AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.165
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00165
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 1996 di
contro
la decisione 3 luglio 1996, no. 3382, del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso 8 maggio 1996 di __________, e della __________, avverso la risoluzione di multa 18 aprile 1996 pronunciata dal Municipio di __________ nei confronti di __________ per violazione delle ordinanze municipali sulla repressione dei rumori molesti e sugli esercizi pubblici;
viste le risposte:
20 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
11 settembre 1996 di __________ e della __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Le violazioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti del 13 settembre 1965 (OMRM) sono punite con la multa.
Sino all'anno scorso la comminatoria di pena era limitata a fr. 50.-. Con risoluzione 27 aprile 1995 il municipio di __________ l'ha portata a fr. 10'000.- . La modifica é stata esposta agli albi comunali dal 4 al 19 maggio 1995.
B. Il 18 aprile 1996 il municipio di __________ ha inflitto a __________, gerente del bar __________, una multa di fr. 250.- per disturbo al vicinato provocato dall'eccessivo rumore della musica all'interno dell'EP : infrazione, costatata dalla Polizia comunale il 22 marzo 1996 alle ore 22.30.
L'esecutivo comunale ha ritenuto violati gli art. 1 e 7 OMRM, che vietano i rumori molesti e prescrivono che gli apparecchi riproduttori del suono possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali. Ha inoltre ritenuto disatteso l'art. 22 dell'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici (OMEP), che impone di far uso degli strumenti ed apparecchi musicali in modo da non turbare la pubblica quiete.
La decisione di multa era fondata sull'art. 16 OMRM e 148 LOC.
D. Con decisione 3 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di __________, riducendo la multa a fr. 50.-.
Considerata fedefacente la costatazione operata dagli agenti della polizia comunale e respinte le argomentazioni difensive del multato, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente avesse effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli.
Fondandosi sull'art. 16 OMRM in vigore prima della modifica di cui si è detto sopra, il Governo ha tuttavia ridotto la multa da fr. 250.- a fr. 50.-.
F. Contro la premessa risoluzione governativa il comune di __________ é insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la conferma della risoluzione municipale censurata.
Richiamandosi alla succitata modifica dell'art. 16 OMRM, l'insorgente ritiene che la multa di fr. 250.- inflitta dal municipio sia contenuta nei limiti previsti dalla legge e proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa.
G. Il Consiglio di Stato e __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
Giusta l'art. 16 OMRM, nella nuova versione in vigore dal maggio 1995, le infrazioni all'ordinanza in questione sono punite dal Municipio con la multa sino a fr.10'000.-.
Rimettendosi al giudizio di questo tribunale, ____________________ ha infatti implicitamente rinunciato a contestare la materialità dell'infrazione.
Accertata l'infrazione, il Governo ha ridotto la multa a fr. 50.- ritenendo che l'OMRM non permettesse l'irrogazione di sanzioni maggiori.
A torto, perché l'infrazione è stata commessa dopo l'entrata in vigore dell'emendamento di cui si è detto in narrativa.
Irrogando a __________ una multa di fr. 250.-, il municipio di __________ non ha travalicato i limiti di pena previsti dall'art. 16 OMRM.
Per principio, la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve inoltre tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento.
L'autorità comunale, cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'entità delle sanzioni.
Identico potere spetta a questo tribunale. In tema di verifica dell'apprezzamento esercitato dall'autorità inferiore in ordine alla commisurazione di una pena, il potere di cognizione del Tribunale cantonale amministrativo non è in effetti limitato all'eccesso ed all'abuso di potere, ma è pieno. Lo impone l'art. 6 CEDU; che essendo di rango superiore, prevale sull'art. 61 PAmm.
Ciò premesso, si deve rilevare che il gerente del bar __________ è recidivo specifico. L'infrazione rimproveratagli è in effetti stata commessa a meno di un anno di distanza da un'identica infrazione, sanzionata con una multa di fr. 50.-.
Tenuto conto della mancanza di ravvedimento, ben si giustifica l'irrogazione di una pena più severa, atta ad indurlo al rispetto della legge.
Del tutto conforme ai criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie appare l'importo fissato dall'autorità comunale.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 7, 16 OMRM; 22 OMEP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. La decisione 3 luglio 1996 (no. 3382) del Consiglio di Stato é annullata.
§. La decisione 18 aprile 1996 il Municipio di __________ é confermata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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