AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.188
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00188
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 agosto 1996 di
contro
la decisione 16 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3684) che annulla la decisione 5 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha negato al dr. __________ il permesso di ampliare la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
11 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
13 settembre 1996 del dr. __________ - 27 settembre 1996 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il resistente, dr. __________, è proprietario di una casa d'abitazione situata a __________ in via __________ (part. n. __________ RFD);
che l'edificio, alto m 8,76, sorge a 4 m dal confine con la part. n. __________ RFD di __________, rispettivamente a 8 m dalla casa d'abitazione alta meno di m 7.50, che sorge su questo fondo;
che la fascia di terreno tra il suddetto confine e lo stabile principale è occupata su un fronte di circa 5 m da una costruzione accessoria adibita a ripostiglio;
che il 27 settembre 1995 il dr. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare leggermente lo spazio abitativo, integrandovi circa 2 mq del ripostiglio, in modo da formare un corridoio per uscire in giardino direttamente dalla cucina (cfr. schizzo);
che con decisione 5 febbraio 1996 il municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo che l'ampliamento non rispettasse nè la distanza di 4 m dal confine W, nè quella di 7 m dalla casa d'abitazione del vicino __________;
che con giudizio 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione municipale, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dal dr. __________;
che con diffuse argomentazioni il Governo ha in sostanza ritenuto che una difformità di pochi centimetri non giustificasse un diniego della licenza;
che con ricorso 26 agosto 1996 il municipio di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del predetto giudizio governativo;
che, scusandosi per la telegrafica motivazione dovuta all'imminente scadenza del termine di ricorso (prolungato a 40 giorni, grazie alle ferie giudiziarie), l'insorgente si limita a richiamare le osservazioni presentate davanti alla precedente istanza;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il dr. __________, con argomenti di cui si dirà qui appresso;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 9.2. NAPR di __________, per edifici con facciate sino a 14 m, la distanza minima dal confine è graduata in funzione dell'altezza degli edifici: m 3 per edifici sino a m 7,50 di altezza, m 4 per edifici sino a m 10,50 di altezza e via di seguito;
che la distanza tra edifici è invece definita come "la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine" (art. 9.1. NAPR = 39 LE);
che le distanze da confine stabiliscono unicamente i criteri di ripartizione della distanza tra edifici tra proprietari di fondi contermini: a differenza di quest'ultima, possono quindi essere oggetto di convenzioni in deroga (art. 9.2.2. NAPR);
che, come rettamente ha rilevato il Consiglio di Stato, la distanza da confine, determinata dall'altezza dell'edificio, va rispettata in ogni punto della facciata;
che edifici di altezza compresa tra m 7,50 e m 10,50 devono quindi rispettare una distanza di 4 m dal confine anche a livello del terreno e non soltanto alla quota compresa tra m 7,50 e m 10,50: in quanto unica, l'altezza dello stabile determina la distanza minima dal confine anche nella parte inferiore dell'edificio;
che, contrariamente a quanto assume il resistente, non è pertanto ammessa la costruzione di edifici strutturati su gradoni situati ad una distanza dal confine pari alla distanza minima prescritta dall'art. 9.2. NAPR per l'altezza corrispondente;
che, nel caso in esame, l'aggiunta all'edificio principale, alto m 8,76, deve di conseguenza rispettare la distanza minima di 4 m dal confine verso la part. n. __________ RFD, rispettivamente la distanza di 7 m dalla casa d'abitazione che sorge su questo fondo a 4 m dallo stesso confine pur non superando l'altezza di m 7.50;
che le predette distanze vanno rispettate, anche se l'ampliamento non determina alcun aumento degli ingombri esistenti e non supera l'altezza di m 7.50;
che la distanza di soli 3 m dal confine può essere comunque ammessa, poichè il vicino __________ si è assunto il metro mancante (art. 9.2.2. NAPR);
che l'ampliamento si avvicina sino ad una distanza di m 6.14 dall'angolo E della casa del vicino;
che non rispettando la distanza minima di 7 m tra edifici, l'aggiunta interna non può essere autorizzata così come chiede il resistente;
che la difformità non è tuttavia nemmeno tale da giustificare un diniego della licenza: il principio di proporzionalità vieta infatti di respingere una domanda di costruzione non conforme al diritto quando il difetto può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata ad opportune clausole accessorie;
che, in concreto, il difetto può essere eliminato arretrando il muro dell'aggiunta prevista all'interno del ripostiglio di quei pochi centimetri necessari per assicurare il rispetto della distanza minima prescritta dall'art. 9 NAPR tra edifici principali;
che analoghe considerazioni valgono semmai per il colmo del tetto leggermente più alto del limite fissato dall'art. 8.5. NAPR per le costruzioni accessorie;
che entro questi limiti il ricorso va parzialmente accolto, riformando tanto la decisione governativa, quanto quella municipale impugnate;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 8, 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
1.1.1. la decisione 16 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3684) limitatamente al punto 1,
1.1.2. la decisione 5 febbraio 1996 del municipio di __________,
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinchè rilasci al resistente la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di arretrare l'angolo del muro interno al ripostiglio in modo da rispettare la distanza di 7 m dalla casa del vicino __________.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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