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Numero d'incarto:
52.1996.127
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00127
DP 118/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 giugno 1996 di
contro
la
decisione 15 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2438) che annulla la
licenza edilizia 11 marzo 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per
l'ampliamento di una casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
viste
le risposte:
-
18
giugno 1996 del municipio di __________;
-
25
giugno 1996 di __________
-
9
luglio 1996 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 dicembre 1995 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare una casa situata
nel nucleo del paese (part. n. __________ RFD, zona NV), di cui è comproprietario
in PPP. L'aggiunta era costituita da un corpo avanzato, strutturato su due
piani e dotato di un tetto piano adibito a terrazza.
Alla domanda si è opposto __________ comproprietario di uno
stabile situato nei dintorni (part. n. __________ RFD), contestando l'aggiunta
dal profilo delle distanze dalla strada comunale antistante e dell'obbligo di
coprire le costruzioni del nucleo con tetti a falde.
B. Con decisione 11 marzo 1996
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino qui resistente.
Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di
Stato, che con giudizio 15 maggio 1996 ha accolto l'impugnativa contro di esso
inoltrata dall'opponente.
Respinte le censure relative alla distanza dalla strada, il
Governo ha in sostanza ritenuto fondate le contestazioni sollevate dall'insorgente
con riferimento all'obbligo di coprire le costruzioni del nucleo con tetti a
falda.
C. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
In sostanza, l'insorgente ritiene che gli ampliamenti non soggiacciano
all'obbligo in contestazione.
Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e
dall'opponente con argomenti che non occorre riassumere.
Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa
con argomenti che verranno semmai ripresi in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività del gravame sono pacifiche (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm). Il ricorso
è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto della
contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie
agli atti.
- Il Consiglio di Stato ha
dato per scontata la legittimazione attiva dell'opponente __________.
2.1. Con la modifica dell'art. 8 LE entrata in vigore il 15
marzo 1995 l'actio popularis in materia edilizia è stata soppressa. Per opporsi
ad una domanda di costruzione non è più sufficiente essere cittadini attivi del
comune. A partire da quella data, ha diritto di opporsi ad una domanda di
costruzione soltanto chi dimostra di essere portatore di un interesse
legittimo. L'opponente deve quindi dimostrare di appartenere a quella limitata
e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto
del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che
intercorre fra lo stesso oggetto ed il resto della collettività.
L'opponente deve inoltre essere portatore di un interesse
diretto, concreto ed attuale a contestare il provvedimento per il pregiudizio
effettivo che questo gli arreca.
2.2. Nell'evenienza concreta, il resistente è comproprietario
di un fondo edificato (part. n. __________ RFD), che non confina con quello
dedotto in edificazione. I due fondi sono separati da una strada comunale,
larga 4-5 m e da un altro terreno (part. n. __________ RFD) largo una ventina
di metri.
Orbene considerate le modiche dimensioni dell'ampliamento,
del tutto insuscettibile di ripercuotersi sul fondo dell'opponente, si deve
negare che questi rientri in quella limitata e qualificata cerchia di persone
la cui situazione risulta collegata all'oggetto della licenza da un rapporto
più stretto ed intenso di quello che intercorre fra lo stesso oggetto ed il
resto della collettività.
Per gli stessi motivi, il resistente non appare nemmeno
portatore di un interesse specifico all'annullamento della licenza per il pregiudizio
effettivo che questa gli arrecherebbe. Considerata la situazione dei fondi e le
dimensioni dell'opera in contestazione, il suo interesse non appare tutto
sommato sostanzialmente diverso dall'interesse alla legalità
dell'amministrazione che può vantare un qualsiasi altro cittadino attivo di
__________.
In tali circostanze, al resistente non poteva essere
riconosciuta la qualità per agire in giudizio, dapprima come opponente e poi
come ricorrente.
Riconoscendogli a torto tali qualità, anziché rigettare in
ordine l'impugnativa inoltratagli da __________, il Consiglio di Stato ha
quindi violato il diritto.
Il ricorso va pertanto accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e ripristinando la licenza censurata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 15 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. __________)
è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________ è irricevibile
per carenza di legittimazione attiva.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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