AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.128
Data decisione, Autorità: 30.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00128 DP 119/96 leo
Lugano 30 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 1996 della
rappr. dallo Studio legale __________
contro
la risoluzione 15 maggio 1996 (n. 2443) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente del 29 ottobre 1990 avverso la decisione 25 settembre 1990 con cui il dipartimento delle pubbliche costruzioni (DPC) le ha negato il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire un attracco per natanti sul demanio pubblico-__________ in corrispondenza del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
18 giugno 1996 del Consiglio di Stato;
19 giugno 1996 del municipio di __________;
4 luglio 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La fondazione di famiglia __________ é proprietaria del mapp. __________ di __________, ove sorge l'albergo __________. Il fondo é ubicato in riva al lago __________, lungo via __________. Il 23 gennaio 1989 la menzionata fondazione ha inoltrato una domanda di costruzione concernente la realizzazione di un attracco per natanti composto da un passerella dalla quale si dipartono verticalmente due pontili, volti a permettere l'attracco e lo stazionamento di 4 imbarcazioni.
B. Con decisione 25 settembre 1990 il DPC ha respinto la domanda, negando il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire. Dopo aver premesso che trattavasi di occupare il demanio pubblico e che fosse pertanto necessaria un'autorizzazione a questo scopo in ossequio alle disposizioni della LDP, l'autorità dipartimentale ha richiamato la politica cantonale instauratasi in applicazione degli art. 1 cpv. 2 lett. a e 3 cpv. 2 lett. c LPT mirante a tenere libere le rive dei laghi, a tutela dei loro valori ambientali ed estetici ed a favore del loro godimento pubblico. Dal momento che la costruzione dell'attracco in esame non era sorretta da un qualche interesse pubblico e che la pianificazione delle rive del lago ad __________ era ancora in corso, il DPC ha indi negato la sussistenza dei requisiti di applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
C. La fondazione di famiglia __________ é insorta contro quella decisione davanti al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla e di rilasciargli l'autorizzazione cantonale a costruire in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Evidenziata la necessità per un albergo di lusso di disporre di un conveniente attracco per natanti - di cui del resto dispongono già gli alberghi confinanti (__________da una parte ed __________ dall'altra) - la ricorrente si é richiamata al principio della proporzionalità, essendo impensabile di realizzare una passeggiata a lago davanti agli alberghi siti in via __________.
D. Previo sopralluogo, con risoluzione 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Dopo avere respinto la richiesta della ricorrente di applicare il diritto in vigore nel 1989, per il motivo che il diritto non era mutato nel frattempo, il Governo ha ricordato che l'art. 10 LDP, il quale definisce i criteri di ammissibilità dell'uso speciale del demanio pubblico, conferisce all'autorità decidente un ampio margine di apprezzamento, che può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso solo nei limiti dell'abuso o dell'eccesso di potere. Nel concreto caso i motivi addotti dal DPC non rendevano manifestamente insostenibile il diniego del permesso di costruzione. Tanto più che la ricorrente beneficia già di un pontile che può servire quale ormeggio per due natanti di 6,5/7 ml di lunghezza e di una darsena entro la quale possono essere ricoverate due piccole imbarcazioni. A dieci minuti a piedi dall'esercizio pubblico esistono poi 22 attracchi temporanei per imbarcazioni. Il Consiglio di Stato ha infine negato la sussistenza di una disparità di trattamento con i confinanti esercizi pubblici.
E. Con ricorso 5 giugno 1996 la fondazione di famiglia __________ é insorta innanzi a questo Tribunale contro la risoluzione anzidetta, chiedendo il suo annullamento oltre che il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire il controverso attracco. Visto il consistente ritardo con il quale il Consiglio di Stato ha evaso il suo ricorso, essa chiede in primo luogo che l'impugnativa venga decisa sulla base delle circostanze di fatto esistenti nel 1990, quando gli attracchi temporanei per 22 imbarcazioni, cui aveva accennato l'istanza inferiore per respingere la sua domanda di costruzione, non esistevano ancora, essendo stati inaugurati nel 1995. In secondo luogo essa censura la limitazione del potere cognitivo con cui il Consiglio di Stato ha affrontato l'esame della decisione del DPC per quanto concerneva l'applicazione dell'art. 10 LDP. Nel merito ribadisce la bontà e l'eccezionalità della domanda di costruzione, l'albergo __________ essendo inserito dal PR, insieme al__________ ed al__________ __________, in una zona a destinazione vincolata a contenuto alberghiero. Svolge infine delle considerazioni circa i pontili di cui beneficiano gli alberghi vicini, delle quali si dirà - per quanto necessario - nel seguito.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di __________ ha comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da formulare, dichiarandosi tuttavia favorevole all'esecuzione in esame nell'ottica del promovimento turistico.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 49 cpv. 2 LE 1973, ancora applicabile alla fattispecie attraverso l'art. 52 cpv. 1 LE 1991). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 49 cpv. 3 LE 1973). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
La ricorrente chiede in primo luogo che l'impugnativa venga decisa sulla base delle circostanze di fatto esistenti nel 1990, nel cui mese di ottobre aveva presentato il suo ricorso innanzi al Consiglio di Stato: a quella data gli attracchi temporanei per 22 imbarcazioni, cui aveva accennato l'istanza inferiore per respingere la sua domanda di costruzione, non esistevano ancora, essendo stati realizzati ed inaugurati nel 1995. Avuto riguardo al rilevante ritardo con il quale il Consiglio di Stato ha evaso il suo ricorso, senza oltretutto fornire una qualche giustificazione, questa richiesta non sembra priva di rilievo. Sennonché, come sostiene ripetutamente la ricorrente stessa (cfr. ricorso, cifra 2 in fine, 6 e 7) e come si vedrà in seguito, la realizzazione dell'attracco temporaneo in discussione non costituisce una circostanza rilevante ai fini del diniego della licenza edilizia a favore della ricorrente. Del resto, nemmeno la decisione negativa del 25 settembre 1990 vi faceva un qualche riferimento.
3.1. La ricorrente censura in secondo luogo la limitazione del potere cognitivo con cui il Consiglio di Stato ha affrontato l'esame della decisione del DPC per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 LDP. A ragione. In effetti l'art. 10 cpv. 2 LDP, il quale si limita a stabilire il principio dell'autorizzazione rispettivamente della concessione per l'uso speciale del demanio pubblico conferisce all'autorità preposta al loro rilascio un sicuro potere di apprezzamento, il cui esercizio deve essere verificato da parte del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso con pieno potere cognitivo (art. 56 PAmm). Limitando il proprio potere di esame il Governo é quindi incorso in un diniego di giustizia formale che il Tribunale non potrebbe oltretutto sanare a motivo del suo potere cognitivo limitato sull'oggetto: in materia di esercizio del potere d'apprezzamento la cognizione del Tribunale, contrariamente a quella del Consiglio di Stato, é infatti limitata all'eccesso od all'abuso (art. 61 PAmm).
3.2. Non sussiste tuttavia ancora un motivo di cassazione della risoluzione impugnata e di rinvio degli atti all'istanza inferiore. In effetti, contrariamente a quanto ha creduto il Consiglio di Stato la presente procedura non concerne il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del demanio pubblico in applicazione dell'art. 10 LDP, bensì quello della licenza edilizia in applicazione degli art. 39 segg. LE 1973 e 24 LPT.
4.2. Il rilascio di un'autorizzazione (eccezionale) giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT presuppone il soddisfacimento cumulativo di due condizioni: un vincolo di ubicazione per i previsti edifici od impianti (lett. a) e l'assenza di preponderanti interessi contrari (lett. b).
4.3. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui vanno protette le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica volta al raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione - risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte su lago (pesca, nuoto ecc.) - agevolare infine al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993 (RCNav). Coerentemente con quella politica le autorità cantonali vietano anche la costruzione di nuovi pontili, che pur servono semplicemente per un ormeggio temporaneo dei natanti: quel divieto costituisce infatti una valida misura complementare di detta politica, poiché riduce le occasioni di sfruttamento dei natanti in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione sul lago (cfr. a quest'ultimo riguardo art. 53 Ordinanza 8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere, ONI, e 3 RCNav) indotte dalla presenza di simili manufatti di fronte ad ogni singola proprietà privata (approdo, partenza, ormeggio, riparazioni al natante ecc.; cfr. RDAT II-1994 N. 70 consid. 3.3.); l'approvazione di simili manufatti costituisce poi indubitabilmente un nuovo, ulteriore ostacolo al perseguimento del già di per sé arduo obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso alle rive dei laghi.
4.4. L'appena descritta politica perseguita dalle autorità cantonali costituisce un interesse (pubblico) preponderante ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi della detta disposizione per la costruzione di un attracco privato per natanti sul lago (cfr. RDAT II-1994 N. 70 cit. consid. 4). Invano la ricorrente si appella alla sua specifica situazione (albergo di lusso assegnato ad una zona di PR vincolata a destinazione alberghiera) per comunque spuntare il permesso di costruzione: queste pur comprensibili esigenze a carattere economico della ricorrente appaiono infatti subordinate rispetto a quelle contrarie al rilascio del permesso, volte a soddisfare un più ampio ed importante interesse pubblico. D'altra parte, a prescindere dal fatto che - come ha osservato il Consiglio di Stato - il rilascio del permesso di costruzione alla ricorrente trarrebbe seco il rilascio di un numero rilevante di permessi analoghi agli esercizi pubblici rivieraschi (di lusso o meno), la presenza di pontili presso gli esercizi pubblici é suscettibile di ingenerare un intenso traffico in prossimità delle rive: si pone dunque in aperto contrasto con le finalità di tutela delle stesse e di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi. Non va infine dimenticato che la ricorrente dispone pur sempre di una darsena e di un pontile, come pure transitoriamente - fatto invero sottaciuto o molto più probabilmente sconosciuto al suo patrocinatore - di 5 boe: la circostanza, dalla stessa sostenuta, secondo cui questi impianti non bastino a soddisfare le proprie esigenze non costituisce di tutta evidenza un motivo sufficiente per legittimare il rilascio di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT.
Invano la ricorrente svolge, da ultimo, delle considerazioni in merito agli attracchi di cui dispongono i due alberghi vicini. Del resto la ricorrente medesima nemmeno sembra appellarsi, conscia della perfetta inutilità, al principio eccezionalmente riconosciuto dalla prassi - e quindi quasi mai soddisfatto - della parità di trattamento nell'illegalità. Principio del quale, sia detto per completezza, non ricorrono manifestamente i requisiti di applicazione. Non consta infatti al Tribunale che le autorità cantonali abbiano instaurato una prassi di autorizzazione di attracchi privati sul lago, nemmeno a favore di esercizi pubblici. A quest'ultimo riguardo é semmai utile ricordare che la __________ proprietaria del confinante mapp. __________, ove sorge l'albergo __________, si era opposta al rilascio del permesso di costruzione a favore della ricorrente (l'opposizione é poi stata tolta in seguito) producendo copia della decisione 19 novembre 1982 con cui il D__________C le aveva negato il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire un analogo manufatto.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT; 53 e 59 ONI; 49 LE 1973; 52 LE 1991; il RCNav; 18, 28, 43, 46, 56, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di fr. 800.-- (ottocento) sono poste a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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