AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.168
Data decisione, Autorità: 08.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00168
Lugano 8 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 agosto 1996 di
contro
la decisione 23 luglio 1996 (n. 3/1996) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di esporre un pannello pubblicitario sulla facciata di uno stabile in via __________ a __________;
viste le osservazioni 12 agosto 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 gennaio 1996 la ricorrente __________ ha inoltrato un'istanza volta ad ottenere il permesso di esporre sulla facciata nord dello stabile in via __________ a __________ un pannello elettronico modulare dotato di uno schermo luminoso (display) Modular System MSE4TC, di m 2,96 X 1,85, per inserzioni pubblicitarie di vario genere.
B. All'accoglimento della predetta richiesta si è opposto il municipio di __________, sia per motivi di estetica che per motivi di sicurezza stradale. Secondo l'esecutivo di __________ infatti l'esposizione del previsto pannello pubblicitario sarebbe in contrasto con le disposizioni comunali in materia di estetica degli edifici e avrebbe in prossimità di un incrocio e di un passaggio pedonale.
Preavviso negativo è stato espresso pure dalla Commissione bellezze naturali per ragioni meramente architettoniche, mentre che dal canto suo la Polizia cantonale si è espressa favorevolmente alla posa dell'insegna, ritenendo che nella zona la visibilità è buona e non si crea nessun pericolo concreto.
C. Con decisione 23 luglio 1996, il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - ha risolto di respingere l'istanza della __________.
Il Dipartimento, appurato che l'insegna pubblicitaria verrebbe installata sulla facciata dello stabile rivolta su via __________, richiamati i preavvisi negativi del municipio di __________ e della commissione per la protezione delle bellezze naturali, ha motivato la propria decisione, affermando in sostanza che la legislazione federale in materia di pubblicità stradale proibisce la posa di insegne luminose come quella in oggetto; inoltre, vista la presenza nelle vicinanze di un'intersezione e di un passaggio pedonale, l'installazione di un'insegna pubblicitaria sulla facciata nord dell'edificio di via __________ a __________ creerebbe in ogni caso dei problemi alla sicurezza stradale.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Deduce in sostanza che:
la Polizia cantonale ha dato il proprio preavviso favorevole alla posa dell'insegna in questione;
nel caso in esame i problemi legati alla sicurezza del traffico non sono certo diversi da quelli esistenti in via __________ a __________, laddove esiste ed è funzionante da tempo un pannello elettronico pubblicitario del tutto simile a quello per il quale è stata domandata l'autorizzazione.
La ricorrente si è dichiarata disponibile a discutere con il Municipio di __________ e con la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare le diverse esigenze. Chiede a tale proposito che venga indetta un'udienza con tutte le parti interessate per poter trovare una soluzione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni, adducendo una serie di argomentazioni che verranno, se del caso, riprese in seguito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente discende dall'art. 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti o che sia indetta un'udienza (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e 2 è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi per scopo quello di fare della pubblicità sotto qualsiasi forma (ad es. mediante scritte, forme colore, luce, suono).
L'art. 96 vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusioni con segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In particolare è vietata la pubblicità stradale che abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili (art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS).
Giusta l'art. 2 Lins, la posa di insegne permanenti è soggetta ad autorizzazione delle autorità cantonali. Inoltre, le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico ed alla morale (art. 4 Lins).
Nella misura in cui è destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari, il citato impianto è senz'altro da considerare come una pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 e segg. OSS.
Ora, secondo la dottrina più autorevole in materia, sotto la nozione di pubblicità che "lampeggia o produce effetti di luce variabili", di cui all'art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS, ricadono anche le insegne con scritte luminose in movimento ("bewegliche Leuchtschriften": cfr. M. Küng, Strassenreklamen im Verkehrs- und Baurecht, pag. 70, no. 8.3), come quella prevista dalla ricorrente. Visto il chiaro ed esplicito divieto sancito dalla predetta norma per questo particolare genere di insegne pubblicitarie, ne consegue che a giusto titolo il Dipartimento ha negato alla ricorrente l'autorizzazione a suo tempo richiesta.
Abbondanzialmente va detto che, indipendentemente dalle ragioni esposte al precedente considerando, la posa del controverso pannello pubblicitario andrebbe in ogni caso negata in virtù dei principi generali sanciti dai combinati art. 6 LCS e 96 cpv. 1 OSS. Non vi è infatti chi non veda come un simile impianto pubblicitario, destinato a richiamare l'attenzione dei conducenti che percorro via __________, sia atto a distrarli dalla guida in modo da costituire una fonte di pericolo tutt'altro che irrilevante per la sicurezza del traffico e dei pedoni.
La ricorrente lamenta una disparità di trattamento, dato che a __________, in via __________, esiste da tempo un'insegna elettronica simile a quella per cui le è stata negata l'autorizzazione.
Tale censura è infondata e come tale non può essere accolta.
Di principio infatti, la parità di trattamento nell'illegalità non è tutelata (cfr. J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224). Ciò significa che una precedente violazione della legge o una sua applicazione scorretta non attribuiscono di regola un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge: nessuno può quindi prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio.
Il principio della legalità dell'amministrazione è dunque prevalente (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, no. 121).
Pertanto, il semplice fatto che in passato il Dipartimento, applicando verosimilmente in modo errato le disposizioni legali vigenti, abbia rilasciato una singola autorizzazione in contrasto con quanto disposto dall'art. 96 cpv. 1 lett. f) OSS non basta ancora a giustificare l'accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6LCS; 95 cpv. 1 e 2, 96 cpv. 1 OSS; 2, 4, 17 Lins; 18, 28 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster