggi mancanti, il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15, 25 LPA; 2, 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (no. 502) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 900.-- (novecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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