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Numero d'incarto:
52.1996.135
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00135
DP 126/96
leo
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 giugno 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 15 maggio 1996 (n. 2456) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 26 gennaio 1996 dell'insorgente avverso la decisione 11
gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo
contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
relativa al periodo 7 marzo-31 dicembre 1995 concernente il ristorante
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 7 marzo 1995 il
dipartimento delle istituzioni, sezione enti locali, ha approvato una modifica
degli art. 31 lett. d) ed e) e 34 del regolamento per il servizio raccolta ed
eliminazione dei rifiuti (RRR) del comune di __________. La prima disposizione
determinava le tasse annue minime e massime per il servizio da prelevare presso
gli utenti (le lettere d) ed e) riguardavano alberghi e ristoranti
rispettivamente), la seconda concerneva invece l'entrata in vigore del RRR, che
é stata stabilita alla data di approvazione dello stesso da parte dell'autorità
cantonale.
b) Fondandosi sull'art. 31 RRR il 4 aprile 1995 il municipio
di __________ ha promulgato un'ordinanza, pubblicata all'albo nel periodo 10-24
aprile 1995, attraverso la quale ha determinato le tasse per ciascuna categoria
di utenti. Per quanto concerne i ristoranti con alloggio la tassa é stata
fissata in fr. 50.--/letto, fr. 24.--/posto interno e fr. 12.--/posto esterno.
L'entrata in vigore dell'ordinanza é stata stabilita al 7 marzo 1995.
B. a) In data 31 ottobre 1995
il municipio di __________ ha notificato a __________, titolare della patente
d'esercizio pubblico concernente il ristorante __________, la tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al ristorante anzidetto
per il periodo 7 marzo-31 dicembre 1995, di fr. 6'039,50, calcolata in applicazione
dell'art. 31 RRR e dell'ordinanza municipale 4 aprile 1995. Ai fini della determinazione
dei posti letto, dei posti interni ed esterni il municipio si é riferito alla patente
d'esercizio pubblico rilasciata al ricorrente il 12 aprile 1989 dall'allora ufficio
di polizia amministrativa, la quale indicava 16 letti, 156 posti interni e 200
posti esterni.
b) __________ ha inoltrato un reclamo al municipio di
__________ avverso quella tassazione, facendo notare che il numero dei letti
assommava a 14 e che il numero dei posti interni ed esterni non corrispondeva
al numero effettivo delle sedie. Egli ha quindi sollecitato il municipio a
verificare il numero dei letti e dei posti in collaborazione con l'ufficio
permessi e passaporti ed a emettere una nuova tassazione sulla scorta di quegli
accertamenti. Con decisione 11 gennaio 1996 il municipio ha tuttavia respinto
il reclamo, per il motivo che i parametri di calcolo della tassa erano stati
desunti dalla patente dell'esercizio pubblico.
C. a) Con ricorso 26 gennaio
1996 __________ ha impugnato quella decisione municipale davanti al Consiglio
di Stato, ribadendo le motivazioni già esposte in sede di reclamo. Egli ha annesso
al gravame un adeguamento della patente dell'esercizio pubblico rilasciatagli
dall'ufficio permessi e passaporti il 13 dicembre 1995, dal quale risultava che
i letti erano 14, i posti interni 95 e quelli esterni 120.
b) Con risoluzione 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso, per il motivo che l'accertamento della struttura dell'esercizio
effettuata dall'ufficio permessi e passaporti e relativo adeguamento della
patente aveva avuto luogo posteriormente all'emissione della tassa e che
pertanto la nuova patente, come aveva osservato il municipio nella risposta al
ricorso, avrebbe potuto far stato per il conteggio della tassa solo a partire
dall'esercizio 1996.
D. Con ricorso 7 giugno 1996
__________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il testé menzionato
giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento. Il ricorrente riprende le
stesse argomentazioni che aveva sviluppato davanti alle istanze inferiori.
Chiede inoltre l'esperimento di un sopralluogo ed il richiamo dal municipio di
__________ degli incarti concernenti gli interventi edilizi effettuati presso
l'esercizio pubblico.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). Il
gravame é pertanto ricevibile in ordine.
-
Il ricorrente sollecita in
primo luogo l'esperimento di un sopralluogo ed il richiamo dal municipio di
__________ degli incarti concernenti gli interventi edilizi effettuati presso
l'esercizio pubblico. Questi ultimi documenti sono invero già stati spontaneamente
annessi dall'Esecutivo alla risposta di causa. In applicazione dell'art. 18
cpv. 1 PAmm il Tribunale non ritiene invece necessario di procedere al
sopralluogo, dal momento che - come si vedrà in seguito - quel mezzo di prova
non appare rilevante o comunque indispensabile ai fini del giudizio.
-
Come risulta
dall'esposizione dei fatti il municipio di __________ ha fondato il conteggio della
tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sui dati
relativi ai letti ed ai posti risultanti dalla patente d'esercizio pubblico
rilasciata il 12 aprile 1989 a favore del ricorrente da parte dell'allora
ufficio polizia amministrativa. La sussistenza di un'identica struttura
dell'esercizio pubblico era inoltre stata confermata da parte dell'ufficio
permessi e passaporti al municipio di __________ l'11 gennaio 1995. Il calcolo
dell'avversato tributo operato dal municipio di __________ appare pertanto
corretto. Invano il ricorrente pretende di poter modificare quella conclusione
appellandosi alla nuova patente rilasciatagli il 12 dicembre 1995 da parte
dell'ufficio permessi e passaporti. In effetti quella modifica riduttiva della
patente può spiegare effetti solo posteriormente alla sua emissione: fino a
quella data il ricorrente poteva invece legittimamente disporre di più letti e
posti di quanti siano stati stabiliti nella nuova patente. Donde il diritto del
municipio di tassarlo di conseguenza.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso di __________ deve essere respinto. La tassa di giudizio
deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 207, 208 LOC, 18, 28, 43, 46, 55, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del ricorrente
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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