AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.153
Data decisione, Autorità: 18.10.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00153
Lugano 18 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Matteo Cassina
statuendo sul ricorso 2 luglio 1996 di
rappr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 18 giugno 1996 (n. 3049) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 25 aprile 1996 dell'insorgente avverso la decisione 9 aprile 1996 del Municipio di __________ mediante la quale gli è stata inflitta una multa di fr. 5'000.-- per aver violato, nella sua qualità di progettista/direttore dei lavori, le norme della Legge edilizia nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio di cui al mappale no. __________ di __________;
viste le risposte:
9 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
26 luglio 1996 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 maggio 1993 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la ristrutturazione di uno stabile d'appartamenti, situato sul mappale no __________ RFD di __________, in località __________, al di fuori della zona edificabile.
L'intervento approvato era stato progettato dal ricorrente ing. __________ e prevedeva, tra le altre cose, la posa di un nuovo tetto a falde in sostituzione del tetto piano esistente e la conseguente formazione di un locale sottotetto illuminato da 6 ampi lucernari, da adibire a solaio accessibile unicamente dall'appartamento sottostante.
Nel mese di giugno del 1993 hanno preso avvio i lavori.
B. Nei mesi successivi __________ e il ricorrente si sono rivolti all'ufficio tecnico di __________ per verificare se vi fosse la possibilità di apportare alcune modifiche ai piani approvati.
Vista l'intenzione del proprietario di ricavare nel sottotetto dei vani per lo svago, l'ufficio tecnico ha preteso l'avvio di una procedura di notifica.
Il 31 agosto 1993, il ricorrente, nella sua qualità di progettista, ha quindi inoltrato al municipio di __________ la notifica richiesta, allegandovi un piano dal quale risultava l'intenzione del proprietario dello stabile di ricavare nel sottotetto un grottino, una sala di lettura una doccia e 2 locali fitness.
La notifica di costruzione non è stata pubblicata.
C. Senza attendere una decisione formale del municipio in merito alla possibilità o meno di eseguire la variante progettata, l'istante, trascorsi 15 giorni dall'inoltro della notifica, ha dato avvio ai lavori di trasformazione del sottotetto.
Nel frattempo, i responsabili dell'ufficio tecnico comunale, preso atto dell'importanza degli interventi previsti dal progettista, hanno contattato il Dipartimento del territorio allo scopo di concordare una visita dell'opera che permettesse di meglio valutare la situazione.
Presi i necessari accordi con il Dipartimento, l'ufficio tecnico ha quindi confermato al ricorrente di voler procedere il 6 ottobre 1993 ad un sopralluogo sul mappale in questione.
In quell'occasione le autorità presenti hanno constatato che i lavori eseguiti nel sottotetto si limitavano all'erezione di tavolati in modo grezzo.
D. Il 20 ottobre 1993, l'ufficio tecnico di __________ ha invitato l'ing. __________ ad inoltrare una domanda di costruzione, quale variante di quella approvata nel precedente mese di maggio, per la progettata suddivisione del sottotetto.
Dopo la presentazione della domanda, si è proceduto il 19 novembre 1993 ad un ulteriore sopralluogo, in occasione del quale il rappresentante del Dipartimento e quello dell'ufficio tecnico comunale hanno potuto constatare che le opere erano state in pratica completate secondo il piano allegato alla nuova domanda di costruzione, benché questa non fosse ancora stata evasa.
Contro il rilascio della licenza, si è espresso il Dipartimento del territorio, reputando la variante progettata (e ormai eseguita) contraria alle norme federali e cantonali in materia di costruzioni fuori zona.
Con decisione 11 gennaio 1994, il municipio ha quindi risolto di non concedere alcun permesso edilizio.
E. In seguito a questi fatti, il municipio di __________, ha ordinato il 29 agosto 1995 a __________ la demolizione delle opere realizzate nel sottotetto dello stabile in oggetto. Tale decisione è poi stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo con decisione del 9 febbraio 1996, cresciuta in giudicato.
Parallelamente, lo stesso esecutivo ha dato avvio il 31 ottobre 1995 ad un procedimento contravvenzionale nei confronti del proprietario dello stabile, del progettista qui ricorrente e del titolare dell'impresa di costruzioni esecutrice dei lavori in questione, __________, per presunte violazioni alla legge edilizia.
Il 13 novembre 1995, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni al rapporto di contravvenzione, contestando ogni addebito.
Il 9 aprile 1996, il municipio di __________ ha quindi risolto di infliggere una multa di fr. 5'000.-- al ricorrente per aver intenzionalmente proceduto, nella sua qualità di progettista e di direttore dei lavori, all'esecuzione dei lavori di sistemazione del sottotetto dello stabile sito al mappale no. __________, senza che tali lavori fossero stati autorizzati dalle competenti autorità.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 1, 3, 4, 10, 16, 46, 48 LE; 1, 2, 4, 23, 47 RLE; 147, 148 LOC.
Con la medesima decisione è stata inflitta una multa di fr. 5'000.- pure al proprietario e una multa di fr. 1'000.-- all'impresario.
F. La predetta decisione municipale è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato da __________, che ne ha chiesto l'annullamento.
Con giudizio 18 giugno 1996, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo che l'insorgente, persona cognita della materia e responsabile della progettazione, doveva rendersi conto che non era stata data alcuna autorizzazione alla creazione di locali abitativi nel sottotetto dell'immobile in questione.
G. Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Riprendendo in sostanza quanto già esposto davanti al Consiglio di Stato, chiede l'annullamento della multa posta a suo carico. Sostiene di non aver commesso nessuna infrazione materiale alle disposizioni della LE e di essersi in buona fede attenuto alle rassicurazioni fornitegli dall'ufficio tecnico comunale per ciò che concerne la regolarità degli interventi progettati e quindi in seguito realizzati. Afferma che l'atteggiamento dell'ufficio tecnico dopo l'inoltro della notifica di costruzione del 31 agosto 1993 ha ulteriormente contribuito a destare nel ricorrente e nel proprietario dello stabile la convinzione che nulla più si opponesse all'esecuzione delle opere previste nel sottotetto.
Afferma che in ogni caso l'importo della sanzione è assolutamente eccessivo e sproporzionato, visto che nel suo agire non può certo essere ravvisata l'intenzione di aver voluto infrangere le disposizioni della legge edilizia.
H. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Municipio di __________, con delle motivazioni che saranno se del caso riprese in seguito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La sanzione amministrativa può rivestire la forma della multa, come è il caso nella fattispecie in esame (Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1686).
Essa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II ed, no. 948 e 949; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 49 B. VI).
2.2. L'art. 46 LE prevede che le contravvenzioni alla predetta legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite con la multa sino a fr. 5'000.--, in caso di mancata presentazione della domanda di costruzione, con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.--, se è stata omessa una notifica e con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Questi limiti non sono comunque vincolanti se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro. Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, ritenuto comunque che l'azione nei loro confronti si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito.
La multa va commisurata tenendo conto della gravità oggettiva dell'infrazione e della colpa del trasgressore (cfr. art. 46 cpv. 3 LE).
2.3. La predetta norma della LE attiene al campo del diritto penale amministrativo.
Ciò significa che il Tribunale cantonale amministrativo, nel rispetto delle garanzie sancite dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, è tenuto nella presente procedura ricorsuale ad esaminare la decisione impugnata con pieno potere cognitivo sia riguardo alle questioni di fatto che a quelle di diritto: ciò implica per questo Tribunale l'obbligo di pronunciarsi liberamente pure sulla commisurazione della pena inflitta (RDAT 1995 - II N. 19).
A mente del municipio, l'intenzionalità della trasgressione emergerebbe chiaramente anche dal fatto che il piano per la sistemazione del sottotetto, allegato alla domanda di costruzione del 25 ottobre 1993, porta la data del 1. marzo 1993, e quindi testimonia del fatto che già prima del rilascio della licenza edilizia 6 maggio 1993 il proprietario dello stabile e il progettista avevano previsto degli interventi al sottotetto ben diversi da quelli ufficialmente indicati alle autorità.
Il ricorrente dal canto suo non contesta in sostanza di aver fatto eseguire degli interventi che non coincidevano con quelli approvati al momento del rilascio della licenza edilizia 6 maggio 1993: tuttavia egli cerca di giustificare il proprio comportamento, sostenendo di aver confidato in buona fede nelle assicurazioni fornitegli dall'ufficio tecnico comunale circa la liceità della variante progettata e aggiunge che l'atteggiamento assunto dalle autorità posteriormente alla notifica della variante del 31 agosto 1993 ha contribuito a rafforzare la sua convinzione che nulla si opponesse alla realizzazione del nuovo progetto per la sistemazione del sottotetto.
Inoltre, con lettera 23 agosto 1996, il ricorrente ha fornito delle spiegazioni riguardo alle date figuranti sui piani del sottotetto presentati alle autorità, affermando in sostanza di aver progettato nell'agosto del 1993 le modifiche da apportare al sottotetto ma di aver eseguito i relativi disegni su di un controlucido direttamente estratto dal piano no. /, allestito il 1. marzo 1993, ragione questa per la quale i piani della variante portano la predetta data.
Al di là della questione concernente le date apposte sui diversi progetti presentati, che in questa sede può rimanere aperta, va innanzitutto detto che dagli atti non emergono affatto elementi i quali possano far credere che il tecnico comunale prima, e i funzionari del Cantone poi abbiano dato delle rassicurazioni all'insorgente circa la conformità del progetto notificato con le disposizioni edilizie applicabili al caso concreto.
Ma anche qualora si volesse ammettere che le predette persone abbiano effettivamente espresso oralmente un loro parere favorevole in merito alla variante presentata, occorre ricordare che le informazioni o le rassicurazioni rilasciate dall'amministrazione pubblica sono vincolanti per quest'ultima solo se, tra le altre cose, emanano da un'autorità competente a rilasciarle (DTF 111Ib 124 e segg.). Ciò significa che, come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, in materia di permessi edilizi le semplici informazioni fornite da un solo municipale, dal sindaco, dal tecnico comunale o da altro singolo funzionario comunale o cantonale non permettono ancora al privato che le ha ricevute di confidare in alcunché, dovendo quest'ultimo rendersi conto (soprattutto se è un professionista del settore, come lo è l'insorgente) che nel Cantone Ticino la competenza a rilasciare i permessi spetta solo al municipio o eventualmente al Dipartimento del Territorio, qualora si abbia a che fare con un fondo situato fuori zona edificabile.
Inoltre va ancora rilevato che il ricorrente, benché non avesse ancora ottenuto nessuna esplicita risposta alla notifica di costruzione inoltrata il 31 agosto 1993, non si è minimamente preoccupato di interpellare il municipio di Novazzano per raccogliere informazioni in proposito, ma ha semplicemente preferito dare avvio ai lavori di trasformazione del sottotetto secondo i piani non ancora approvati dalle autorità, completando poi addirittura l'opera pendente domanda di costruzione del 25 ottobre 1993. Ora, l'insorgente, da persona esperta di questioni edilizie, doveva sapere che le disposizioni cantonali in materia obbligano l'esecutivo comunale a prendere posizione esplicitamente sulle domande volte all'ottenimento di un permesso di costruzione e che anche per le procedure di notifica dal silenzio dell'autorità comunale l'istante non può dedurre alcun diritto a proprio favore.
Visto tutto quanto precede, questo Tribunale giunge con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che effettivamente il ricorrente abbia nell'occasione trasgredito intenzionalmente alle disposizioni legali applicabili.
Di conseguenza il ricorrente, nella sua posizione di progettista e di direttore dei lavori, si è effettivamente reso responsabile dell'infrazione ascrittagli.
Detto sopra delle colpe imputabili al ricorrente, dal profilo oggettivo occorre considerare la gravità dell'infrazione consumata: realizzato in contrasto con i progetti approvati il 6 maggio 1993 e senza che nessuna variante fosse stata accettata dalle competenti autorità, l'abuso edilizio in oggetto è consistito nella creazione di uno spazio abitabile (dotato di servizi igienici e cucina) di addirittura oltre 130 mq nel sottotetto dell'edificio esistente al mappale no. __________ RFD di __________.
Si tratta, a non averne dubbio, di un'infrazione materiale di non poco conto, visto tra l'altro che gli interventi abusivi in oggetto sono stati addirittura portati a termine all'interno di una costruzione situata fuori zona edificabile.
Tenuto conto di tutto quanto sin qui esposto, la pena inflitta appare quindi confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 1, 3, 4, 10, 16, 46, 48 LE; 1, 2, 4, 23, 47 RALE; 145 e segg. LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- (quattrocento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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