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Numero d'incarto:
52.1996.194
Data decisione, Autorità:
23.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00194
Lugano
23 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 20 agosto 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 26 giugno 1996 dell'insorgente avverso l'ordinanza
concernente l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale adottata
il 10 giugno 1996 dal municipio di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 10 giugno 1996
il municipio di __________ ha adottato un'ordinanza concernente
l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale, che é stata
pubblicata agli albi comunali il 13 giugno successivo;
che, con ricorso 26 giugno 1996, __________ __________ ha
impugnato la menzionata ordinanza innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha
domandato di annullarla;
che, con risoluzione 20 agosto 1996, il Governo ha respinto
il ricorso;
che, con gravame 3 settembre 1996, __________ __________
insorge davanti a questo Tribunale contro il giudizio suddetto, chiedendo il
suo annullamento oltre a quello dell'ordinanza municipale;
che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente
per conto di quest'ultimo, ed il municipio di __________ hanno chiesto la
reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un
ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni
degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
appellabili al Tribunale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti;
che l'art. 208 cpv. 1 LOC prevede dunque l'impugnabilità in seconda
istanza al Tribunale cantonale amministrativo dei soli provvedimenti di natura
concreta ed individuale degli organi comunali, ossia delle decisioni: non
permette di contestare anche l'adozione di atti normativi di natura generale ed
astratta, tali i regolamenti o le ordinanze;
che l'impugnazione (diretta) degli atti normativi comunali ha
invece luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a LOC per i regolamenti e
192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze);
che, d'altra parte, quando il Governo evade i ricorsi volti a
censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali agisce in
veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non
sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art.
da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui in
RDAT I-1992 N. 5);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per
difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le
contestazioni mosse dall'insorgente avverso l'ordinanza municipale 10 giugno
1996;
che alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto
che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale
rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità
é infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile
contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere
sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 2, 3, 28, 60 PAmm; da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207, 208 LOC
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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