AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.185
Data decisione, Autorità:
21.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00185
Lugano
21 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 16 luglio 1996, n. 3693, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 22
gennaio 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per
trasformare ed ampliare una casa d'abitazione situata nella zona del nucleo
(part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ sono
comproprietari di due fondi edificati, situati nel nucleo di __________ (part.
n. __________ e __________ RFD) e così intavolati a RF:
- part. n. __________ A:
abitazione mq 98
b:
corte mq 12
- part. n. __________ A:
abitazione mq 24
B:
rustico mq 17
c:
corte mq 11
d:
giardino mq 11
E:
fabbricato mq 6
F:
portico mq 2
Entrambi gli edifici abitativi sono strutturati su due piani.
Il "fabbricato" censito sub. E della part. n. __________ è costituito
da un corridoio, alto quanto l'edificio retrostante (part. n. __________ sub.
A) e destinato a collegare i due stabili dal profilo funzionale, in modo da
poter passare dall'abitazione della part. n. __________ sub. A a quella della
part. n. __________ sub. A, senza dover uscire all'aperto.
Il "portico" censito come sub. F della part. n.
__________ è in sostanza un ballatoio abbinato ad una scala che permette di salire
dal cortiletto (sub. c) al primo piano dell'edificio.
Il resistente __________ è invece proprietario di un fondo
confinante con quelli dei ricorrenti (part. n. __________ RFD) e così censito:
- part. n. __________ A:
abitazione mq 58
b:
cortile mq 15
c:
giardino mq 60
D:
autorimessa mq 20
La casa d'abitazione censita come sub. A è costituita da un
edificio a due piani da tempo in disuso.
Il "cortile" (part. n. __________ sub. b) è in
realtà uno stretto passaggio che collega la "corte" della part.n.
__________ (sub. c) alla pubblica via.
Per una miglior comprensione della situazione dei luoghi, si
riproduce qui appresso la relativa planimetria (aggiornata successivamente alla
decisione del Consiglio di Stato qui impugnata).
Il 3 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di sopraelevare la sua casa d'abitazione (part. n.
__________ sub. A), ampliandola nel contempo anche in orizzontale, in modo da
occupare il cortile (sub. b) ed inglobarvi anche l'autorimessa (sub. D).
Nel termine di pubblicazione diversi vicini, fra cui i
ricorrenti, si sono opposti all'intervento, ritenendolo in contrasto con le
norme di PR sulle distanze.
In seguito a queste opposizioni, l'istante ha presentato una
prima variante ("A"), intesa a modificare le aperture nelle facciate
ed il tracciato dell'allacciamento alla canalizzazione. Dato che alcuni vicini
hanno avversato anche questa variante, __________ ne ha presentato una seconda
("B"), che riduceva le dimensioni dell'ampliamento. Anche questa
proposta ha tuttavia suscitato l'opposizione dei vicini qui ricorrenti.
Il 9 ottobre 1995 il resistente ha quindi inoltrato al
municipio una terza ed ultima variante ("C"), che riduceva ulteriormente
le dimensioni dell'ampliamento in modo da rispettare una distanza di m 1.50 dal
confine verso la corte di proprietà dei ricorrenti (part. n. __________ RFD
sub. c), rispettivamente una distanza di circa 5 m dalla facciata NW dello
stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD (part. n. __________ sub. E).
I ricorrenti hanno tuttavia avversato anche questa ennesima
modifica del progetto, riproponendo le obiezioni che avevano sollevato in
precedenza con riferimento alle distanze della costruzione ampliata e
sopraelevata dagli stabili di loro proprietà.
C. Con decisione 22 gennaio
1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
subordinandola ad alcune condizioni e respingendo nel contempo tutte le
opposizioni interposte dai vicini qui ricorrenti.
D. La licenza è stata
confermata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 luglio 1996 ha respinto
l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________ e __________.
Narrati i fatti, il Governo ha in sostanza ritenuto che il previsto
ampliamento rispettasse tanto la distanza minima di m 1.50 dal confine verso il
fondo di proprietà dei ricorrenti, quanto quella di 4 m prescritta dall'art. 30
lett. c NAPR verso gli edifici con aperture che sorgono sulle part. n.
__________ e __________ RFD. Il Consiglio di Stato ha in particolare escluso
che questa distanza fosse da misurare "in obliquo".
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Rievocata la fattispecie, essi chiedono anzitutto che vengano
precisati gli estremi del progetto effettivamente approvato dall'autorità
comunale.
Nel merito, gli insorgenti contestano invece l'applicazione
delle normative sulle distanze fatta dalle precedenti istanze. La distanza
minima di 4 m prescritta dall'art. 30 lett. c NAPR - allegano - risulterebbe
disattesa tanto dal nuovo corpo di fabbrica previsto sui sub. b e D della part.
n. __________ (per rapporto ai sub. A ed F della part. n. __________), quanto
dalla sopraelevazione del sub A della part. n. __________ (per rapporto al sub.
E della part. n. __________ ed al sub. A della part. n. __________).
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal municipio odi __________ e dal beneficiario della
licenza, che chiedono la conferma del giudizio impugnato senza formulare
particolari osservazioni.
G. In sede di sopralluogo è
stato chiarito che la licenza avversata ha per oggetto soltanto la variante
"C". Delle ulteriori risultanze della visita in luogo si dirà semmai
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono
indiscutibilmente date (art. 21 LE, 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 41 RLE, la
distanza dal confine è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina a
questo limite, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi
che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della
facciata.
Dato che la distanza tra edifici su fondi contigui è definita
come la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine (art. 39 cpv. 3
LE), i criteri di misurazione prescritti dall'art. 41 RLE si applicano anche
per determinare la distanza tra edifici.
Il concetto di distanza del diritto edilizio è un concetto di
natura geometrica. Determinante è la lunghezza della retta che congiunge due
punti.
Data la natura delle distanze, l'andamento dei confini,
rispettivamente la configurazione orizzontale delle facciate degli edifici
determinano "linee o perimetri di arretramento" equidistanti da ogni
singolo punto del confine, rispettivamente della facciata.
Da notare, in questo contesto, che gli angoli
"esterni" degli edifici e dei fondi definiscono "linee di
arretramento" a forma arrotondata. Il luogo dei punti equidistanti da un
singolo punto - qual'è il vertice di un angolo - si configura in effetti come
una circonferenza.
Non determinano invece arretramenti a forma arrotondata gli
angoli "interni" dei fondi e quelli degli edifici a forma di
"L", di "U" o di "C".
fig. 4
Edifici contigui vanno ovviamente considerati come un'unica costruzione.
Determinano quindi un unico "perimetro di arretramento".
Se una costruzione presenta un angolo formato da una facciata
che ammette la contiguità e da una facciata che invece "chiama
distanze", quest'ultima impone il rispetto di una distanza solo fino a
formare un angolo di 90°. Oltre questo limite prevale la possibilità di
edificare in contiguità.
Il vertice (puntiforme) dell'angolo formato dalla facciata
che "chiama distanze" con la facciata attigua, che ammette invece la
contiguità, appartiene invero tanto all'uno, quanto all'altro lato della
costruzione. Fa quindi sorgere la questione a sapere se prevalga la contiguità
o la norma che esige il rispetto di una distanza minima: in altri termini, pone
la questione della cosidetta "distanza obliqua", evocata dai
ricorrenti.
fig. 5 contiguità ammessa
Di fronte a questa collisione di prescrizioni, si deve
necessariamente privilegiare la disposizione meno restrittiva ed ammettere che
la facciata eretta in contiguità possa sporgere oltre il filo della facciata
che "chiama distanze". L'opposta soluzione, porterebbe in effetti ad
autorizzare soltanto facciate perfettamente allineate, escludendo qualsiasi
sporgenza.
contiguità
Ne discende, che nel campo del diritto pubblico non tornano
di principio applicabili le riduzioni delle distanze previste dall'art. 129 LAC
in caso di "veduta laterale" od "obliqua".
Per completezza, va ancora ricordato che le distanze tra
edifici prescritte dalle norme di diritto pubblico devono essere rispettate
anche nello sviluppo verticale delle costruzioni. Se sussiste contiguità
soltanto ai livelli più bassi, la parte di costruzione che si innalza in
arretramento per rapporto a quella sottostante deve dunque rispettare - verso
edifici situati allo stesso livello - le distanze minime fissate da tali norme.
D = distanza tra edifici
d
= distanza dal confine
- L'art. 29 lett. d NAPR
__________, disciplinante l'attività edilizia nelle zone di nucleo, prescrive
di costruire a confine o ad almeno m 1.50 dello stesso. Con o senza aperture.
A differenza di quanto prescrivono gli art. 125 e 126 LAC,
che impongono determinate distanze per l'apertura di finestre, la norma in
esame non impedisce di per sè di costruire sul confine edifici con facciate
munite di aperture (STA 13.11.96 in re G. e M.).
La distanza verso altri edifici è invece disciplinata
dall'art. 30 lett. c NAPR, giusta il quale, "verso un edificio senza
aperture si può costruire in contiguità o a 3 m", mentre "verso un
edificio con aperture" occorre rispettare "una distanza minima di 4
m".
Edifici con aperture costruiti a confine addossano quindi al
fondo contermine l'intero onere della distanza tra edifici.
- Nel caso in esame, i
ricorrenti ritengono che l'ampliamento verticale ed orizzontale dell'edificio
esistente sulla part. n. __________ (sub. A) violi la distanza minima di 4 m
prescritta dall'art. 30 lett. c NAPR verso gli edifici con aperture che sorgono
sui fondi di loro proprietà.
Tale distanza risulterebbe in particolare disattesa tra "il
nuovo corpo di fabbrica da erigersi sui sub. b e D della part. n. __________
per rapporto ai sub. A ed F della part. n. __________" (cfr. infra 4.1
e 4.2.), rispettivamente tra "il nuovo corpo di fabbrica da erigersi
sul sub. A della part. n. __________ per rapporto al sub. E della part.n.
__________ ed al sub. A della part. n. __________" (cfr. infra 4.3.).
4.1. La facciata SE dell'ampliamento previsto sui sub. b e D
della part. n. __________ forma un angolo di 90° con la facciata NE del sub. A
della part. n. __________ di proprietà dei ricorrenti. I due livelli inferiori
sono contigui al fabbricato di quest'ultimi. I tre livelli superiori invece lo
sovrastano.
Nella misura in cui vi è contiguità, l'ampliamento non è
tenuto a rispettare la distanza di 4 m prescritta dalla norma in questione
verso edifici con aperture. Dato che il lato NW del sub. A della part. n.
__________ è contiguo al lato SE del sub. A della part. n. __________, nulla
osta al prolungamento di questo corpo di fabbrica sui sub. b e D dello stesso
fondo.
Ciò vale anche per rapporto a quella parte di costruzione che
sovrasta il fabbricato formante il sub. A della part. n. __________ dei ricorrenti.
L'angolo NW dello stabile censito come sub. A della part. n.
__________ non "chiama distanze" già perchè è coperto dal
"portico" (rectius: ballatoio) figurante in mappa come sub. F dello
stesso fondo. Ma anche se le "chiamasse", non le "chiamerebbe"
comunque oltre un angolo di 90° rispetto al filo della facciata NE dello stabile
in questione.
4.2. La facciata SE dell'ampliamento sui sub. b e D della
part. n. __________ non rispetta invece la distanza minima di 4 m dal lato NW
del sub. F della part. n __________. Il difetto può tuttavia essere facilmente
corretto, avanzando leggermente la facciata NE dello stabile da ampliare, in
modo da mettere la facciata SE della costruzione in contiguità con il lato NW
del sub. F della part. n. __________, allineandola sulla facciata SE di tale
subalterno. Limite, questo, entro il quale il ricorso va parzialmente accolto.
4.3. Conformi alla distanza minima di 4 m prescritta
dell'art. 30 lett. c NAPR sono le distanze tra la sopraelevazione del sub. A
della part. n. __________ del resistente ed il sub. E della part. n. __________,
rispettivamente lo stabile retrostante (part. n. 764 sub. A), al quale questo
subalterno è inscindibilmente aggregato.
La piccola facciata NE dello stabile da sopraelevare,
avanzata in conformità di quanto esposto al precedente considerando, è in effetti
perpendicolare alla facciata NW del fabbricato censito come sub. E della part.
n. __________ ed allo stabile retrostante (part. n. __________ sub. A). Ai
livelli inferiori, l'edificio da sopraelevare è inoltre contiguo allo stabile
indicato come sub. A della part. n. __________, il quale si appoggia a sua
volta alla costruzione dei ricorrenti per il tramite dello stabile che insiste
sul sub. c della part. n. __________.
Formando un unico complesso di edifici contigui con
l'edificio dei ricorrenti (part. __________ sub. A), lo stabile dedotto in sopraelevazione
(part. n __________ sub. A), non è quindi tenuto al rispetto della distanza
minima di 4 m prescritta dall'art. 30 lett. c NAPR verso edifici con aperture.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa
impugnata e riformando la licenza in oggetto nei limiti indicati al
considerando 4.2.
Resta ovviamente riservata ai ricorrenti la possibilità di
adire il giudice civile per ottenere il rispetto delle distanze prescritte
dalla LAC per le aperture.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 luglio 1996 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la
licenza edilizia 22 gennaio 1996 rilasciata dal municipio di __________ ed
__________ è confermata alle condizioni di cui al considerando n. 4.2.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 500.- e del
resistente per la rimanenza.
-
Il resistente rifonderà ai
ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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