AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.151
Data decisione, Autorità: 27.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00151 DP 142/96 leo
Lugano 27 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv.
contro
la decisione 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2897) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 30 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha aperto nei loro confronti un procedimento contravvenzionale ed ha ingiunto loro di presentare un piano per la sistemazione definitiva dei posteggi interni del garni __________ e di realizzare gli 11 posteggi mancanti;
viste le risposte:
9 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
11 luglio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 settembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire lungo via __________ un albergo con annessa una stazione di servizio (part. n. __________ RFD). I piani approvati prevedevano di realizzare 39 posteggi (24 per l'albergo, 10 per il ristorante e 5 per la stazione di servizio).
Il 3 agosto 1995 i ricorrenti hanno inoltrato al municipio una variante che comportava un considerevole aumento della superficie del ristorante. Per coprire l'accresciuto fabbisogno di posteggi derivante dall'aumento del numero di posti a sedere (da 40 a 123), la variante prevedeva di realizzare 12 posteggi del tipo "duo-box" nel piano seminterrato.
Il 15 settembre 1995, il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinando la concessione del permesso di abitabilità alla messa a disposizione dei posti auto previsti (51). Lo stesso giorno l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato l'apertura dell'esercizio pubblico con 71 posti letto e 98 posti a sedere.
Benché i ricorrenti non avessero realizzato i 12 posteggi del tipo "duo-box" previsti nell'autorimessa sotterranea, il 19 ottobre 1995 il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità. Con decisione del 25 ottobre 1995, l'esecutivo comunale ha comunque sollecitato i ricorrenti a realizzare i posteggi mancanti (11, secondo i calcoli aggiornati in base alle opere eseguite), assegnando loro un termine di 60 giorni per provvedervi. Con lo stesso provvedimento, il municipio ha inoltre ingiunto loro di inoltrare un piano con la sistemazione definitiva dei posteggi esterni.
B. Preso atto che i ricorrenti non avevano dato seguito all'ingiunzione, il 30 gennaio 1996 il municipio ha deciso di assegnare loro un ulteriore termine di 15 giorni per l'inoltro del piano dei posteggi esterni e un termine di 60 giorni per l'esecuzione degli 11 posteggi del tipo "duo-box" ancora mancanti. Con lo stesso provvedimento i ricorrenti sono inoltre stati posti in contravvenzione.
Contro la predetta risoluzione __________ e liteconsorti sono insorti davanti al Consiglio di Stato contestando l'obbligo di realizzare i posteggi duo-box mancanti. A loro avviso, i posteggi occorrenti al ristorante (98 posti a sedere: 4 = 24) non potrebbero sommarsi a quelli destinati all'albergo (71 posti letto: 3 = 24).
C. Con giudizio 11 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai qui ricorrenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il cumulo dei posteggi prescritti per gli alberghi con quelli imposti per i ristoranti potesse prestare il fianco a critiche ma non fosse insostenibile.
D. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato in relazione al cumulo del fabbisogno in posteggi determinato dall'albergo e dal ristorante.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne postulano il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Controversa è unicamente la risoluzione 30 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato ai ricorrenti di eseguire gli 11 posteggi "due-box" mancanti. Fuori discussione è l'obbligo di inoltrare un piano con la sistemazione definitiva dei posteggi esterni. Incontestato, oltre che incontestabile, è pure l'avvio di un procedimento contravvenzionale a carico degli insorgenti.
Con la risoluzione censurata il municipio di __________ ha assegnato ai ricorrenti un termine di 60 giorni per eseguire i posteggi "duo-box" mancanti che avevano previsto di realizzare con la variante approvata il 15 settembre 1995.
In sostanza, il provvedimento censurato impone ai ricorrenti di adottare le misure necessarie per rendere l'opera realizzata conforme al progetto approvato con la variante del 15 settembre 1995. E' in effetti pacifico che omettendo di realizzare i posteggi "duplo box" al piano interrato i ricorrenti hanno realizzato un'opera non conforme al progetto approvato in quell'occasione.
Il provvedimento in esame va quindi configurato alla stregua di una misura finalizzata al ripristino di una situazione conforme al diritto.
Notoriamente, le misure di ripristino presuppongono l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ovvero una difformità non sanabile mediante rilascio di un permesso a posteriori. L'esistenza di tale difformità va accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria.
Da tale accertamento si può tuttavia prescindere quando la violazione materiale risulti da una decisione cresciuta in giudicato, quando l'opera è stata eseguita in contrasto con un ordine esplicito dell'autorità o quando l'illegittimità dell'intervento sia palese (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 644).
Non potendo i ricorrenti rimettere in discussione l'obbligo di dotare la costruzione dei posteggi prescritti dall'art. 65 NAPR, il ricorso andrebbe senz'altro respinto. La realizzazione dei posteggi mancanti costituisce in effetti l'unica misura suscettibile di ripristinare l'ordinamento giuridico violato dalle omissioni poste in essere dai ricorrenti.
Per gli alberghi l'art. 65 NAPR di __________ esige infatti un posto auto ogni tre letti (lett. d), mentre per i ristoranti e per i bar è richiesta la formazione di un posto auto ogni 4 posti a sedere o ogni 6 mq di SUL (lett. f).
Il numero di posti auto è fissato in base alla destinazione delle costruzioni ed al prevedibile afflusso di veicoli che determinano il fabbisogno di posteggi.
Il fatto che un albergo ed un ristorante situati sotto lo stesso tetto e sotto un'unica patente d'esercizio pubblico diano luogo ad un cumulo del rispettivo fabbisogno di posteggi va esente da critiche almeno nella misura in cui il ristorante non sia riservato ai clienti dell'albergo. Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica.
Un ristorante aperto al pubblico, com'è quello in discussione, ingenera in effetti un fabbisogno di posteggi distinto rispetto a quello indotto dalla mera struttura alberghiera. Che vi siano sovrapposizioni e che taluni ospiti dell'albergo facciano capo al ristorante è senz'altro possibile. Tale circostanza non permette tuttavia ancora di contestare con successo la norma in esame nella misura in cui porta a cumulare il fabbisogno di posteggi dell'albergo con quello del ristorante.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 65 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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