AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.17
Data decisione, Autorità: 29.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00017 DP 7/96 leo
Lugano 29 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 1996 di
e __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6735) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17 ottobre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa di appartamenti in località __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
25 gennaio 1996 del comune di __________;
25 gennaio 1996 di __________ e __________;
8 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di un terreno a forma triangolare situato a __________ in località __________, all'intersezione di due strade collettrici (SC 2).
Il 27 luglio 1995 i resistenti hanno chiesto al municipio di quel comune il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare sul loro terreno. Stando al progetto inoltrato, la facciata dello stabile rivolta verso monte verrebbe a sorgere ad una distanza variante a 3 a 4 m dal ciglio della strada che sale verso __________.
Alla domanda si sono opposti __________ e __________, proprietari di un fondo vicino (part. n. __________ RFD), contestando in particolare l'insufficiente distanza dalla strada.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 17 ottobre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo una deroga alla distanza minima dalla strada (4 m), prescritta dall'art. 17 NAPR.
C. Con giudizio 13 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Secondo il Governo, la deroga alle distanze dalla strada accordata dal municipio rientrerebbe nei limiti del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità decidente.
D. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio, dal municipio di __________ e dai beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
"In casi eccezionali", dispone poi l'art. 70 cifra 2 NAPR, "il municipio può concedere, secondo l'art. 29 LE 1973, deroghe all'obbligo dell'arretramento verso strade pubbliche o aperte al pubblico traffico; per le strade cantonali le deroghe sono di competenza dell'autorità cantonale".
Le disposizioni che attribuiscono all'autorità la facoltà di concedere deroghe perseguono lo scopo di attenuare il rigore di una norma, quando, in circostanze eccezionali, una rigida applicazione del diritto si riveli contraria all'interesse pubblico o pregiudichi eccessivamente gli interessi del privato senza che l'interesse pubblico o quello dei vicini lo giustifichino (DTF 107 Ia 215; RDAT 1993 I N. 82; Scolari, Commentario della LE, Introd. N. 34; Diritto amministrativo, vol. I, N. 222; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung N. 37 B I). Questione di diritto e quindi sindacabile liberamente da parte dell'autorità di ricorso è quella a sapere se sussista una situazione eccezionale. Questione d'apprezzamento, e quindi censurabile soltanto sotto il profilo dell'abuso di potere, è invece quella a sapere quali provvedimenti possono essere adottati per mitigare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge (Imboden Rhinow, op. cit., N. 66 B III; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd., ibidem).
La tesi dell'autorità comunale non può essere condivisa.
Anche ammettendo che nell'individuazione del contenuto precettivo del concetto giuridico indeterminato racchiuso nel termine "caso eccezionale" dev'essere riconosciuta all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio, nella situazione del fondo dei resistenti non è in effetti possibile ravvisare alcunché di eccezionale.
La forma triangolare del fondo non è talmente insolita da giustificare l'attribuzione di questa qualifica. Né l'andamento dei confini, del tutto regolare, legittima una simile conclusione. La distanza di 4 m dal ciglio della strada, prescritta dall'art. 17 NAPR e rispettata da tutte le costruzioni principali situate nelle immediate vicinanze, non impedisce d'altro canto ai ricorrenti uno sfruttamento adeguato del loro fondo (peraltro non edificabile in corrispondenza dell'incrocio stradale: cfr. piano delle zone e piano del traffico). Altrettanto ininfluente, ai fini del riconoscimento del caso eccezionale, è il fatto che non sia previsto alcun allargamento o che l'eventuale futura realizzazione di un marciapiede non venga compromessa. Ammettere il contrario farebbe assurgere a regola l'eccezione in esame.
Vero é soltanto che la deroga in contestazione serve esclusivamente ad assecondare l'impostazione data al progetto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 25 LE; 17, 70 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza 17 ottobre 1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6735).
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1'200.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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