AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.136
Data decisione, Autorità: 24.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00136 DP 127/96 cm
Lugano 24 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 giugno 1996 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 22 maggio 1996 (no. 2579) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di chiusura dell'esercizio pubblico inoltratagli dalla stessa ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 dicembre 1995 la ricorrente , gerente del __________ a __________, ha notificato al municipio i seguenti orari di apertura dell'esercizio pubblico:
domenica, martedì-giovedì dalle 10.30 alle 24.00,
venerdì e sabato dalle 10.30 alle 01.00,
lunedì chiuso per riposo settimanale;
che l'8 febbraio 1996 la ricorrente ha notificato all'autorità comunale che il locale sarebbe stato aperto da martedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 01.00, mentre nei giorni di domenica e lunedì sarebbe rimasto chiuso;
che il municipio di __________, con decisione 22 febbraio 1996 ha respinto la nuova notifica, precisando che sarebbero pertanto rimasti in vigore gli orari notificati in precedenza;
che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la predetta risoluzione municipale, ritenendo che gli orari di apertura fissati dal municipio di __________ mediante ordinanza del 6 dicembre 1995 tenessero adeguatamente conto tanto degli interessi degli esercenti e degli avventori, quanto delle esigenze di tutela della quiete pubblica;
che con contro la predetta risoluzione governativa la soccombente è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
Considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato è dato soltanto nei casi previsti dalla legge: la competenza di questo Tribunale è quindi stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. art. 60 PAmm; DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465).
che conformemente all'art. 208 LOC contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che in data 8 marzo 1996 é entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi pubblici (LEsPub) del 21 dicembre 1994;
che per quanto attiene ai mezzi d'impugnazione l'art. 71 cpv.1 LEsPub dispone che contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LEsPub sono per principio definitive; sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni governative concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico (art. 71 cpv. 3 LesPub).
che, in concreto, la decisione impugnata, resa dal Consiglio di Stato il 22 maggio 1996, ossia dopo l'entrata in vigore della
LEsPub 1994, ha per oggetto una risoluzione con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di apertura inoltratagli dalla ricorrente;
che il giudizio governativo censurato non concerne una decisione di rilascio, rifiuto, sospensione o revoca di patenti, di certificati di capacità o di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico;
che il giudizio impugnato è quindi definitivo (art. 71 cpv. 3
LEsPub);
che così stando le cose, l'impugnativa va respinta siccome irricevibile;
che considerata l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione data dal Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 48, 60 PAmm; 107, 208 LOC; 23 RALOC; 71 LesPub 1994;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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