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Numero d'incarto:
52.1996.129
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00129
DP 120/96
cm
Lugano
5 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 15 maggio 1996, no. 2471 del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso degli insorgenti avverso la decisione 7 marzo 1996 del Municipio di
__________ con cui é stata rilasciata la licenza edilizia a posteriori per i
lavori di restauro della cantina di cui al mappale no. __________ di
__________;
viste le risposte:
-
10 giugno 1996 del Municipio di
__________,
-
18 giugno 1996 del Dipartimento del
territorio,
-
18 giugno 1996 del Consiglio di
Stato;
-
21 giugno 1996 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i resistenti __________ e __________ sono comproprietari
di uno stabile situato nel nucleo di __________ (part. n. __________ RFD);
che l'immobile era adibito ad esercizio pubblico ed
abitazione dell'esercente;
che l'accesso alla cantina dell'edificio è assicurato da un
diritto di passo pedonale, gravante il fondo contermine di proprietà dei ricorrenti
__________ e __________ (part. n. __________ RFD);
che in una convenzione del 1957 é stato convenuto che ogni
cambiamento di destinazione del fondo dominante avrebbe costituito un illecito
aggravamento della servitù;
che il 20 luglio 1993 i resistenti hanno ottenuto il permesso
di ristrutturare il loro stabile, sopprimendo l'esercizio pubblico a pianterreno
e trasformandolo in una casa di abitazione bifamiliare: i piani annessi alla
domanda di costruzione non prevedevano interventi nella parte interrata
dell'edificio adibita a cantina.
che nell'ottobre del 1994 i ricorrenti si sono accorti che i
lavori interessavano anche la parte interrata dell'edificio; temendo che tali
modifiche avrebbero portato ad un aggravio del diritto di passo iscritto a
carico del loro fondo, hanno chiesto al Municipio di ordinare la sospensione
dei lavori e di ingiungere ai resistenti di presentare una domanda di
costruzione completa dei piani delle opere che sarebbero state eseguite nella
cantina;
che l'ufficio tecnico comunale il 4 ottobre 1994 ha
effettuato un sopralluogo, constatando che i lavori eseguiti concernevano unicamente
la sistemazione dei muri interni e che non erano state apportate modifiche alle
aperture esistenti, né erano state create divisioni interne;
che il 10 luglio 1995 i ricorrenti hanno comunicato al
municipio che in occasione del sopralluogo effettuato il 3 luglio 1995 nell'ambito
di una procedura civile pendente tra le parti, era stata costatata l'esecuzione
di ulteriori lavori; in particolare, il rifacimento del soffitto e delle pareti
del locale, la posa di un nuovo pavimento, la sostituzione dei serramenti, il
rifacimento dell'impianto d'illuminazione, l'installazione a vista delle
tubature dell'acqua calda e dell'impianto di riscaldamento;
che ritenendo che la posa di queste tubature nel piano
interrato, rendesse impossibile la continuazione dell'utilizzazione dei locali
come cantina, i ricorrenti hanno sollecitato il Municipio ad esigere l'inoltro
di una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione
attuato;
che il 5 agosto 1995 gli insorgenti hanno sollecitato
l'autorità cantonale ad intervenire nei confronti del municipio, al quale
rimproveravano di disapplicare la legge edilizia;
che un rappresentante del Dipartimento del territorio ed un
tecnico comunale il 29 agosto 1995 hanno quindi effettuato un nuovo sopralluogo
nel piano interrato dell'abitazione dei resistenti, senza preventivamente
informarli, costatando che la cantina veniva utilizzata per riporre derrate
alimentari;
che il 4 settembre seguente l'autorità comunale ha esperito
un'ulteriore visita in luogo, alla quale i ricorrenti hanno rifiutato di
partecipare, constatando oltre all'esecuzione dei lavori già noti ai
ricorrenti, che sotto un rubinetto preesistente era stato posato anche un
lavandino;
che sulla scorta di queste costatazioni il Dipartimento del
territorio ha comunicato al municipio che i lavori eseguiti erano soggetti alla
procedura di semplice notifica;
che analogamente sollecitati dall'esecutivo comunale i
resistenti hanno inoltrato una notifica in sanatoria, inviando in data 2 ottobre
1995 l'elenco dei lavori eseguiti e constatati in occasione dei sopralluoghi;
che, respinta l'opposizione interposta dai vicini qui
ricorrenti, con decisione 7 marzo 1996 il Municipio ha rilasciato la licenza
edilizia chiesta in sanatoria;
che con giudizio 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da
__________ e __________;
che, disattese le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti,
il Governo ha in sostanza escluso che i lavori eseguiti nel piano interrato
avessero modificato la destinazione della cantina; il fatto che ora vi vengano
depositate derrate alimentari invece che vino sarebbe irrilevante;
che avverso il predetto giudizio governativo __________ e
__________ insorgono innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone
l'annullamento;
che riproponendo le censure sollevate senza successo in prima
istanza i ricorrenti sostengono che i lavori eseguiti nel piano interrato non
potrebbero essere autorizzati con la procedura della notifica, poiché
modificano sostanzialmente la destinazione della cantina; con la posa a vista
delle tubature per il riscaldamento, il locale non sarebbe più idoneo al
deposito di cibi e bevande; temendo di perdere il diritto di passo di cui
beneficia il loro mappale, i resistenti tenterebbero di celare la vera natura
del locale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare particolari
osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e i
resistenti, ribadendo che il locale interrato é rimasto una cantina.
considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE,
43 e 46 PAmm: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono
in effetti pacifiche;
che considerata la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove richieste dai ricorrenti (sopralluogo e testi); le
risultanze delle numerose visite in luogo esperite dalle precedenti istanze
permettono a questo Tribunale di formarsi un'idea precisa della situazione
dell'oggetto della contestazione;
che infondate sono le censure di natura procedurale sollevate
dai ricorrenti in relazione alle modalità di notifica dell'avviso di
pubblicazione della domanda di costruzione inoltrata dai resistenti ed alla
procedura semplificata adottata dall'autorità per rilasciare la licenza in
sanatoria;
che in quanto non siano esplicitamente soggette alla
procedura della notifica, le domande di costruzione soggiacciono alla procedura
ordinaria (art. 4 LE, 5 RLE);
che la procedura della notifica é applicabile ai lavori di
secondaria importanza, quali i lavori di rinnovamento e di trasformazione senza
modificazione della destinazione degli edifici (art. 11 cpv. 1 LE; 6 RLE);
che eventuali contestazioni circa la procedura da osservare
sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari
(art. 11 cpv. 2 LE);
che controversa in concreto é la questione a sapere se i
lavori eseguiti nel piano interrato abbiano cambiato la destinazione del locale
e se pertanto la licenza in sanatoria dovesse essere rilasciata secondo la
procedura ordinaria, o se invece soggiacessero alla procedura di notifica come
hanno ritenuto le precedenti istanze;
che con decisione inappellabile del 12 settembre 1995 il Dipartimento
del Territorio ha ritenuto applicabile la procedura di notifica, escludendo in
sostanza qualsiasi cambiamento di destinazione;
che, sia come che sia, la procedura seguita dall'autorità non
ha minimamente limitato i ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa;
che per evidenti bisogni della causa civile i ricorrenti
pretendono che i lavori eseguiti nella cantina dello stabile dei resistenti abbiano
cambiato la destinazione del locale;
che per "cambiamento di destinazione" rilevante dal
profilo della polizia delle costruzioni si intende generalmente una modifica
delle modalità di utilizzazione comportante l'applicazione di norme edilizie
diverse rispetto a quelle applicabili all'uso anteriore e/o un aumento
apprezzabile delle immissioni o dei pericoli preesistenti (cfr. STA 28.2.92 in
re comune di __________; DFGP, Commento alla LPT ad art. 22 N12; Scolari,
Commentario della LE, ad art. 39 N 16; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach
zürch. Recht, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht N. 209 seg.).
che in concreto i lavori eseguiti dai resistenti nella
cantina del loro stabile non hanno modificato in misura apprezzabile le possibilità
di utilizzazione del locale;
che dal profilo dell'utilizzazione la cantina è rimasta più o
meno tale con l'unica differenza che invece di servire un esercizio pubblico,
serve ora un'abitazione bifamiliare;
che dal profilo della polizia delle costruzioni la modifica è
tutto sommato irrilevante;
che, comunque, anche se le modifiche apportate integrino gli
estremi di un cambiamento di destinazione, l'intervento appare perfettamente
conforme al diritto edilizio materialmente applicabile; nemmeno i ricorrenti
sollevano obiezioni in proposito;
che, così stando le cose, la licenza edilizia e la decisione
governativa che la conferma appaiono immuni da violazioni del diritto;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto, addebitando ai
ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti
gli art. 6 cpv. 3, 11 cpv. 1, 21 LE; 9 cpv. 1 lett. c RALE; 3, 18, 28, 43, 46
PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giudizio di fr. 800.- (ottocento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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