AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1996.102
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00102-108
DP 93-100/96
cm
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
24 aprile 1996 del
b)
4 maggio 1996 di
contro
la
decisione 17 aprile 1994, no. 1770, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 12 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha negato a
__________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare sulla
part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
- 6 maggio 1996 di __________ - 15
maggio 1996 del Consiglio di Stato,
al ricorso 24 aprile 1996 del municipio di __________
-
9 maggio 1996 di __________ - 15 maggio
1996 del Consiglio di Stato,
-
5 giugno 1996 del municipio di __________ al
ricorso 4 maggio 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14 dicembre 1995
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una
casa d'abitazione monofamiliare in località __________, su un terreno in forte
pendio (part. no. __________ RFD) situato a valle di un sentiero comunale
(part. no. __________ RFD).
Stando al progetto inoltrato, la casa, a forma allungata,
sarebbe strutturata su tre livelli (piano seminterrato, con due camere,
servizi e un vano definito "disimpegno" interrato nel pendio retrostante;
piano terreno destinato a soggiorno/cucina; piano mansardato con
un atrio, un soggiorno con servizi igienici ed un ampio locale ripostiglio).
Alla domanda si è opposta la ricorrente __________, proprietario
del fondo sottostante (part. n. __________ RFD), contestando la costruzione dal
profilo delle distanze dal sentiero comunale e del numero di piani ammesso
dalle disposizioni di zona (R2).
B. Con decisione 12 febbraio
1996 il municipio ha respinto la domanda ritenendo in sostanza fondate le
obiezioni sollevate dall'opponente.
C. Con giudizio 17 aprile 1996
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________. Il Governo ha ritenuto che l'art. 37
NAPR non fissasse un numero massimo di piani. La costruzione, contenuta nei limiti
di altezza fissati dalla NAPR, sarebbe quindi conforme al diritto. Le distanze
da confine non si applicherebbero d'altro canto alle opere sotterranee.
Il municipio è quindi stato sollecitato a rilasciare la
licenza richiesta subordinandola ad alcune condizioni volte ad assicurare
l'inabitabilità del locale ripostiglio al piano mansardato (eliminazione delle
aperture, mantenimento allo stato grezzo, divieto di allacciamento all'acqua
potabile e all'impianto di riscaldamento):
D. Contro il predetto giudizio
governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune
di __________ e la vicina opponente, chiedendo il ripristino della decisione di
diniego della licenza.
Secondo l'autorità comunale, l'art. 37 NAPR, disciplinante la
zona R2 (residenziale a 2 piani), regolerebbe anche l'assetto strutturale
interno degli edifici. Il locale ripostiglio del piano mansardato sarebbe
peraltro abitabile.
La distanza minima di 3 m dal confine varrebbe infine anche
per il vano sotterraneo e per rapporto al sentiero a monte della costruzione.
Analoghe censure vengono sollevate dalla vicina opponente.
E. All'accoglimento dei ricorsi
si oppongono il Consiglio di Stato ed il beneficiario della licenza, che
contesta in dettaglio le censure sollevate dai ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività delle impugnative sono date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva
sollevata dal resistente __________ nei confronti della ricorrente __________.
In quanto proprietaria del fondo confinante con quello dedotto in edificazione,
questa ricorrente appartiene in effetti a quella limitata e qualificata cerchia
di persone la cui situazione appare collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra lo stesso
oggetto ed il resto della collettività. L'interesse di mero fatto ad impedire
l'edificazione del terreno retrostante la sua casa d'abitazione basta d'altro
canto a giustificare il riconoscimento della qualità per agire in via di ricorso.
Le impugnative sono dunque ricevibili in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, possono
essere evase sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm) con un
unico giudizio (art. 52 PAmm).
- Altezza massima / numero di
piani
2.1. Giusta l'art. 37 NAPR di __________, nella "zona
residenziale R2 - residenziale a 2 piani", in cui è situato il fondo del
resistente "sono concesse costruzioni residenziali e di vacanza a 2
piani ed aziende moleste".
L'altezza massima alla gronda è fissata ad 8 m, quella al
colmo a 10. L'indice di sfruttamento massimo è di 0,4.
L'art. 17 NAPR, recante il marginale "piani
abitabili", dispone invece che:
"1. Il numero dei piani, fissato dall'art. 33 (rectius:
34) per le diverse zone, indica il numero di piani fuori terra.
-
Per il calcolo dei piani viene presa in considerazione
un'altezza di m 3 per piano, misurata da pavimento a pavimento: una maggior
altezza viene computata come piano supplementare...
-
Piani seminterrati o mansardati non sono computati
quali piani completi qualora la loro superficie conteggiabile per l'indice di
sfruttamento non superi quella del piano tipo.
Essi sono concessi nel rispetto delle norme di zona."
Gli ingombri verticali delle costruzioni possono essere
limitati in vari modi: mediante quote assolute, attraverso valori metrici riferiti
al terreno naturale o sistemato oppure ancora mediante la definizione di un
numero massimo di piani e di un'altezza massima dei singoli piani (cfr. Zimmerlin,
Baugesetz des Kt Aargau, II ed.; § 166 N 2 pag. 432). In linea di massima,
laddove l'altezza massima delle costruzioni e quella minima dei locali sono
stabilite in valori metrici, le disposizioni sul numero di piani non hanno una
valenza precettiva. In questi casi la funzione di limitare gli ingombri
verticali viene infatti compiutamente assunta dai parametri che definiscono
l'altezza massima delle costruzioni secondo valori metrici. Una funzione
effettivamente normativa, travalicante i limiti della semplice descrizione
delle caratteristiche degli edifici, può nondimeno essere loro riconosciuta in
casi particolari, quando il testo non da adito a dubbi circa la volontà del legislatore
di disciplinare anche l'assetto strutturale interno delle costruzioni (RDAT
1993 - I N. 38).
2.2. Le NAPR di __________ limitano l'altezza delle
costruzioni in termini metrici. Non solo alla gronda, ma anche al colmo (cfr. art.
37-39 NAPR). Contemporaneamente caratterizzano le due principali zone
residenziali (R2 ed R3) in base al numero di piani. Con l'art. 17 delle norme
generali definiscono infine la nozione di piano abitabile. Gli ingombri
verticali delle costruzioni sono quindi limitati da due diversi ordini di
vincoli: uno fondato su valori metrici rapportati al terreno sistemato, l'altro
volto a disciplinare l'assetto strutturale interno della costruzione. Alle
disposizioni sul numero di piani non può quindi essere negata una valenza
normativa, che travalica l'aspetto meramente descrittivo delle caratteristiche
della zona. Questa conclusione non porta tuttavia ad escludere la possibilità
di costruire nella zona residenziale R2 edifici strutturati su tre livelli.
Tenuto conto dell'art. 17 cifra 2 NAPR, l'altezza massima di 8 m alla gronda
può infatti essere raggiunta soltanto con costruzioni strutturate su tre
livelli di altezza inferiore ai 3 m. In base alla norma succitata, un edificio
strutturato su due soli livelli di 4 m sarebbe infatti da considerare come un
edificio di 4 piani. Soltanto ammettendo la possibilità di costruire nella zona
R2 edifici strutturati su tre livelli si riesce d'altro canto a dare un
significato ed una portata pratica alla norma che esclude dal computo dei piani
i piani seminterrati o mansardati adibiti parzialmente all'abitazione o al
lavoro (art. 17 cpv. 3 NAPR).
2.3. In concreto, la costruzione avversata è strutturata su
tre livelli fuori terra. Due abitabili ed uno destinato soltanto parzialmente
all'abitazione. Dato che l'edificio rispetta l'altezza massima prescritta dall'art.
37 NAPR, controversa è quindi unicamente l'ammissibilità del piano mansardato.
Secondo il progetto inoltrato, dedotta la superficie del
ripostiglio, questo piano presenta una SUL di 28.74 mq. I ricorrenti
contestano la deduzione della superficie del ripostiglio (17 mq).
L'obiezione è infondata, poiché le condizioni alle quali il
Consiglio di Stato ha subordinato la licenza (eliminazione delle aperture sulla
facciata S, mantenimento del locale allo stato grezzo e divieto di istallare
riscaldamenti ed allacciamenti all'acqua potabile) escludono che questa
superficie possa essere considerata abitabile e computata come SUL.
Così calcolata, la SUL del piano mansardato (mq 28.74) è pari
al 62 % della SUL del piano terreno (mq 46.44), rispettivamente al 47 % della
SUL del piano seminterrato (mq 61.01, superficie non comprensiva del vano
denominato "disimpegno").
Fondandosi sul rapporto fra la SUL del piano mansardato e la
SUL del piano seminterrato (47 %), il Consiglio di Stato ha ritenuto
soddisfatta la condizione posta dall'art. 17 cifra 3 NAPR (SUL < della SUL
del piano tipo) per escludere il piano mansardato dal computo dei piani
abitabili. La tesi merita conferma, poiché è il piano seminterrato che
caratterizza il resto della costruzione. A torto reputa il comune ricorrente
che si debba "tener conto" anche del disimpegno. Computando la
superficie di questo vano il rapporto percentuale fra le due SUL non aumenta,
ma diminuisce.
La costruzione sarebbe peraltro conforme al diritto anche se
si volesse considerare il rapporto percentuale fra la SUL del piano mansardato
e quella del piano terreno. Il rapporto (62 %) supera invero il limite (50 %)
sancito all'art. 17 cifra 3 NAPR.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 RLE, che ha
fissato tale limite a 2/3 della SUL di un piano intero, la norma succitata è
tuttavia diventata inapplicabile. In quanto norma di diritto cantonale, l'art.
42 RLE prevale infatti sull'analoga disposizione di diritto comunale
Nella misura in cui sono volti a contestare il piano mansardato,
i ricorsi vanno quindi respinti.
- Distanza dal sentiero
comunale
Del tutto prive di fondamento sono le censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento alla distanza del locale disimpegno previsto al
piano seminterrato dal retrostante sentiero comunale, rispettivamente dal
confine verso monte del fondo.
L'art. 15 NAPR prescrive una distanza minima soltanto dalle
strade principali, collettrici e di raccordo. Non impone distanze dai sentieri
e dai percorsi pedonali.
Le opere sotterranee come quella in esame non soggiacciono
d'altra parte alle distanze da confine (art. 42 RLE).
Trattandosi di un sentiero comunale e non di una strada,
ossia di un'opera viaria suscettibile di essere allargata, non torna infine
applicabile nemmeno l'art. 42 cpv. 2 RLE, che assoggetta le opere sotterranee
alle distanze dalle strada.
Anche da questo profilo, non v'è quindi spazio per accogliere
le impugnative.
- Per i motivi fin qui
esposti, la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune
da violazioni del diritto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia a carico del comune.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza e sono suddivise
fra i ricorrenti in parti uguali.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 42, 44 RLE; 15, 34, 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è posta a carico della ricorrente __________.
-
Il comune di __________ e la
ricorrente __________ rifonderanno al resistente __________ la somma di fr.
500.-- ciascuno a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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