AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.175
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00175
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 agosto 1996 di
patr. da: st. leg. __________
contro
la decisione 26 giugno 1996 (n. 3208) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 21 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 settembre 1995, attorno alle ore 19.30, il ricorrente __________ circolava alla guida dell'autovettura targata TI __________ sull'autostrada N2 in territorio di __________.
Giunto in galleria, l'insorgente è stato scorto da un agente della Polizia cantonale mentre eseguita una manovra di sorpasso a destra nonché a circolare a velocità inadeguata e pericolosa.
B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 3 novembre 1995, no. 31966/904, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 600.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.-- e alle spese di fr. 40.-- per aver circolato in autostrada a velocità eccessiva e pericolosa ed aver effettuato una manovra di sorpasso a destra.
Tale decisione non è stata impugnata dal __________, per cui la stessa risulta essere cresciuta in giudicato.
La Sezione della circolazione, con decisione 22 febbraio 1996, ha risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre per un periodo di 6 mesi, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse e dei precedenti a carico dell'interessato (già oggetto di un provvedimento di revoca della licenza tra 10 maggio 1995 e il 9 giugno 1995) che lo fanno risultare recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
C. Con ricorso 14 marzo 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione di revoca.
In quella sede ha sostenuto di non aver eseguito alcun sorpasso a destra e di aver circolato nell'evenienza a velocità del tutto regolare e corretta. Ha in ogni caso contestato che il suo comportamento abbia potuto configurare una grave violazione alle norme della circolazione tale da mettere in serio pericolo la sicurezza della circolazione.
D. Con giudizio 26 giugno 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Il Governo cantonale ha rilevato che nell'adozione del provvedimento di revoca, l'autorità è vincolata ai fatti così come sono stati accertati nel giudizio penale ormai cresciuto in giudicato e che quindi ogni argomentazione del ricorrente intesa a mettere in dubbio tali accertamenti è in pratica inammissibile. Simili censure avrebbero dovuto semmai essere fatte valere al più tardi con un ricorso contro il decreto di multa del 3 novembre 1995.
Per il resto il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca stabilita dalla sezione della circolazione, ritenuto tra l'altro che l'insorgente è recidivo.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento di revoca e, in via subordinata, la sua sostituzione con un semplice ammonimento.
Sostiene che se il giudizio penale è stato preceduto da un'inchiesta sommaria, come nel caso in esame, l'autorità amministrativa non è legata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale. Ribadisce dunque di non aver eseguito nessun sorpasso a destra e di non aver circolato a velocità sostenuta e pericolosa. Aggiunge che non sussistono prove, se non la semplice parola di un agente di polizia fuori servizio, a sostegno delle accuse formulate nei suoi confronti.
Afferma che, nella denegata ipotesi che fossero confermate le infrazioni a suo carico, la gravità delle stesse giustificherebbe al massimo la pronuncia di un ammonimento.
F. Il Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente discende dall'art. 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente , che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., (consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha di fatto accettato la decisione di multa 5 novembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, non avendo impugnato la stessa davanti alle istanze di giudizio superiori.
Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede.
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese oppure di almeno sei mesi, nel caso in cui la revoca è pronunciata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. a) e c) LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione della infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180 e segg. consid. 5b); 120 Ib 54; 116 Ib 151).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Di norma il compimento di una manovra di sorpasso a destra in autostrada costituisce un comportamento tipicamente pericoloso per la circolazione stradale, per cui si impone la revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, pag. 206-207 e giurisprudenza ivi citata)
Ad analoga conclusione si deve giungere nel caso di specie. Risulta infatti da quanto accertato in sede penale che il ricorrente ha circolato il 7 settembre 1995 sull'autostrada N2, in territorio di __________, a velocità elevata e pericolosa, sorpassando a destra un furgone che in quel momento procedeva sulla corsia di sorpasso.
Il fatto che tutto ciò sia avvenuto con condizioni meteorologiche pessime, nonché in prossimità di una galleria e di un restringimento della carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere, ha contribuito ad aggravare la pericolosità della manovra eseguita dal ricorrente ed ad acuire le colpe a suo carico.
Ben si giustifica dunque che nei confronti di __________ siano addottati provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS.
Nel caso in oggetto la revoca della licenza è stata pronunciata per un periodo di sei mesi, vale a dire per la durata minima prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS in queste situazioni.
Stante quanto precede, si deve dunque ritenere che il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato con la decisione impugnata, è, per ciò che concerne la sua durata, del tutto conforme a quanto prescritto dalla legge.
Pertanto il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 90 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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