AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.178
Data decisione, Autorità: 23.01.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00178
Lugano 23 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 agosto 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 agosto 1996 (no. 3932) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1. febbraio 1995 con cui l'assemblea comunale di __________ ha concesso al municipio un credito destinato al pagamento della somma di fr. 85'753.--, a titolo di interessi maturati sul conguaglio RT dovuto dal comune;
viste le risposte:
28 agosto 1996 del dipartimento delle finanze e dell'economia - sezione bonifiche e catasto -
10 settembre 1996 del Presidente dell'assemblea comunale di __________;
11 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
27 settembre 1996 del municipio di __________;
30 settembre 1996 del consorzio raggruppamento terreni di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Alcuni anni or sono il comune di __________ chiese al dipartimento delle finanze e dell'economia che nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni in corso sul suo territorio gli fossero assegnati dei fondi allo scopo di eseguire delle opere di pubblica utilità. Tale richiesta è stata assecondata dall'autorità cantonale.
In base ai calcoli eseguiti dal consorzio RT di __________ per la determinazione dei conguagli provvisori, da questa maggior assegnazione di terreni è derivato un debito a carico del comune di fr. 438'292, 56 (partita RT no. __________), riservato il conteggio degli interessi come segue:
"- su fr. 150'000.-- (nostra richiesta d'acconto del 18.2.1991):
fino al 30 giugno 1991: gli interessi addebitati/accreditati ai consorziati
fino al 1° aprile 1993: 9 %
fino al 1° maggio 1993: 7.25 %
dal 1° maggio 1993: 6 % (per un periodo massimo di 6 mesi)
fino al pagamento avvenuto: in ogni caso gli interessi addebitati/accreditati ai consorziati
su fr. 288'292.56: gli interessi addebitati/accreditati ai consorziati".
(cfr. comunicazione 10 maggio 1993 della delegazione consortile al municipio di __________).
B. Fondandosi sui predetti conteggi, il municipio di __________, con messaggio no. 336 del 7 giugno 1993, ha chiesto all'assemblea comunale la concessione di un credito di fr. 450'000.-- per il pagamento del conguaglio RT. In occasione della seduta dell'8 settembre 1993, l'assemblea comunale ha accordato il credito, ratificato poi dal Consiglio di Stato che ha quindi autorizzato il municipio a farsi accordare un prestito bancario di pari importo. La somma di fr. 438'292.56 è stata accreditata al consorzio RT, valuta 3 febbraio 1994.
Con lettera 28 febbraio 1994 il consorzio RT ha intimato a tutti i consorziati, ivi compreso il comune di __________, i conguagli definitivi allestiti dallo Studio Ing. __________, comunicando inoltre che in occasione della seduta del 20 gennaio 1994 la delegazione consortile aveva deciso di applicare un interesse del 5% ai conteggi di dare/avere e al menzionato pagamento dei contributi provvisori ed inoltre di aver fissato il periodo di riconoscimento/pagamento di interessi dal 1.10.1990 al 31.12.1993.
Con lettera 17 ottobre 1994, il consorzio RT ha inviato al municipio di __________ la distinta del calcolo degli interessi, ammontanti a fr. 82'753,79.
C. Nel dicembre del 1994, il municipio di __________ ha chiesto al legislativo locale la concessione di un credito di fr. 82'753.79, destinato a pagare i predetti interessi. Dando seguito alle proposte formulate dalla Commissione della gestione, con risoluzione
D. Con ricorso 20 febbraio 1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione assembleare, in quanto lesiva del principio secondo cui i crediti possono essere impiegati dal municipio solo per l'oggetto per il quale sono stati accordati (art. 164 LOC). L'insorgente ha inoltre sostenuto che gli interessi domandati dal consorzio RT non sono dovuti, non avendo il creditore mai messo in mora il comune per il pagamento del conguaglio provvisorio.
E. Con decisione 6 agosto 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da __________. Il Governo cantonale ha innanzitutto riconosciuto come fondate le censure sollevate dall'insorgente riguardo alla violazione dell'art. 164 LOC, evidenziando come il municipio di Sigirino non potesse utilizzare per il pagamento degli interessi il saldo residuo inutilizzato del credito concesso per il pagamento del capitale. Malgrado ciò il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dovere annullare la decisione assembleare, potendosi limitare ad autorizzare il municipio a contrarre con la banca un debito di fr. 82'753.79, pari all'importo del credito autorizzato dal legislativo di __________. Quanto all'altra questione litigiosa, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto legittima la richiesta del consorzio RT di ottenere il pagamento di interessi sulle somme dovute a conguaglio, calcolati a partire dall'immissione in possesso provvisoria dei fondi.
F. __________ insorge davanti al Tribunale contro la predetta decisione governativa, chiedendone l'annullamento. Ribadisce che nessun interesse è dovuto al consorzio RT, tranne quello maturato sulla richiesta di acconto di fr. 150'000.-- nel periodo tra il
Secondo l'insorgente infatti mai il consorzio avrebbe fissato al comune precisi termini per il pagamento delle rimanenti somme dovute. Afferma dunque che la risoluzione 1. febbraio 1995 con cui l'assemblea comunale di __________ ha approvato il credito di fr. 82'753,79 per il pagamento di interessi al consorzio RT va annullata in quanto riconosce un debito in realtà non dovuto.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono il Presidente dell'assemblea comunale di __________, il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il consorzio RT di __________, con argomentazioni che se del caso saranno riprese qui di seguito. Dal canto suo il dipartimento delle finanze e dell'economia - sezione bonifiche e catasto - si astiene dal formulare osservazioni, rilevando come la questione litigiosa verta essenzialmente su aspetti legati alla LOC e non alla LRPT.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è data essendo lo stesso persona domiciliata nel comune di Sigirino (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente contesta la risoluzione assembleare 1° febbraio 1995 affermando in sostanza che la stessa autorizza il municipio a pagare un debito in larga parte inesistente, in quanto derivante da pretese avanzate in modo del tutto illegittimo da parte del consorzio RT. La censura è però infondata e come tale va respinta.
2.1. L'art. 70 cpv. 1 lett. b) LRPT prevede che le decisioni della delegazione consortile possono essere impugnate presso il Consiglio di Stato. Il termine di ricorso è di 15 giorni a partire dal momento in cui è nota la decisione, ritenuto comunque che tale diritto decade se nel frattempo l'assemblea consortile ha approvato la gestione annuale del consorzio. Di principio ha il diritto di ricorrere chiunque è leso direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, sia esso privato o ente pubblico (art. 43 PAmm).
2.2. Come è stato spiegato in fatto, nella notifica 10 maggio 1993 relativa alle pretese per la cessione dei terreni al comune, la delegazione RT aveva riservato la richiesta di pagamento degli interessi dell'indennizzo di cessione, che aveva del resto già specificato in larga misura. Detta riserva è indi stata sciolta attraverso le comunicazioni 28 febbraio 1994, con cui la delegazione RT ha intimato il conguaglio definitivo, e 17 ottobre 1994, ove la delegazione RT ha illustrato il dettaglio delle pretese vantate per tale titolo verso il comune. Ora, il comune, e per esso il municipio, era senz'altro legittimato ad impugnare quelle pretese ricorrendo al Consiglio di Stato, qualora avesse voluto contestarne il fondamento. Ciò non è però mai avvenuto, ragione per la quale si deve concludere che le pretese consortili, relative agli interessi sul conguaglio RT sono formalmente cresciute in giudicato nei confronti del comune, il quale in tal modo è venuto a trovarsi debitore della somma di fr. 82'753,79 verso il consorzio RT.
Contrariamente quindi a quanto afferma il ricorrente, il debito d'interessi a carico del comune esiste e come tale va saldato. In questa sede non possono più essere addotte argomentazioni intese a rimettere in discussione la legittimità di una richiesta di pagamento ormai cresciuta in giudicato. Tali censure avrebbero dovuto essere sollevate dal municipio al momento in cui gli è stata intimata la decisione consortile che gli faceva richiesta di pagare la somma d'interessi in questione.
Dal canto suo l'assemblea comunale, preso atto dell'esistenza di una decisione definitiva che imponeva al comune il pagamento della somma di fr. 82'753,79 a favore del consorzio, non poteva far altro che concedere al municipio i necessari mezzi finanziari atti ad estinguere il predetto debito. Sotto questo punto di vista l'operato del legislativo comunale non presta dunque il fianco a nessuna critica.
Per il resto, come ha correttamente constatato il Consiglio di Stato, la decisione dell'assemblea comunale di __________ risulta essere lesiva dell'art. 164 LOC nella misura in cui viene ordinato al municipio di attingere da un altro credito precedentemente concesso (e solo parzialmente utilizzato) per pagare una parte degli interessi dovuti consorzio RT. A giusta ragione però il governo cantonale ha ritenuto che un simile vizio non giustifica l'annullamento della decisione assembleare, potendo la stessa essere semplicemente modificata nel senso che il municipio di Sigirino resta autorizzato a contrarre un debito bancario di fr. 82'753,79, pari all'importo da versare al consorzio RT, mentre che non potrà essere utilizzata per il pagamento degli interessi la somma residua del credito precedentemente accordato per il pagamento della somma capitale.
Stante quanto precede il ricorso va dunque integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 164, 208 cpv. 1, 209 lett. a) LOC; 70 cpv. 1 lett b) LRPT; 3, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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