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Numero d'incarto:
52.1996.139
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00139
DP 130/96
cm
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 giugno 1996 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 22 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2574) che accoglie
l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 5 marzo 1996
con cui il municipio di __________ ha ordinato all'insorgente di demolire gli
edifici sub. D e G della part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la comunione ereditaria fu __________, qui ricorrente, è
comproprietaria di un fondo (part. no. __________ RF) situato a __________
fuori della zona edificabile, sul quale sorgono tre vecchi edifici pericolanti;
in particolare:
·
una cascina (sub. A) su due piani, la cui parte superiore è utilizzata
come deposito agricolo;
·
un diroccato (sub. D) di cui restano soltanto i muri perimetrali
sino all'altezza del primo piano;
·
un rudere (sub. G)
che su sollecitazione del vicino __________, qui resistente,
il 15 marzo 1994 il municipio di __________ ha ordinato ai proprietari dei
suddetti immobili di demolirli per motivi di sicurezza;
che con giudizio 12 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dai proprietari degli edifici;
che dopo aver constatato che i ricorrenti avevano lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine assegnato loro in sede di sopralluogo per proporre
un intervento di messa in sicurezza dell'edificio censito come subalterno A, il
Governo ha ritenuto che gli stessi non avessero alcuna reale intenzione di
procedere ad un consolidamento;
che su richiesta del vicino __________ il 19 febbraio 1996 la
Sezione Enti Locali del Dipartimento delle istituzioni ha invitato il municipio
a "prendere tutte le misure necessarie al fine di applicare la risoluzione
governativa 12 ottobre 1994";
che con decisione 5 marzo 1996 il municipio di __________ ha
ingiunto alla ricorrente di demolire gli edifici sub. G e D: ha invece omesso
di sollecitare anche la demolizione dello stabile sub. A, ritenendolo degno di
conservazione;
che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione, che
ha annullato, rinviando gli atti al municipio affinché assegnasse ai
proprietari degli edifici un ultimo termine per demolirli;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che non fossero dati
i presupposti per rimettere in discussione l'ordine di demolire gli edifici,
impartito dal municipio agli eredi __________ nel 1994 e confermato dallo
stesso Consiglio di Stato con la decisione di cui si è detto sopra;
che contro il predetto giudizio governativo la comunione
ereditaria soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che narrati i fatti, la ricorrente allega di voler
consolidare gli edifici; osservando che l'inventario dei rustici depositato presso
la cancelleria comunale definisce il subalterno A come "meritevole 1
D", ossia degno di esser conservato per uso agricolo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
vicino __________, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà
più avanti;
che il municipio rinvia alle osservazioni favorevoli alla
ricorrente presentate in prima istanza;
considerato in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE;
43 e 46 PAmm; la decisione governativa impugnata è stata effettivamente
intimata soltanto il 29 maggio 1996: il ricorso è quindi tempestivo;
che data la natura delle questioni poste a giudizio
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); nemmeno la ricorrente sollecita invero l'assunzione di particolari
prove;
che la decisione 15 marzo 1994 con cui il municipio di
__________ ha ingiunto ai ricorrenti di demolire i tre fabbricati (pericolanti
ed in parte già crollati) è cresciuta da tempo in giudicato: la ricorrente l'ha
accettata, rinunciando ad impugnare davanti a questo Tribunale il giudizio 12
ottobre 1994 con cui il Consiglio di Stato l'aveva confermata;
che la ricorrente non ha mai chiesto la revisione od il
riesame della decisione 15 marzo 1994 del municipio di __________;
che l'ordine di demolizione è stato implicitamente rimesso in
discussione dal municipio, che quando è stato sollecitato ad intervenire
affinché venisse eseguito, si è limitato ad esigere l'abbattimento di due dei
tre edifici (sub. D e G), omettendo di richiamare all'insorgente l'obbligo di
demolire anche l'edificio meno malandato (sub. A);
che non avendo la ricorrente contestato l'obbligo di demolire
gli edifici in peggiori condizioni (D e G) nemmeno in quella circostanza, la vertenza
si riduce alla questione a sapere se il rustico sub A possa sfuggire alla demolizione;
che, da questo profilo, non si può fare a meno di rilevare
che nella misura in cui concerne questo stabile, l'ordine di demolizione 15
marzo 1994 impartito dal municipio alla ricorrente è tuttora valido e
vincolante;
che in effetti, non è mai stato formalmente revocato; nemmeno
con la decisione 5 marzo 1996 con cui il municipio ha sollecitato la
demolizione dei rustici (già parzialmente crollati o diroccati) sub. D e G;
che le considerazioni sviluppate dal municipio in questo
provvedimento per sottrarre l'edificio sub A in quanto meritevole di conservazione
non si sono infatti tradotte in una formale revoca dell'ordine di demolire
anche questo stabile;
che, per principio, la legittimità delle decisioni cresciute
in giudicato non può essere rimessa in discussione nell'ambito di procedimenti
volti ad ottenerne l'esecuzione (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 57
N. 31 e rimandi);
che così stando le cose il ricorso può essere respinto senza
che occorre verificare se siano dati i presupposti per rivedere o riesaminare
l'ordine di abbattere anche questo edificio;
che, comunque, la decisione governativa impugnata andrebbe
confermata anche da questo profilo non essendo per nulla dati i presupposti per
rivedere un ordine di demolizione giustificato da una situazione di pericolo
che la ricorrente non accenna a voler concretamente eliminare;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 35; 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico dei membri della comunione ereditaria fu __________ in
solido, che rifonderanno identico importo al resistente __________ a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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