AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.100
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00100 DP 91/96 leo
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 aprile 1996 di
contro
la decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato (n. 1422) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 novembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la riattazione/sopraelevazione di una casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
10 maggio 1996 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
15 maggio 1996 del Dipartimento del territorio;
22 maggio 1996 del comune di __________;
23 maggio 1996 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che all'inizio di settembre del 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare e sopraelevare di 3 m una piccola casa d'abitazione situata nel nucleo delle cantine di __________ (part. n. __________ RFD), lungo la strada cantonale per __________
che alla domanda si è opposta la ricorrente __________ proprietaria del fondo retrostante (part. n. __________ RFD), contestando l'innalzamento del profilo delle distanze dallo stabile che sorge sulla sua proprietà;
che raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 16 novembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che i piani superiori venissero riservati all'abitazione;
che con giudizio 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;
che dopo aver constatato che la costruzione del resistente sorge a m 3,80/3,90 dalle case vicine, il Governo ha in sostanza ritenuto giustificata la concessione di una deroga alla distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 54 NAPR;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza edilizia venga limitata ai tre piani abitativi, escluso il solaio;
che richiamandosi all'art. 18 NAPR, l'insorgente chiede in sostanza che la sopraelevazione venga limitata a 2 m in modo da evitare un eccessivo ombreggiamento del suo fondo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal resistente __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 54 NAPR di __________, nella zona delle Cantine di __________ "NC1 sono ammessi ampliamenti della volumetria (sopraelevazione) per un massimo di 3 m limitatamente agli edifici indicati con reticolo a puntini sul piano 1:1000 (annesso alle NAPR) nei limiti di un opportuno inserimento estetico-architet-tonico e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui";
che, dopo aver definito gli interventi ammissibili su alcuni fondi della zona, la norma in esame sancisce anche la possibilità di effettuare "ampliamenti in orizzontale nei limiti della salvaguardia degli allineamenti storici", precisando le distanze minime applicabili (verso un fondo aperto: a confine o a m 1,50; verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3 m; verso un edificio con aperture: a 4 m);
che l'art. 54 NAPR dispone ancora che "per casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in particolare) sono concesse distanze inferiori a quelle proposte qualora non risultino lesi interessi dei terzi e previa approvazione da parte delle competenti autorità cantonali";
che dalla semplice lettura dell'art. 54 NAPR si evince chiaramente che le prescrizioni sulle distanze si applicano esclusivamente agli ampliamenti orizzontali; quelli verticali, ammessi soltanto nel caso di edifici contrassegnati col reticolo a puntini nel piano annesso alle NAPR, non soggiacciono ai vincoli di distanze;
che sarebbe invero contraddittorio permettere da un lato le sopraelevazioni in base alla rappresentazione cartografica per poi vietarle dall'altro in base alle restrizioni sancite per le distanze verso il confine o verso altri edifici;
che, in concreto, la sopraelevazione interessa un edificio contrassegnato con il reticolo a puntini dal piano annesso alle NAPR; essendo contenuta nel limite di 3 m ed inserendosi opportunamente dal profilo estetico-architettonico nel contesto degli edifici circostanti, nulla si oppone al rilascio della licenza;
che il fatto che lo stabile del resistente sorga a m 3,80, rispettivamente 3,90 dagli edifici con aperture situati sui fondi circostanti non osta al rilascio della licenza e non presuppone nemmeno il rilascio di una deroga, poiché, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, le distanze prescritte dall'art. 54 NAPR si applicano soltanto agli ampliamenti orizzontali;
che, comunque, quand'anche si dovesse accreditare la tesi del Consiglio di Stato e del municipio circa l'applicabilità delle prescrizioni sulle distanze agli ampliamenti verticali, la licenza reggerebbe comunque alla critica della ricorrente, poiché l'esigenza di tutelare gli allineamenti risulterebbe in ogni caso prevalente sugli interessi di quest'ultima e legittimerebbe di conseguenza la concessione di una deroga;
che invano si richiama l'insorgente alle disposizioni che regolano la sopraelevazione di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta (art. 18 cpv. 6 NAPR); in quanto lex specialis l'art. 54 NAPR prevale sulla regola generale;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 18, 54 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico della ricorrente che rifonderà fr. 600.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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