AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1996.193
Data decisione, Autorità: 15.10.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00193
Lugano 15 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di
______________________________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 16 febbraio 1996 degli insorgenti avverso la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
12 settembre 1996 del Dipartimento del territorio;
11 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
16 settembre 1996 del Comune di __________ - 27 settembre 1996 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 1989 __________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp. __________ di . Avverso la detta domanda hanno presentato opposizione, tra gli altri, __________ ed __________. Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il rilascio della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando motivi di ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo la decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il municipio ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli atti al dipartimento, consistente in una rapporto sulla domanda allestito dal pianificatore comunale, il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR, regolamentante le costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a) __________, __________, __________ e il municipio di __________ hanno impugnato l'autorizzazione cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato. __________ ha invece impugnato il diniego della licenza edilizia comunale davanti alla stessa autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991 (risoluzione n. __________) il Governo ha respinto i ricorsi presentati da __________, __________, __________ e dal municipio di __________ avverso l'autorizzazione cantonale a costruire.
c) Con giudicato di identica data (risoluzione n. __________) il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di __________, annullato la decisione 17 settembre 1990 del municipio di __________ e retrocesso gli atti allo stesso affinché procedesse al rilascio della licenza sollecitata dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio non poteva negare la licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il PR non era ancora stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame della domanda in applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno era idoneo all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo svolgimento dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a) __________, __________ e __________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti a questo Tribunale con ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i quali essi hanno chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a costruire, la risoluzione governativa n. __________ che la tutelava ed infine la risoluzione n. __________ mediante la quale il Governo, accogliendo il ricorso di __________, aveva disposto la trasmissione degli atti al municipio __________ affinché avesse a rilasciare a favore di quest'ultimo la licenza edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria il Tribunale ha deciso i predetti ricorsi con sentenza 30 ottobre 1992, ove esso ha considerato quanto segue:
"1. 1.1. La competenza del Tribunale è data (art. 49 cpv. 2 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 LPAmm). Circa la legittimazione dei ricorrenti il Tribunale osserva quanto segue.
1.2. __________ e la di lui sorella __________ sono domiciliati a __________: essi sono pertanto legittimati ad impugnare la risoluzione governativa n. __________, che ordina al municipio di rilasciare la licenza edilizia a __________, giusta gli art. 43 cpv. 1 e 49 cpv. 3 LE. Contrariamente a quanto sostenuto dagli interessati, indicato nella documentazione agli atti (fino all'udienza 6 ottobre 1992) e considerato dalle istanze inferiori __________ ed __________ non sono tuttavia proprietari del mapp. __________ di __________. Quel fondo, che è prossimo all'edificando mapp. __________, essendo diviso da quest'ultimo da una strada comunale di circa 4 ml di larghezza, appartiene infatti al loro __________ i. I citati insorgenti abitano tuttavia nella casa eretta su quella proprietà: se agli stessi deve pertanto essere riconosciuto, in applicazione dei combinati art. 43 cpv. 1, 49 cpv. 3 LE e 43 LPAmm, un interesse legittimo sufficiente per poter impugnare la risoluzione governativa n. __________, la quale conferma l'autorizzazione cantonale a costruire a favore di __________, è quesito che può rimanere irrisolto per almeno due motivi. In primo luogo perché, come verrà spiegato in seguito, il Tribunale deve entrare nel merito dell'analoga impugnativa presentata da __________. In secondo luogo, perché i ricorsi di __________ ed __________ devono comunque essere respinti nel merito. Per questo motivo il Tribunale si dispensa anche, ai fini dell'accertamento della legittimazione di __________, dall'approfondimento della circostanza secondo cui la predetta insorgente abbia formulato prima della presentazione della domanda di costruzione qui avversata una richiesta al municipio di __________ di poter acquistare un lotto di terreno nella zona __________, pure ubicata nelle vicinanze del mapp. __________: acquisto perfezionato con iscrizione a registro fondiario del 22 gennaio 1991 al d.g. 67.
1.3. Contrariamente a quanto affermato dall'interessato nelle impugnative e considerato dalle istanze inferiori __________ non è domiciliato a __________, bensì in : il suo ricorso avverso la risoluzione governativa n. __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione giusta gli art. 43 cpv. 1 e 49 cpv. 3 LE. Egli deve tuttavia essere considerato come portatore di un sufficiente interesse legittimo ai sensi dei combinati art. 43 cpv. 1, 49 cpv. 3 LE e 43 LPAmm, il quale gli permette di impugnare la risoluzione governativa n tutelante il rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire a favore di __________. In effetti la costruzione dell'avversata stalla è prevista a una distanza - misurata, come tutte le distanze che verranno indicate in seguito, senza tenere conto del dislivello esistente - minima di 48 ml dal mapp. __________ di __________, fondo edificato con una casa d'abitazione di cui egli è proprietario, separato dal mapp. __________ dalla stessa strada che divide quest'ultimo dal mapp. __________. Il letamaio e la fossa del colaticcio sono anzi posti a una distanza di circa ml 32 dal mapp. __________.
1.4. I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, possono essere congiunti per un unico giudizio in applicazione dell'art. 51 LPAmm.
2.2. In verità, tuttavia, il Consiglio di Stato ha senza ombra di dubbio violato per lo meno il diritto di essere sentiti di __________ e di __________ (non di __________, il quale non era legittimato ad opporsi al rilascio della licenza edilizia), non tanto poiché non ha evaso i ricorsi (dell'istante e degli opponenti) con un unico giudizio (modo di procedere comunque in urto con gli insegnamenti appena sviluppati) bensì poiché non ha dato loro la possibilità di presentare delle osservazioni in merito al ricorso 1 ottobre 1990 di __________ avverso il diniego della licenza edilizia. Quella violazione è stata però sanata dal fatto che __________ ed __________ hanno presentato ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo (cfr., tra tante, STA 29 maggio 1992 in re C.). Questo accertamento non è puramente accademico, poiché - secondo la giurisprudenza di questo Tribunale - incide sulla fissazione della tassa di giudizio a carico di __________ ed __________ (non di quella a carico di __________, poiché il suo ricorso è irricevibile nella misura in cui è volto a censurare la risoluzione n. __________).
__________ è contitolare, insieme con il padre , di un'azienda agricola attiva nell'allevamento di bestiame bovino. Scopo della domanda di costruzione è quello di poter riunire in un'unica stalla il bestiame (oltre che il foraggio) stabulato attualmente in diverse vecchie stalle prese in affitto. Il terreno necessario al mapp __________ di __________ è stato messo a disposizione dallo zio () __________ (cfr. alla dichiarazione 16 settembre 1992 rilasciata da __________ a richiesta del Tribunale, di cui le parti hanno preso atto all'udienza 6 ottobre 1992). __________ intende realizzare un manufatto su due piani così predisposto. Il pianterreno ospita in primo luogo il piano stalla, composto di due corsie: l'una per 20 vacche, l'altra per 1 toro, 7 manze, 7 manzette e 7 vitelli, oltre che un recinto per 5 vitelli. Sul lato ovest sono ubicati il locale per il deposito e la lavorazione del latte nonché il locale per il contadino con doccia e WC, sul lato nord l'officina, il vano per lo strame, infine quello per il foraggio, a valere anche quale deposito. Il primo piano accoglie invece il fienile, di una capienza di mc 1'150, oltre che un ampio portico. L'edificio, che è in parte semi-interrato essendo ubicato su di un terreno in pendio, misura ml 30,40 di lunghezza e ml 17,45 di larghezza, presenta un'altezza alla gronda di ml 9 circa. Sul lato ovest della stalla è prevista la posa di un silo per foraggi di 80 mc di capacità. A circa 9 ml ad est della stessa sono invece predisposti la fossa del colaticcio e il letamaio, di ml 11 di diametro e 310 mc di volume, che sporgono dal terreno per circa 1 ml.
3.2. Il Tribunale esamina successivamente le censure rivolte contro l'autorizzazione cantonale a costruire rilasciata dal dipartimento (cons. 4 che segue) ed in seguito quelle relative all'ordine governativo di rilascio da parte del municipio della licenza edilizia (cons. 5).
A ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'art. 22 cpv. 2 (sulla base di quanto sopra esposto lett. a) LPT fosse inapplicabile: ma non però - come ha del tutto erroneamente considerato il Governo - poiché il mapp. __________ di __________ era posto fuori dalle zone edificabili bensì poiché al momento della resa del giudizio governativo 20 agosto 1991 il PR di __________, il primo strumento pianificatorio di cui si è dotato il comune, il quale ha assegnato il mapp. __________ alla zona agricola, non era ancora stato approvato dal Consiglio di Stato medesimo: l'approvazione di detto strumento ha infatti avuto luogo in costanza di litispendenza davanti a questo Tribunale, e più precisamente il 24 marzo 1992. Di conseguenza il mapp. __________ doveva essere considerato al 20 agosto 1991 come genericamente non assegnato al territorio edificabile provvisorio definito dal dipartimento dell'ambiente il 22 maggio 1980 giusta gli art. 36 cpv. 3 LPT, 8 DEPT e (posteriormente al 13 novembre 1990) 99 LALPT.
4.2. I ricorrenti ed il Governo ammettono che la destinazione della stalla (e manufatti annessi) esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile, cioè vincolata, giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. A ragione. Non tuttavia però - come essi affermano - perché l'art. 21 cpv. 1 RISA (l'art. 104 Lsan 1954, invocato da __________ i, è invece stato abrogato il 1 luglio 1989!) dispone che i cumuli di letame all'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze sono vietati, bensì perché - come richiede la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT (cfr. DTF 117 Ib 281 cons. 4 b e relativo rinvio al cons. 3; 115 Ib 300 cons. 3c) - l'azienda agricola di cui __________ è contitolare dispone di una base foraggera propria sufficiente (cfr. in generale alla dichiarazione dell'ing. __________, capo dell'ufficio pianificazione agricola, resa all'udienza 6 ottobre 1992 e più in dettaglio al rapporto 8 giugno 1988 dell'ufficio consulenza agricola, acquisito agli atti davanti a questo Tribunale).
4.3. I ricorrenti sostengono tuttavia che alla realizzazione della stalla nel luogo in cui la situano i progetti si oppongono interessi preponderanti giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT per due motivi: in primo luogo per la vicinanza della zona definita come edificabile del PR di __________, in secondo, e marginalmente, per l'inserimento paesaggistico della stalla.
Per quanto concerne la vicinanza della zona edificabile, come verrà spiegato sub. 4.5. e 5.2., l'avversato progetto è tuttavia compatibile con il principio pianificatorio sancito all'art. 3 cpv. 3 lett. b LPT secondo cui i luoghi destinati all'abitazione devono essere preservati il più possibile da immissioni nocive o moleste. Anche l'inserimento nel paesaggio, tutelato - a livello della LPT - dagli art. 1 cpv. 2 lett. a e 3 cpv. 2 lett. b e d, è dato, come si vedrà sub 4.6.. Di conseguenza, per i motivi che verranno esposti nel seguito, deve essere confermata a favore di __________ l'avversata autorizzazione cantonale a costruire in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT.
Indipendentemente da quanto verrà specificatamente esposto nel seguito circa la non sussistenza di interessi preponderanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT il Tribunale si permette di osservare subito, sempre nel contesto dell'applicazione della detta norma, quanto segue.
Anzitutto è stato accertato in occasione dell'udienza 6 ottobre 1992 che il luogo ove sorgerà l'avversata stalla è interessato dal passaggio di una condotta della rete di distribuzione dell'acqua potabile comunale per il quale il comune beneficia di una servitù iscritta a registro fondiario. Ora, trattandosi di un problema di diritto privato, la soluzione dello stesso deve essere lasciata alle parti interessate (istante e comune) qualora i contestati permessi dovessero essere infine rilasciati a favore di __________. Ammettere il contrario - e considerando con ciò nell'ambito dell'esame degli interessi preponderanti giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT la sussistenza della predetta servitù - significherebbe infatti privare indebitamente della tutela offerta dal diritto privato (cfr. art. 693 attraverso il rinvio di cui all'art. 742 cpv. 3 CCS) il proprietario che si pone in una situazione di conflitto con l'ente pubblico (cfr. nello stesso senso la sentenza inedita 24 agosto 1992 della I Camera civile del Tribunale d'appello in re Comunione dei comproprietari del condominio __________ contro comune di B., cons. 3, pagina 7 seg.).
In secondo luogo, come già è stato detto, nell'ambito della presentazione delle osservazioni alle impugnative il dipartimento dell'ambiente ha chiesto in primo luogo la conferma dell'autorizzazione cantonale a costruire: dal profilo dell'opportunità esso si è tuttavia permesso di suggerire uno spostamento della costruzione sul mapp. __________ di __________, ubicato immediatamente sotto il mapp. __________ e sempre di proprietà di __________. A sostegno della detta tesi il dipartimento, oltre ad accennare alla presenza della tubazione di cui si è detto poco sopra ed ai problemi di ordine ambientale (che saranno affrontati nel seguito), ha fatto presente che la stalla potrebbe essere di intralcio "in un'ottica di ampliamento della zona edificabile a lungo termine ipotizzabile a valle dell'attuale zona edificabile al fine di utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti". Ora, a prescindere dal fatto che il mapp. __________ su cui il dipartimento consiglia lo spostamento della stalla, oltre ad essere gravato dal passaggio di due condotte dell'acqua potabile a favore del comune non è di proprietà esclusiva di __________ __________ __________, bensì di una comunione ereditaria cui egli partecipa insieme a __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________, il suggerimento dipartimentale - per la verità piuttosto sorprendente - non può essere ascoltato, dal momento che si fonda su obiettivi pianificatori estremamente vaghi. Comunque sia - e per rimanere nell'ambito di valutazioni ammissibili dal profilo del diritto pianificatorio (cfr. art. 15 LPT) - in sede di approvazione del PR, la quale ha avuto luogo alcuni mesi dopo la detta presa di posizione dipartimentale, il Governo ha avuto modo di affermare, verificando il dimensionamento della zona edificabile, che già quello attuale va ben oltre le prevedibili necessità per i prossimi 15 anni (cfr. risoluzione di approvazione del PR 24 marzo 1992, pag. 23).
Sia infine detto, sempre nel contesto dell'esame di uno spostamento della contestata stalla, che - stante la debita tutela degli interessi pubblici e privati che possono entrare in linea di conto ai fini di una valutazione giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT - non appare giustificata un'ulteriore verifica dell'ubicazione della stessa al mapp. __________, proposta dal resistente d'intesa con l'autorità cantonale. Non appare pertanto necessario, segnatamente, esaminare se entri eventualmente in considerazione la costruzione della stalla su altri mappali, ammesso che si prestino a tanto (ed inoltre meglio del solatìo mapp. __________), che siano urbanizzati ed infine che il resistente ne possa disporre.
4.4. I ricorrenti lamentano in primo luogo, sotto il profilo ecologico, l'assenza di un esame sull'impatto ambientale giusta l'art. 9 LPA atto ad informare in merito al carico inquinante presumibile che la progettata stalla provocherà sull'ambiente circostante. A torto, tuttavia. In effetti per un manufatto destinato ad ospitare bestiame bovino equivalente a 33,8 UBG l'allestimento dell'esame dell'impatto ambientale non è necessario (cfr. art. 9 cpv. 1 LPA, 1 OEIA, cifra 80.4 dell'allegato all'OEIA medesima).
4.5. I ricorrenti contestano inoltre, sempre in materia ambientale, la distanza rispetto alla zona edificabile rispettivamente alle esistenti costruzioni della prevista stalla. Quell'esame deve essere eseguito in applicazione delle raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il rinvio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt medesima.
Concretamente il Governo ha fatto suo il calcolo eseguito il 9 novembre 1990 dalla sezione agricoltura nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione cantonale a costruire. La citata sezione ha ritenuto di poter applicare la distanza minima prevista dalla cifra 3 delle dette raccomandazioni, di ml 0,4 per UBG. Tenuto conto che la stalla è prevista per ospitare bovini per un equivalente (arrotondato per difetto) di 33 UBG, basta quindi - per le istanze inferiori - che essa ossequi una distanza, in concreto soddisfatta, di ml 13,2 ml dalla zona edificabile.
I ricorrenti eccepiscono anzitutto che per misurare la distanza (determinante è comunque - come essi rettamente sostengono - quella verso la zona edificabile e non verso gli edifici che sorgono rispettivamente potranno sorgere sulla stessa) si dovrebbe utilizzare la distanza massima fissata dalle raccomandazioni, ossia ml 0,8 per UBG. In verità il Tribunale non ha motivo per scostarsi dal parere tecnico della sezione agricoltura, la quale ha utilizzato la distanza minima in considerazione del fatto che i bovini dell'azienda __________, seguendo la prassi usuale della zona, passano la stagione estiva sugli alpi, nella zona dei monti e dei maggesi, usufruendo inoltre dei prati a fondovalle per il pascolo primaverile ed autunnale: essi vengono dunque stabulati di fatto - come risulta dal rapporto dell'ufficio consulenza agricola 8 maggio 1988 ed ha confermato __________ __________ all'udienza - per nemmeno 200 giorni all'anno (periodo ottobre/novembre fino a metà giugno).
I ricorrenti sostengono in secondo luogo che le distanze così ottenute devono essere ulteriormente aumentate del 30%. In effetti, secondo la cifra 5 delle raccomandazioni FAT n. 350, in talune ipotesi - tra cui, quella di nuova costruzione - è consigliato di aumentare del 30% le distanze conseguite tramite i calcoli suddetti allo scopo di salvaguardare le possibilità di espansione dell'allevamento senza dover fare dei soverchi investimenti allo scopo di ridurre le emissioni di odore. Se si volesse applicare quell'insegnamento alla fattispecie la distanza indicativa minima che deve ossequiare l'avversata stalla è di ml 17.16 (= 130% di 13,2 ml) dalla più prossima zona edificabile. Distanza in concreto rispettata: la più vicina zona edificabile è infatti quella R2 ubicata a nord (mapp. __________), la quale dista circa ml 25 dal manufatto. Visto questo risultato il Tribunale si dispensa dal prendere posizione sulla necessità di sistematicamente aumentare le distanze nella predetta misura: necessità opinabile poiché - stando alle citate raccomandazioni - un tale modo di procedere è dettato soprattutto dalla tutela dell'istante (che vi potrebbe rinunciare) e non tanto dei vicini.
I ricorrenti affermano poi che il vento spira in direzione della montagna, ossia dalla stalla verso la zona edificabile: ora, se è ben vero che la raccomandazioni FAT n. 350 legittimano, alla cifra 6, un apprezzamento speciale a dipendenza della direzione del vento, nel precitato rapporto 9 novembre 1990 la sezione agricoltura ha indicato come i venti spirino nella direzione contraria di quella suggerita dai ricorrenti.
I ricorrenti sostengono quindi l'applicabilità alla fattispecie della cifra 7 delle raccomandazioni FAT n. 350, secondo cui è necessario consultare la popolazione residente nelle vicinanze: a torto, poiché una tale necessità è prevista dalle dette norme solo quando, per installazioni esistenti, si tratta di esaminare l'eventualità di ordinare delle misure di risanamento.
I ricorrenti eccepiscono inoltre il posizionamento della fossa del colaticcio e letamaio annessi alla stalla. Ora, secondo la cifra 3 delle raccomandazioni FAT n. 350, se ciò è possibile quei manufatti devono essere ubicati sul lato della stalla opposto a quello ove sorgono delle abitazioni. Questo Tribunale ha già del resto imposto una siffatta ubicazione nella più volte citata sentenza inedita 30 marzo 1992 in re M. C. e P (cons. 4, pagina 11 seg.). Nella fattispecie, tuttavia, come ha spiegato il progettista della stalla all'udienza 6 ottobre 1992 per motivi di organizzazione della stalla è impossibile che la fossa del colaticcio e sovrastante letamaio possano essere spostati di molto rispetto a dove sono previsti. Giustificazione questa che, in considerazione dell'asportazione meccanica del letame, appare affatto difendibile.
Nè infine può apportare un sostanziale mutamento del carico inquinante lo spostamento dei camini di aerazione ubicati sul tetto della stalla rispettivamente la loro sostituzione tramite sfoghi lungo le pareti della stalla così come lo spostamento del silo per foraggi.
Di conseguenza il Tribunale ritiene come soddisfatta la compatibilità dell'avversato progetto con le norme federali sull'inquinamento atmosferico. Sia detto a questo riguardo che i ricorrenti si appellano anche alle norme svizzere sul clima nelle stalle, cui rinvia la cifra 513 dell'allegato 2 all'OIAt: censura invero irricevibile, poiché essi - pur esplicitamente invitati a tanto all'udienza 6 ottobre 1992 - nemmeno hanno sostanziato in che cosa consista la violazione delle citate norme.
4.6. Per quanto interessa l'inserimento paesaggistico, nella misura in cui è in discussione l'applicazione di disposizioni di competenza dell'autorità cantonale i ricorrenti non hanno invocato nessuna specifica violazione. Essi hanno tuttavia fatto prendere atto al Tribunale, in occasione dell'udienza 6 ottobre 1992, che la CBN, tramite il dipartimento dell'ambiente, ha sottoposto al Governo il 31 gennaio 1992 il piano in scala 1:10'000 dei siti e paesaggi pittoreschi giusta il DLBN, il quale è stato approvato dal Consiglio di Stato nell'ambito dell' approvazione del PR (cfr. al dispositivo n. 7 della citata risoluzione di approvazione e, per la procedura, art. 5 RDLBN). Il nuovo art. 7 bis NAPR, introdotto d'ufficio dal Governo a questo riguardo (cfr. risoluzione di approvazione del PR 24 marzo 1992, pag. 26 seg.), rammenta quindi che "i siti e i paesaggi pittoreschi e i punti di vista protetti sono definiti nel relativo piano 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato" (cpv. 1) ed inoltre che "le costruzioni, ricostruzioni ed ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi e da salvaguardare i punti di vista soggetti alla legislazione cantonale" (cpv. 2). Ora, dalla lettura di quel documento risulta che una parte almeno dell'avversata stalla sia posta nell'area definita sito pittoresco (che abbraccia il nucleo e l'area circostante oltre ad una zona sottostante il cimitero), l'altra in quella di paesaggio pittoresco (che interessa tutto il residuo territorio giurisdizionale comunale). Questo accertamento non permette tuttavia di concludere che l'autorizzazione cantonale debba essere annullata per violazione del DLBN.
In primo luogo, da un profilo strettamente formale il piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi non potrebbe trovare applicazione nella presente procedura, poiché approvato posteriormente alla decisione governativa qui impugnata del 29 agosto 1991: data determinante ai fini del presente giudizio sia per il fatto che per il diritto.
In secondo luogo e in ogni caso, il detto piano era già stato allestito e proposto tramite il dipartimento dell' ambiente il 21 giugno 1988: ben quindi prima della presentazione della domanda di costruzione. Sia detto oltretutto che proprio per quanto riguarda il mapp. __________, nell'ambito dell' approvazione del PR il Consiglio di Stato ha invitato il comune a procedere, tramite variante, all'adeguamento del piano del paesaggio annesso al PR al piano cantonale dei siti e paesaggi pittoreschi, poiché la zona di protezione del paesaggio prevista a livello del PR era insufficientemente estesa rispetto a quella indicata nel piano cantonale citato (cfr. risoluzione di approvazione del PR, pag. 21, cifra 3.6.1, lett. h, e pag. 38, cifra 5.3). La data 31 gennaio 1992 riportata dal piano approvato dal Governo è dovuta unicamente ad una modifica apportata a quella data al piano cantonale dei siti e dei paesaggi pittoreschi tramite il dipartimento, a seguito di una modifica - che non interessa la fattispecie - del limite della zona di protezione dietro il nucleo (__________e __________: cfr. risoluzione di approvazione del PR cit., pag. 39, cifra 6). Ora la CBN, alla quale spetta la competenza di proporre la delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi (art. 15 lett. b RDLBN), si è comunque parimenti occupata dell'esame della compatibilità dell'avversata domanda con il DLBN (art. 15 lett. f RDLBN), esprimendo con decisione plenaria del 6 aprile 1990 un giudizio positivo e senza porre specifiche condizioni: questo significa che la citata commissione ha ritenuto che la porzione di stalla che sarebbe venuta a trovarsi nella zona definita come sito pittoresco non alterava lo stesso (cfr. art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 DLBN, 3 cpv. 2 lett. c RDLBN), rispettivamente che l'ulteriore porzione, la quale sarebbe stata eretta nella zona definita quale paesaggio pittoresco, non avrebbe comportato una deturpazione di questa (cfr. art. 1 lett. d, 2 cpv. 1 DLBN, 3 cpv. 2 lett. d RDLBN). Valutazione questa che il Tribunale, tenuto conto del margine di interpretazione che spetta alla citata autorità nell'ambito dell'applicazione della suddetta normativa, ritiene di poter tutelare malgrado l'importante volumetria dell'avversato manufatto. L'elevata pendenza della zona (non quindi del solo mapp. __________), riscontrata in sede di sopralluogo, permette in effetti di compensare le dimensioni del manufatto, in modo tale che si può ancora ammettere una sua conveniente integrazione nell'ambiente circostante: integrazione corroborata dai materiali utilizzati (muri perimetrali in mattoni BKS e legno, tetto in eternit ondulato bruno), di facile inserimento paesaggistico ed ambientale (cfr. nello stesso senso, per il legno e l'eternit ondulato bruno, DTF 117 Ib 283 seg., cons. 4 c). Non va del resto passato sotto silenzio il fatto che il Governo, nell'ambito dell'approvazione dell'art. 32 cpv. 5 NAPR, che regolamenta - sotto l'aspetto del diritto comunale - l'inserimento paesaggistico nella zona agricola di "stalle con vistose volumetrie", ha rettamente avuto modo di affermare che le costruzioni agricole moderne devono rispondere ad esigenze ben diverse da quelle che caratterizzavano le costruzioni rurali tradizionali, osservando che in particolare il numero di animali e, di conseguenza, la capienza delle stalle sono aumentati notevolmente allo scopo di garantire l'esistenza di un' azienda agricola (cfr. risoluzione di approvazione del PR cit., pag. 28, ad art. 32). Quanto detto deve valere anche per la realizzazione del contestato letamaio con sottostante fossa del colaticcio, il quale deve essere irrinunciabilmente annesso alla stalla per motivo di esercizio della stessa, e che verrebbe a trovarsi nella zona definita quale paesaggio pittoresco.
5.2. I ricorrenti invocano in secondo luogo una disattenzione degli art. 17 e 21 cpv. 1 RISA. Quel regolamento, la cui applicazione è delegata (in ogni caso relativamente alle disposizioni appena citate) al municipio, è stato adottato in applicazione della Lsan 1954: esso è tuttavia rimasto in vigore malgrado l'abrogazione della detta legge da parte della LSan 1989 (cfr. art. 103 Lsan 1989). L'art. 17 RISA dispone che nel fissare la distanza delle nuove stalle e simili costruzioni dall'abitato o da edifici di abitazione i municipi tengono conto del numero delle abitazioni e del loro carattere, se abitazioni rurali o di tipo urbano, e della possibilità di sviluppo edilizio e turistico della zona. L'art. 21 cpv. 1 RISA stabilisce invece che i cumuli di letame entro l'interno dell'abitato e nelle immediate vicinanze sono vietati.
Il Tribunale si permette in primo luogo di esprimere una qualche perplessità sulla legittimità dell'applicazione delle citate norme. In effetti esse perseguono lo scopo di proteggere l'uomo dagli effetti molesti o dannosi, analogamente a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LPA. Vi è pertanto motivo di dubitare della compatibilità delle citate disposizioni del RISA con la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, la quale ha pure stabilito una regolamentazione - oggetto oltretutto di esame al cons. 4.5. che precede - relativa alla distanze che stalle ed annessi letamai devono ossequiare verso la zona edificabile residenziale: regolamentazione che, se considerata esauriente, comporterebbe l'invalidità delle corrispondenti norme cantonali in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale (cfr. Kommentar USG, ad art. 65 N. 14 e relativo rinvio a N. 11). Ad ogni buon conto il quesito può rimanere irrisolto, poiché in ogni caso l'avversato intervento edilizio non viola nè l'art. 17 nè l'art. 21 cpv. 1 RISA.
Per quanto riguarda la distanza della stalla dall'abitato, tenuto conto delle possibilità di sviluppo edilizio offerte dal PR, il manufatto si situa ad almeno 25 ml dalla più prossima particella definita come edificabile dal PR, ossia il mapp. __________. Del resto, quella misura si ottiene misurando la distanza dal corpo sporgente verso nord della stalla, che è destinato solo a deposito, vano per strame e foraggio, officina e sovrastante ampio porticato: la parte di stalla che ospita gli animali e che è per oltre la metà semi-interrata sul lato nord si trova a più di 30 ml dal mapp. __________. La distanza verso gli edifici esistenti è invece nettamente superiore: di ml 50 circa verso l'abitazione al sub A del mapp. __________, di proprietà di __________ __________, di ml 70 circa verso l'abitazione al sub A del mapp. __________, fondo ubicato tra l'altro fuori dalle zone edificabili di proprietà di __________ __________.
Quanto al letamaio e sottostante fossa del colaticcio, esso si situa ad almeno 35 ml dalla zona edificabile più prossima, ossia dal mapp. __________, che è anche l'ultimo fondo posto in zona edificabile dal PR di __________. L'isolato ed inedificabile mapp. __________, di proprietà __________ __________, non deve invece più essere considerato come facente parte dell'abitato nel senso dell'art. 21 cpv. 1 RISA (cfr. sul concetto di abitato a RDAT 1986 N. 36, 1984 N. 37): in ogni caso il letamaio dista da quella particella oltre 30 ml dallo spigolo nord-ovest di quella particella e circa 55 ml dall'abitazione esistente.
5.3. In terzo luogo i ricorrenti hanno fatto prendere atto al Tribunale che il 15 luglio 1992 il dipartimento delle istituzioni ha approvato il nuovo regolamento comunale, adottato dall'Assemblea il 26 marzo precedente. L'art. __________ di detto regolamento prevede, tra l'altro, che la creazione di nuovi depositi di letame non potrà avvenire che ad una distanza di ml 100 dall'abitato e zone edificabili: disposizione che non era prevista nel regolamento del 1951. Quella disposizione non è tuttavia applicabile alla fattispecie, poiché adottata, approvata ed entrata in vigore posteriormente alla decisione governativa qui impugnata 20 agosto 1991: data che - come più volte è stato detto - è decisiva sia per la situazione di fatto che di diritto ai fini della resa del presente giudizio. Nè il Tribunale ritiene di dover derogare a detto principio pur trattandosi di regolamentazione volta a proteggere l'ordine pubblico in senso lato (cfr. Rhinow/Krähen-mann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 15 B II a), stante comunque la tutela assicurata verso chi abita in zona residenziale tramite l'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente ed inoltre il fatto che la detta regolamentazione è in definitiva entrata in vigore ad oltre due anni e mezzo dalla presentazione della domanda di costruzione (cfr. Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 15 B II b). Per questo motivo il Tribunale si dispensa anche dall' esaminare, com'è nelle sue facoltà (cfr. RDAT I-1992 N. 5), se l'art. 141 del regolamento comunale sia compatibile con la citata legislazione federale (cfr. ai problemi sollevati sub 5.2. relativamente agli art. 17 e 21 cpv. 1 RISA) e, subordinatamente, con il RISA.
c) E' inoltre necessario ricordare che in data 5 settembre 1991 il municipio di __________ ha dato seguito all'ingiunzione di cui alla risoluzione governativa del 20 agosto precedente (n. __________) di rilasciare la licenza edilizia per la costruzione della stalla al mapp. __________, concedendo effettivamente la stessa a favore di __________ __________. __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ - quest'ultimo municipale di __________ - hanno impugnato quella decisione innanzi al Consiglio di Stato che, con risoluzione 5 febbraio 1992 (n. __________), ha tuttavia dichiarato irricevibili i gravami, ritenendo che la propria risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________) non fosse stata impugnata e che essa fosse pertanto cresciuta in giudicato: donde l'inimpugnabilità della decisione municipale 5 settembre 1991, considerata alla stregua di semplice atto di esecuzione del menzionato giudicato governativo. Con sentenza sempre di data 30 ottobre 1992 questo Tribunale ha indi accolto i ricorsi 24 febbraio 1992 di __________ __________ e __________ __________ e 15 aprile 1992 di __________ __________ contro la risoluzione 5 febbraio 1992 del Consiglio di Stato: e questo per il motivo che, contrariamente all'assunto del Governo, il 5 settembre 1991 la risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________) del Consiglio di Stato non era ancora cresciuta in giudicato ed anzi era stata impugnata successivamente davanti a questo Giudice. Il Tribunale ha indi annullato tanto la risoluzione 5 febbraio 1992 (n. __________) quanto la decisione di rilascio della licenza edilizia 5 settembre 1991 da parte del municipio di __________.
D. a) Il 4 dicembre 1992 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale contro la sentenza 30 ottobre 1992 di questo Tribunale di cui si é detto sub C lett. b che precede. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno inoltre domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza edilizia, la domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle norme del PR, entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale federale ha respinto i gravami. In merito alle contestazioni mosse dai ricorrenti sul diritto applicabile alla domanda di costruzione l'alta Corte federale ha considerato quanto segue:
"3. Il Tribunale cantonale amministrativo, come ultima istanza cantonale in materia edilizia, esamina liberamente le questioni di diritto sottopostegli, come pure le critiche inerenti agli accertamenti inesatti o incompleti dei fatti rilevanti e può modificare le decisioni delle autorità inferiori in caso di abuso o di eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 e 62 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm). L'art. 63 LPAmm precisa che si possono addurre fatti nuovi e si possono proporre nuovi mezzi di prova. Nonostante questa cognizione completa, la Corte cantonale si è attenuta alla propria costante prassi secondo cui essa statuisce sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, nonostante certe critiche espresse dalla dottrina che definisce questa prassi come "quanto meno dubbia" (Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione in: RDAT II-1991, pag. 413 seg.). Di conseguenza, essa ha deliberatamente ignorato le nuove norme del diritto comunale entrate in vigore quand'essa era già stata adita con i ricorsi proposti contro il progetto litigioso, ciò che i ricorrenti reputano contrario al diritto. La questione dev'essere esaminata in primo luogo: infatti, qualora la censura si avverasse fondata, la causa dovrebbe essere rinviata, già per questo motivo, ai giudici cantonali affinché esamino la portata delle nuove norme adottate dal Comune.
a) Di regola, l'autorità che si pronuncia su una domanda di costruzione deve farlo, in assenza di specifiche disposizioni contrarie, sulla base del diritto in vigore al momento in cui essa statuisce e non sulla base della normativa vigente al momento della presentazione della domanda. Questo principio costituisce un aspetto della legalità che vuole che l'attività amministrativa non istituisca situazioni di fatto contrarie al diritto. Ciò implica chiaramente che l'autorità competente tratti con diligenza le domande di costruzione sottopostele; il nuovo diritto non sarà quindi applicabile, in ogni caso, quando, contrariamente al principio della buona fede, l'amministrazione abbia indebitamente procrastinato la propria decisione in vista dell'entrata in vigore di norme più restrittive o quando il privato, in buona fede, abbia fatto affidamento nelle assicurazioni dategli dall'autorità e che facevano nascere aspettative precise. Nel caso in esame la legislazione è stata modificata durante la procedura di ricorso. Il principio della legalità non impedisce al legislatore di adottare, in questa ipotesi, norme transitorie secondo le quali il nuovo diritto è applicabile a tutte le procedure pendenti, comprese quelle che si trovano in fase di ricorso dinanzi a una giurisdizione avente piena cognizione del fatto e del diritto e che possa sostituire la propria decisione a quella dell'autorità inferiore. Il Tribunale federale ha ripetutamente stabilito che anche nel silenzio della legge, non è di per sé anticostituzionale decidere una domanda secondo le norme divenute obbligatorie dopo la sua presentazione, in particolare quando motivi imperiosi impongono l'applicazione del nuovo diritto, segnatamente quando questi concernono la salvaguardia di un interesse pubblico preponderante. Una soluzione contraria condurrebbe l'autorità competente a rendere una decisione suscettibile d'essere revocata dopo il suo passaggio in giudicato, tale misura essendo infatti possibile a determinate condizioni, quando la legge è stata modificata o quando l'autorità intende tutelare un interesse pubblico preponderante che non può salvaguardare altrimenti. Così, il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto amministrativo, ha ammesso l'applicazione del diritto previgente nei casi in cui nulla esigeva l'applicazione della nuova normativa; per converso ha ritenuto applicabile il nuovo diritto, in materia di protezione delle acque, a causa dell'importanza, dello scopo e dell'urgenza dei provvedimenti previsti nel nuovo diritto. Ne segue che, in assenza di norme transitorie contrarie, la tendenza è d'applicare il diritto in vigore dopo l'inoltro di un ricorso dinanzi a un'autorità superiore la cui decisione può sostituirsi a quella dell'autorità inferiore: ciò naturalmente sotto riserva dei principi della buona fede, della parità di trattamento e della proporzionalità (sul tema: DTF 112 Ib 42 segg., 110 Ib 332, 107 Ib 133, 191, 106 Ib 326, 101 Ib 229 consid. 2b, 99 Ib 152 seg. consid. 1, 99 Ia 125 consid. 9; sentenza del 20 gennaio 1993 in re P. S.A., apparsa in RDAT I-1993, pag. 184, consid. 2d; André Grisel L'application du droit public dans le temps in ZBl 75/1974, pag. 233 segg., in particolare pag. 251-254; Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrecht, 2a edizione, Zurigo 1993, pag. 61 seg.; Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht in RDS 102/1983 II, pag. 207-215 e Borghi, ibidem, pag. 484 segg.; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, Berna 1988, pag.141 segg., in particolare pag. 147 seg.; Martin Straub, Das intertemporale Recht bei der Baubewilligung, Zurigo 1976, pag. 159 segg., in particolare pag. 169-177, Scolari, Commentario della legge edilizia del Cantone Ticino, Bellinzona 1976, n. 18-24 ad art. 44).
b) Nella fattispecie concreta non sussistono norme cantonali o comunali che disciplinano il diritto transitorio nella materia in esame. Il Tribunale amministrativo ha applicato una prassi cantonale costante, non ha ritardato indebitamente la decisione e non ha quindi disatteso il principio della buona fede; i ricorrenti non fanno valere che, sotto questo profilo, il giudizio impugnato violi di principio della parità di trattamento. Ne segue che tale pronunzia, sebbene fondata su una prassi divergente da quella appena esposta, non integra gli estremi dell'arbitrio (sulla nozione DTF 118 Ia 123 consid. 1c, 499 consid. 2a). Inoltre, in tale ambito, sarebbe spettato ai ricorrenti sostenere e dimostrare chiaramente che la tutela di un interesse pubblico preponderante, come quello della protezione del paesaggio, che le nuove NAPR intendono tutelare, imponeva alla Corte cantonale d'applicare il nuovo diritto edilizio comunale riguardo ai rischi concreti che il progetto litigioso costituirebbe per tale interesse pubblico. Ciò non è avvenuto e del resto non si vede come la circostanziata applicazione, nella decisione impugnata, della recente e restrittiva normativa federale sulla federale sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio sia stata di natura tale da compromettere in qualche modo gli interessi pubblici essenziali che l'insieme di questa legislazione intende salvaguardare. La censura di violazione del principio della legalità a causa della mancata applicazione del nuovo diritto comunale si rivela quindi manifestamente infondata."
Per il rimanente il Tribunale federale ha ritenuto che questo Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24 LPT quanto la norme di esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 4).
E. a) Richiamandosi alla sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con decisione 19 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________ __________.
b) __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti contro quella decisione con ricorso 3 giugno 1994 davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di retrocedere gli atti al municipio per una nuova decisione. Essi hanno lamentato
c) Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la decisione municipale di rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente un atto di esecuzione della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. __________), confermata su ricorso con sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale di data 30 ottobre 1992 e 4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua inimpugnabilità.
d) Con ricorso 12 settembre 1994 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale conto la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 19 maggio 1994, ribadendo le censure già sostenute davanti all'istanza inferiore. Con sentenza 23 novembre 1994 il Tribunale ha considerato quanto segue:
"2. 2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti, tramite il rilascio della licenza edilizia 19 maggio 1994 il municipio ha semplicemente ossequiato il corrispondente ordine impartitogli dal Consiglio di Stato nella risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________), confermata su ricorso sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale. Il rilascio della licenza edilizia non costituiva quindi una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48 LE (cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF 114 Ia 463; RDAT II-1992 N. 1 consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a). Quell'atto non valeva infatti quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44 LE, ossia quale accertamento che - per quanto di competenza del municipio - nessun impedimento di diritto pubblico si opponeva all'esecuzione dei lavori previsti (art. 34 cpv. 1 RLE 1974), contro la quale i già opponenti avrebbero successivamente potuto presentare ricorso giusta l'art. 49 LE. Esso costituiva invece una semplice misura di esecuzione del giudizio governativo al termine dello svolgimento di detto iter ricorsuale che ha portato i qui insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima istanza federale il rilascio della licenza edilizia medesima. Il municipio di __________ non poteva pertanto in alcun modo venir meno a quell'incombenza: l'avesse fatto esso si sarebbe esposto all'intervento (ed alle sanzioni) dell'autorità di vigilanza (art. 56 LE). Ben ha quindi fatto il Governo, tramite il giudizio impugnato, a dichiarare irricevibile il gravame 3 giugno 1994 dei qui insorgenti.
2.2. Sia detto, a scanso di malintesi, che adottando la motivazione suddetta il Tribunale non si pone in urto con la sua sentenza 30 ottobre 1992, tramite la quale esso aveva annullato la risoluzione governativa 5 febbraio 1992 e la licenza edilizia rilasciata a favore di __________ __________ dal municipio di __________ il 5 settembre 1991 (cfr. consid. C lett. c che precede). In effetti a quest'ultima data la risoluzione governativa 20 agosto 1991 (n. __________), che ingiungeva al municipio di __________ di procedere a tanto, non era ancora cresciuta in giudicato ed anzi é stata impugnata nei giorni successivi davanti a questo Tribunale. Il rilascio della licenza edilizia a quel momento non poteva pertanto apparire quale misura di esecuzione del predetto giudicato governativo, bensì assumeva una portata propria. Donde la sua impugnabilità.
3.2. In effetti, le sole norme che potrebbero ostare all'edificazione della stalla in esame sono costituite dagli art. 32 e 39 NAPR relativi all'inserimento paesaggistico del manufatto e dall'art. 141 del nuovo regolamento comunale, che assoggetta la creazione di nuovi depositi di letame ad una distanza di ml 100 dall'abitato e zone edificabili. Norme che in effetti il Tribunale ha formalmente omesso di esaminare ai fini della verifica della compatibilità dell'intervento edilizio con il diritto comunale. Ora, tuttavia, evadendo la prima domanda formulata dagli insorgenti, i quali pretendevano di conseguire l'annullamento del giudicato di questo Tribunale 30 ottobre 1992 già per il fatto che questo aveva ignorato il diritto comunale entrato in vigore posteriormente alla risoluzione governativa 20 agosto 1991, il Tribunale federale ha espressamente negato la sussistenza di un interesse pubblico preponderante discendente dalle predette normative comunali che obbligasse questo Tribunale amministrativo a prendere in considerazione le stesse, tenuto conto dei rischi concreti creati dal progetto litigioso per tale interesse pubblico (consid. 3b della sentenza 4 ottobre 1993). Tanto più che - ha continuato la Corte federale - il progetto era stato minuziosamente esaminato da parte di questo Giudice alla luce della recente e restrittiva normativa federale sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio, ove erano state svolte approfondite considerazioni proprio quo all'inserimento paesaggistico del manufatto oltre che alla necessità, per lo stesso, di rispettare una distanza dalla zona edificabile. Il Tribunale federale ha di conseguenza respinto (in via definitiva), siccome manifestamente infondata, la pretesa dei qui ricorrenti di assoggettare la progettata stalla e relativi manufatti annessi all'ossequio della nuova normativa comunale di cui si é appena detto (consid. 3b della predetta sentenza). La ripresentazione da parte dei medesimi dell'identica censura in sede esecutiva appare dunque improponibile e deve in ogni caso essere respinta per i motivi appena ricordati nella misura in cui essa debba essere interpretata alla stregua di una istanza di revoca della nota licenza edilizia.
F. a) Previo espletamento delle procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con scritto 27 ottobre 1995 il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri del dipartimento delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art. 12 del Regolamento concernente l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23 marzo 1983 ha autorizzato __________ __________ ad iniziare i lavori di costruzione della stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori, con lettere 6 e 18 novembre 1995 __________ __________ ha chiesto al municipio di __________ se i progetti posti in esecuzione corrispondessero a quelli approvati. A quelle richieste é succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre successivo, sempre di __________ __________, nei confronti dell'operato del municipio, a seguito della quale é stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995, presenti il municipio in corpore, __________ __________, __________ __________, il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri e due rappresentanti dell'ufficio domande di costruzione. Dall'incontro é risultato quanto segue (cfr. al relativo verbale):
"...
Si prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi la scorsa settimana (lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia rurale per la conferma della validità degli stessi.
Si decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
Dalla stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha un'altra ubicazione, e precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da ottenere una capienza maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una differenza della superficie e della volumetria tra la stalla approvata e quella in discussione, risultando però difficile da stabilire in questa sede se è a vantaggio o a scapito del proprietario.
Il signor __________ __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione della fossa del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi interamente il rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte delle Autorità competenti.
I piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo nell'ambito delle fondazioni della stalla potranno pure essere terminati a rischio totale del signor __________ __________ (altezza massima di ca. ½ m. per il cemento armato).
Il Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
..."
G. a) Il 5 dicembre 1995 __________ __________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente l'approvazione di una variante alla licenza edilizia in suo possesso per l'edificazione della stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione tecnica annessa ai piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era dettata dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la stabulazione libera, la quale permetteva sostanziosi risparmi delle spese di costruzione rispetto al sistema della stabulazione fissa, che stava alla base della domanda di costruzione approvata.
b) __________ __________, __________, __________, , __________ - e __________ hanno contestato il rilascio della licenza edilizia con opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza edilizia in possesso di __________ __________ era scaduta il mese precedente e che l'avversata costruzione poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno eccepito un contrasto con la zona di protezione del paesaggio di cui al PR approvato dal Governo il 24 marzo 1992 e con l'art. 141 del regolamento comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, che - come é stato spiegato in precedenza - vieta la creazione di nuovi letamai a meno di 100 ml dall'abitato e dalle zone edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia é parimenti stato contestato da __________ __________ e __________ __________ con opposizione 27 dicembre 1995. Questi hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle modifiche importanti rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva essere trattata come una nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata al diritto vigente, ma in particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo regolamento comunale, la cui applicazione conduceva al diniego del permesso di costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del dipartimento del territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ la licenza edilizia. L'opposizione di __________ __________ e llcc é stata respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale; alle obiezioni sollevate da __________ __________ e __________ __________ é invece stato risposto che la volumetria della stalla non subìva sostanziali mutamenti, mentre che la fossa del colaticcio veniva spostata più lontano rispetto alla zona edificabile, a tutto loro vantaggio.
H. a) __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ __________ hanno impugnato quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure svolte innanzi al municipio. Essi hanno inoltre lamentato una carente motivazione della risoluzione municipale per quanto concerneva il rigetto delle loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione della decisione impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il Consiglio di Stato ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di assoggettare la domanda di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento comunale), ostandovi la sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e delle facciate dello stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti invariato; la variante prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume del manufatto. Né lo spostamento di circa 18 ml della fossa del colaticcio (al Tribunale lo spostamento sembra comunque inferiore), che presentava un diametro di 13 ml (contro gli 11 ml di quella approvata), permetteva di giungere a diversa conclusione. Il Governo ha infine rilevato che __________ __________ aveva iniziato i lavori prima della decadenza del permesso di costruzione in suo possesso.
I. I già ricorrenti ed inoltre __________ __________ sono insorti contro il giudicato governativo con gravame 30 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli argomenti già sostenuti nelle precedenti sedi. Essi chiedono altresì di essere sentiti in sede di sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, la sezione della pianificazione urbanistica, il municipio di __________ e __________ __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Difetta tuttavia della necessaria legittimazione __________ __________, la quale non aveva presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato. Con questa riserva, il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in seguito, non appare necessario esperire un sopralluogo, come chiedono i ricorrenti.
Nel caso di una modifica di progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi sostanziali, in altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far capo alla procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4 e rinvii; per gli aspetti formali cfr. art. 16 LE). La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per principio una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e rinvii). Il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia costituisce pertanto un indubbio vantaggio per il richiedente, poiché sottrae all'esame dell'autorità ed alle censure di eventuali opponenti le parti della costruzione che rimangono immutate. Poiché alle domande di costruzione é applicabile il diritto in vigore al momento della decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4 ottobre 1993 con cui il Tribunale federale ha deliberato sul progetto primitivo della stalla, consid. 3 a, riportato nell'esposizione dei fatti), se il diritto applicabile fosse mutato tra il momento dell'approvazione dei progetti originari e quello d'esame delle varianti agli stessi, solo le parti variate del progetto verrebbero dunque (esaminate ed) assoggettate all'ossequio del nuovo diritto (cfr. RDAT 1984 cit., ibidem). Il beneficio della procedura della licenza edilizia in variante é tuttavia subordinato al soddisfacimento del requisito poco sopra ricordato, ovvero che la modifica dei progetti precedentemente approvati non muti gli attributi sostanziali della costruzione. L'individuazione di quel requisito non appare sempre di agevole momento: per principio la questione va risolta ponendo mente all'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità della costruzione, in particolare all'ubicazione, alle dimensioni, all'aspetto esterno e alle modalità di utilizzazione (cfr. RDAT I-1995 cit., ibidem).
3.1. I ricorrenti contestano che __________ __________ possa beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia. In primo luogo essi evidenziano l'importanza delle modifiche contemplate dai nuovi progetti rispetto a quelli approvati. In secondo luogo essi eccepiscono la decadenza del permesso di costruzione in possesso del resistente.
3.2. Dall'esposizione dei fatti risulta che __________ __________ ha conseguito la licenza edilizia comunale attraverso la risoluzione 20 agosto 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso contro il diniego oppostogli da parte del municipio il 17 settembre 1990 ed ha retrocesso gli atti a quest'ultima autorità affinché gli rilasciasse il permesso di costruzione. Quella risoluzione é stata confermata con sentenze 30 ottobre 1992 di questo Tribunale e - dietro ricorso di diritto amministrativo - 4 ottobre 1993 del Tribunale federale. La licenza edilizia in parola é dunque cresciuta in giudicato a quest'ultima data. Poiché quella licenza era stata rilasciata in applicazione dell'or abrogata LE del 19 febbraio 1973 (LE 1973) e soggiaceva di conseguenza all'ordinamento istituito da quest'ultima legislazione, essa aveva una durata di un solo anno (art. 47 cpv. 1 LE 1973; RDAT I-1995 N. 5.2.), per cui é venuta a scadenza già il 4 ottobre 1994. La domanda di costruzione inoltrata il 5 dicembre 1995 da __________ __________, volta a far approvare delle modifiche ai progetti a suo tempo approvati, non poteva di conseguenza beneficiare del trattamento privilegiato riservato alle domande di variante di licenza edilizia, poiché non poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia, oramai decaduta e pertanto sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5 dicembre 1995 doveva dunque essere integralmente verificata alla luce del diritto in vigore al momento della sua decisione.
3.3. A torto il resistente pretende che il dies a quo per determinazione della durata di validità della licenza edilizia debba essere riportato al 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale ha respinto il ricorso di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994 attraverso la quale il municipio di Marolta aveva effettivamente rilasciato la licenza edilizia a __________ __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto occasione di spiegare a chiare lettere al consid. 2.1. di quel giudicato, l'atto 19 maggio 1994 non valeva quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44 LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione del giudizio governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che aveva portato gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima istanza federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di Stato: donde la sua inimpugnabilità.
3.4. Ma anche accreditando le tesi del resistente il risultato non muterebbe. La procedura di variante di licenza edilizia - posto che nella fattispecie sia data - é infatti suscettibile di prorogare i termini di validità del permesso iniziale relativamente ai lavori non ancora eseguiti: per questi ultimi lavori la licenza in variante costituisce dunque una forma di rinnovo del permesso di costruzione (RDAT I-1995 N. 24, in particolare consid. 3.1. e 4.5): essa presenta quindi indiscutibilmente, sotto questo aspetto, una connotazione autorizzativa, la quale implica per queste parti un esame di conformità con il diritto vigente. Orbene, il 23 novembre 1995 - ovvero un anno dopo la sentenza sopra ricordata di questo Tribunale amministrativo - il resistente aveva sì iniziato i lavori di costruzione da una quindicina di giorni, ma come risulta dagli accertamenti esperiti dall'ufficio domande di costruzione (cfr. al verbale della riunione-sopralluogo 5 dicembre 1995; inoltre le fotografie prodotte dai ricorrenti al doc. M, annesso al gravame al Consiglio di Stato) a quella data la costruzione era limitata a parte della fossa del colaticcio ed alle fondamenta della stalla. Per tutti gli ulteriori lavori ancora da eseguire contemplati delle modifiche (non importa di quale entità, compresi quindi quelli minori, legittimanti il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia) il rilascio di una licenza edilizia in variante dopo il 23 novembre 1995 avrebbe in ogni caso implicato una verifica completa di legittimità riferita al diritto vigente, dal momento che quell'atto autorizzativo prorogava la validità della licenza originaria.
A questo punto non appare necessario esaminare l'entità delle modifiche - invero numerose - apportate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 rispetto ai piani precedentemente approvati: l'applicabilità della procedura di variante di licenza edilizia é infatti esclusa già in virtù dei motivi che precedono. Il Tribunale rileva ad ogni buon conto che tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali hanno riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, sono senz'altro viziate, nella misura in cui si limitano ad accertare i presupposti di sussistenza di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, senza però successivamente procedere ad una verifica di conformità con il diritto vigente delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio che hanno subìto modifiche: verifica indispensabile anche se si fosse dovuto ammettere la procedura di variante di licenza edilizia.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto. La risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 devono essere annullate e gli atti retrocessi alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al municipio, affinché verifichino l'intero progetto contemplato dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in altre parole come se si trattasse di una domanda di costruzione completamente nuova. In effetti, né il municipio di __________, né il Consiglio di Stato hanno effettuato quell'esame, volto a accertare segnatamente la compatibilità della prospettata stalla con le disposizioni di PR concernenti la zona agricola e la tutela del paesaggio e quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del regolamento comunale. Per quanto concerne il diritto di applicazione da parte dell'autorità cantonale, risulta dagli atti che il dipartimento del territorio ha invece effettuato, in principio, un esame completo della pratica. Come eccepiscono tuttavia i ricorrenti, dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 manca il piano delle canalizzazioni: trattandosi di una procedura edilizia nuova (in relazione alla quale i lavori sono oltretutto già iniziati) questo dovrà essere irrinunciabilmente integrato negli atti (art. 13 RLE), quantunque poco dissimile da quello precedentemente approvato. Dagli atti dipartimentali risulta inoltre che, nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non é stato affrontato in modo sufficientemente approfondito: non basta infatti affermare che le distanze minime secondo le raccomandazioni FAT n. 350 sono rispettate (avviso 25 gennaio 1996 della SEPA all'ufficio domande di costruzione, richiamato nell'avviso cantonale, emesso il giorno successivo), ma bisogna spiegare in che modo si arriva a quella conclusione (in particolare quale distanza si adotta per UBG e perché, quale sia l'influenza sul calcolo del diverso sistema di stabulazione, perché non si applicano i supplementi previsti dalle citate raccomandazioni ecc.). L'incarto viene quindi retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione affinché acquisisca agli atti il piano delle canalizzazioni, offra agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente emetta un nuovo avviso che tenga conto di detto nuovo documento e che motivi nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto delle distanze rispetto alla zona edificabile.
Non si giustifica di prelevare una tassa di giudizio che, visti i motivi alla base dell'annullamento delle decisioni impugnate, andrebbe altrimenti accollata al comune di __________ ed allo Stato, i quali non sono tuttavia intervenuti in lite a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm). __________ __________, che ha ricorso per tutelare la sua personale situazione, deve invece essere tenuta a pagare una tassa di giudizio, il suo gravame essendo irricevibile. Del pari il resistente __________ __________, soccombente, non può sfuggire all'obbligo di rifondere delle ripetibili ai ricorrenti vittoriosi (art. 31 PAmm): ripetibili tuttavia adeguate all'esame limitato della contestazione cui ha proceduto il Tribunale.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 36 LPT, 1, 9, LPA, 1 OEIA, 3 OIAt, 16, 21 LE, 13 RLE, 11, 2 DLBN, 3, 5, 15 RDLBN, 17, 21 RISA, 28, 31, 43 , 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 6 agosto 1996 (n. __________) del Consiglio di Stato e la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio al mapp. __________ di quel comune.
§§. Gli atti sono retrocessi al dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione, affinché proceda come indicato al consid. 5.
Il ricorso di __________ __________ é irricevibile.
La tassa di giudizio é posta a carico di __________ __________ nella misura di fr. 100.--.
__________ __________ é condannato a rifondere ai ricorrenti indicati sub 1 fr. 500.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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