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Numero d'incarto:
52.1996.153
Data decisione, Autorità:
18.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00153
Lugano
18 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice
Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Matteo
Cassina
statuendo
sul ricorso 2 luglio 1996 di
rappr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 18 giugno 1996 (n. 3049) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso
25 aprile 1996 dell'insorgente avverso la decisione 9 aprile 1996 del
Municipio di __________ mediante la quale gli è stata inflitta una multa di
fr. 5'000.-- per aver violato, nella sua qualità di progettista/direttore dei
lavori, le norme della Legge edilizia nell'ambito dei lavori di
ristrutturazione dell'edificio di cui al mappale no. __________ di
__________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 maggio 1993 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la
ristrutturazione di uno stabile d'appartamenti, situato sul mappale no
__________ RFD di __________, in località __________, al di fuori della zona edificabile.
L'intervento approvato era stato progettato dal ricorrente
ing. __________ e prevedeva, tra le altre cose, la posa di un nuovo tetto a
falde in sostituzione del tetto piano esistente e la conseguente formazione di
un locale sottotetto illuminato da 6 ampi lucernari, da adibire a solaio
accessibile unicamente dall'appartamento sottostante.
Nel mese di giugno del 1993 hanno preso avvio i lavori.
B. Nei mesi successivi
__________ e il ricorrente si sono rivolti all'ufficio tecnico di __________
per verificare se vi fosse la possibilità di apportare alcune modifiche ai
piani approvati.
Vista l'intenzione del proprietario di ricavare nel
sottotetto dei vani per lo svago, l'ufficio tecnico ha preteso l'avvio di una
procedura di notifica.
Il 31 agosto 1993, il ricorrente, nella sua qualità di
progettista, ha quindi inoltrato al municipio di __________ la notifica
richiesta, allegandovi un piano dal quale risultava l'intenzione del proprietario
dello stabile di ricavare nel sottotetto un grottino, una sala di lettura una
doccia e 2 locali fitness.
La notifica di costruzione non è stata pubblicata.
C. Senza attendere una
decisione formale del municipio in merito alla possibilità o meno di eseguire
la variante progettata, l'istante, trascorsi 15 giorni dall'inoltro della notifica,
ha dato avvio ai lavori di trasformazione del sottotetto.
Nel frattempo, i responsabili dell'ufficio tecnico comunale,
preso atto dell'importanza degli interventi previsti dal progettista, hanno
contattato il Dipartimento del territorio allo scopo di concordare una visita
dell'opera che permettesse di meglio valutare la situazione.
Presi i necessari accordi con il Dipartimento, l'ufficio
tecnico ha quindi confermato al ricorrente di voler procedere il 6 ottobre 1993
ad un sopralluogo sul mappale in questione.
In quell'occasione le autorità presenti hanno constatato che
i lavori eseguiti nel sottotetto si limitavano all'erezione di tavolati in modo
grezzo.
D. Il 20 ottobre 1993,
l'ufficio tecnico di __________ ha invitato l'ing. __________ ad inoltrare una
domanda di costruzione, quale variante di quella approvata nel precedente mese
di maggio, per la progettata suddivisione del sottotetto.
Dopo la presentazione della domanda, si è proceduto il 19 novembre
1993 ad un ulteriore sopralluogo, in occasione del quale il rappresentante del
Dipartimento e quello dell'ufficio tecnico comunale hanno potuto constatare che
le opere erano state in pratica completate secondo il piano allegato alla nuova
domanda di costruzione, benché questa non fosse ancora stata evasa.
Contro il rilascio della licenza, si è espresso il
Dipartimento del territorio, reputando la variante progettata (e ormai
eseguita) contraria alle norme federali e cantonali in materia di costruzioni
fuori zona.
Con decisione 11 gennaio 1994, il municipio ha quindi risolto
di non concedere alcun permesso edilizio.
E. In seguito a questi fatti,
il municipio di __________, ha ordinato il 29 agosto 1995 a __________ la
demolizione delle opere realizzate nel sottotetto dello stabile in oggetto.
Tale decisione è poi stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale
amministrativo con decisione del 9 febbraio 1996, cresciuta in giudicato.
Parallelamente, lo stesso esecutivo ha dato avvio il 31
ottobre 1995 ad un procedimento contravvenzionale nei confronti del
proprietario dello stabile, del progettista qui ricorrente e del titolare
dell'impresa di costruzioni esecutrice dei lavori in questione, __________, per
presunte violazioni alla legge edilizia.
Il 13 novembre 1995, il ricorrente ha presentato le sue
osservazioni al rapporto di contravvenzione, contestando ogni addebito.
Il 9 aprile 1996, il municipio di __________ ha quindi
risolto di infliggere una multa di fr. 5'000.-- al ricorrente per aver intenzionalmente
proceduto, nella sua qualità di progettista e di direttore dei lavori,
all'esecuzione dei lavori di sistemazione del sottotetto dello stabile sito al
mappale no. __________, senza che tali lavori fossero stati autorizzati dalle
competenti autorità.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 1, 3, 4,
10, 16, 46, 48 LE; 1, 2, 4, 23, 47 RLE; 147, 148 LOC.
Con la medesima decisione è stata inflitta una multa di fr.
5'000.- pure al proprietario e una multa di fr. 1'000.-- all'impresario.
F. La predetta decisione
municipale è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato da __________, che
ne ha chiesto l'annullamento.
Con giudizio 18 giugno 1996, l'Esecutivo cantonale ha
respinto il gravame, ritenendo che l'insorgente, persona cognita della materia
e responsabile della progettazione, doveva rendersi conto che non era stata
data alcuna autorizzazione alla creazione di locali abitativi nel sottotetto
dell'immobile in questione.
G. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Riprendendo in sostanza quanto già esposto davanti al
Consiglio di Stato, chiede l'annullamento della multa posta a suo carico.
Sostiene di non aver commesso nessuna infrazione materiale alle disposizioni
della LE e di essersi in buona fede attenuto alle rassicurazioni fornitegli
dall'ufficio tecnico comunale per ciò che concerne la regolarità degli
interventi progettati e quindi in seguito realizzati. Afferma che l'atteggiamento
dell'ufficio tecnico dopo l'inoltro della notifica di costruzione del 31 agosto
1993 ha ulteriormente contribuito a destare nel ricorrente e nel proprietario
dello stabile la convinzione che nulla più si opponesse all'esecuzione delle
opere previste nel sottotetto.
Afferma che in ogni caso l'importo della sanzione è assolutamente
eccessivo e sproporzionato, visto che nel suo agire non può certo essere
ravvisata l'intenzione di aver voluto infrangere le disposizioni della legge
edilizia.
H. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Municipio di __________, con
delle motivazioni che saranno se del caso riprese in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sugli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC.
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art.
43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. La sanzione
amministrativa è una pena pronunciata contro un privato in ragione della
violazione di un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento
coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge
(Scolari, Diritto amministrativo - parte generale -, no. 260).
La sanzione amministrativa può rivestire la forma della
multa, come è il caso nella fattispecie in esame (Knapp, Précis de droit
administratif, IV ed., no. 1686).
Essa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo
carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico
del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II ed, no. 948 e 949;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 49 B. VI).
2.2. L'art. 46 LE prevede che le contravvenzioni alla
predetta legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono
punite con la multa sino a fr. 5'000.--, in caso di mancata presentazione della
domanda di costruzione, con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.--, se
è stata omessa una notifica e con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri
casi. Questi limiti non sono comunque vincolanti se l'autore è recidivo, ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro. Sono punibili tutte le persone che
hanno concorso all'infrazione, ritenuto comunque che l'azione nei loro
confronti si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito.
La multa va commisurata tenendo conto della gravità oggettiva
dell'infrazione e della colpa del trasgressore (cfr. art. 46 cpv. 3 LE).
2.3. La predetta norma della LE attiene al campo del diritto
penale amministrativo.
Ciò significa che il Tribunale cantonale amministrativo, nel
rispetto delle garanzie sancite dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, è tenuto nella
presente procedura ricorsuale ad esaminare la decisione impugnata con pieno
potere cognitivo sia riguardo alle questioni di fatto che a quelle di diritto:
ciò implica per questo Tribunale l'obbligo di pronunciarsi liberamente pure
sulla commisurazione della pena inflitta (RDAT 1995 - II N. 19).
- Nell'evenienza concreta, il
municipio di __________ ha commisurato la sanzione inflitta all'insorgente,
tenendo anzitutto conto della natura materiale (e non semplicemente formale) delle
infrazioni commesse, nonché dell'intenzionalità con la quale le stesse sono
state perpetrate.
A mente del municipio, l'intenzionalità della trasgressione
emergerebbe chiaramente anche dal fatto che il piano per la sistemazione del
sottotetto, allegato alla domanda di costruzione del 25 ottobre 1993, porta la
data del 1. marzo 1993, e quindi testimonia del fatto che già prima del
rilascio della licenza edilizia 6 maggio 1993 il proprietario dello stabile e
il progettista avevano previsto degli interventi al sottotetto ben diversi da
quelli ufficialmente indicati alle autorità.
Il ricorrente dal canto suo non contesta in sostanza di aver
fatto eseguire degli interventi che non coincidevano con quelli approvati al
momento del rilascio della licenza edilizia 6 maggio 1993: tuttavia egli cerca
di giustificare il proprio comportamento, sostenendo di aver confidato in buona
fede nelle assicurazioni fornitegli dall'ufficio tecnico comunale circa la
liceità della variante progettata e aggiunge che l'atteggiamento assunto dalle
autorità posteriormente alla notifica della variante del 31 agosto 1993 ha
contribuito a rafforzare la sua convinzione che nulla si opponesse alla realizzazione
del nuovo progetto per la sistemazione del sottotetto.
Inoltre, con lettera 23 agosto 1996, il ricorrente ha fornito
delle spiegazioni riguardo alle date figuranti sui piani del sottotetto
presentati alle autorità, affermando in sostanza di aver progettato nell'agosto
del 1993 le modifiche da apportare al sottotetto ma di aver eseguito i relativi
disegni su di un controlucido direttamente estratto dal piano no.
/, allestito il 1. marzo 1993, ragione questa per la quale
i piani della variante portano la predetta data.
- La tesi liberatoria
sviluppata dal ricorrente non convince e come tale va respinta.
Al di là della questione concernente le date apposte sui
diversi progetti presentati, che in questa sede può rimanere aperta, va
innanzitutto detto che dagli atti non emergono affatto elementi i quali possano
far credere che il tecnico comunale prima, e i funzionari del Cantone poi
abbiano dato delle rassicurazioni all'insorgente circa la conformità del
progetto notificato con le disposizioni edilizie applicabili al caso concreto.
Ma anche qualora si volesse ammettere che le predette persone
abbiano effettivamente espresso oralmente un loro parere favorevole in merito
alla variante presentata, occorre ricordare che le informazioni o le
rassicurazioni rilasciate dall'amministrazione pubblica sono vincolanti per
quest'ultima solo se, tra le altre cose, emanano da un'autorità competente a
rilasciarle (DTF 111Ib 124 e segg.). Ciò significa che, come giustamente ha
rilevato il Consiglio di Stato, in materia di permessi edilizi le semplici informazioni
fornite da un solo municipale, dal sindaco, dal tecnico comunale o da altro
singolo funzionario comunale o cantonale non permettono ancora al privato che
le ha ricevute di confidare in alcunché, dovendo quest'ultimo rendersi conto
(soprattutto se è un professionista del settore, come lo è l'insorgente) che
nel Cantone Ticino la competenza a rilasciare i permessi spetta solo al
municipio o eventualmente al Dipartimento del Territorio, qualora si abbia a
che fare con un fondo situato fuori zona edificabile.
Inoltre va ancora rilevato che il ricorrente, benché non
avesse ancora ottenuto nessuna esplicita risposta alla notifica di costruzione
inoltrata il 31 agosto 1993, non si è minimamente preoccupato di interpellare
il municipio di Novazzano per raccogliere informazioni in proposito, ma ha
semplicemente preferito dare avvio ai lavori di trasformazione del sottotetto
secondo i piani non ancora approvati dalle autorità, completando poi
addirittura l'opera pendente domanda di costruzione del 25 ottobre 1993. Ora,
l'insorgente, da persona esperta di questioni edilizie, doveva sapere che le
disposizioni cantonali in materia obbligano l'esecutivo comunale a prendere posizione
esplicitamente sulle domande volte all'ottenimento di un permesso di costruzione
e che anche per le procedure di notifica dal silenzio dell'autorità comunale l'istante
non può dedurre alcun diritto a proprio favore.
Visto tutto quanto precede, questo Tribunale giunge con affidante
e tranquilla persuasione al convincimento che effettivamente il ricorrente
abbia nell'occasione trasgredito intenzionalmente alle disposizioni legali
applicabili.
Di conseguenza il ricorrente, nella sua posizione di
progettista e di direttore dei lavori, si è effettivamente reso responsabile dell'infrazione
ascrittagli.
- Stante quanto precede,
resta da esaminare se la multa di fr. 5'000.--, irrogata dal municipio di
__________ e confermata dal Governo, sia lesiva del potere d'apprezzamento che
l'art. 46 LE conferisce all'autorità comunale.
Detto sopra delle colpe imputabili al ricorrente, dal profilo
oggettivo occorre considerare la gravità dell'infrazione consumata: realizzato
in contrasto con i progetti approvati il 6 maggio 1993 e senza che nessuna
variante fosse stata accettata dalle competenti autorità, l'abuso edilizio in
oggetto è consistito nella creazione di uno spazio abitabile (dotato di servizi
igienici e cucina) di addirittura oltre 130 mq nel sottotetto dell'edificio
esistente al mappale no. __________ RFD di __________.
Si tratta, a non averne dubbio, di un'infrazione materiale di
non poco conto, visto tra l'altro che gli interventi abusivi in oggetto sono
stati addirittura portati a termine all'interno di una costruzione situata
fuori zona edificabile.
Tenuto conto di tutto quanto sin qui esposto, la pena
inflitta appare quindi confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni
commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto, confermando la decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 1, 3, 4, 10, 16, 46, 48 LE; 1, 2, 4, 23, 47 RALE; 145 e segg.
LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 600.-- (quattrocento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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