AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.198
Data decisione, Autorità: 22.10.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00198
Lugano 22 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice Stefano Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 settembre 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 agosto 1996, no. 4060, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 aprile 1996 della Commissione di vigilanza sanitaria in tema di ricusa;
viste le risposte:
18 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
23 settembre 1996 di __________ - 24 settembre 1996 della Commissione di vigilanza sanitaria, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del mese di ottobre 1995 il Procuratore Pubblico ha aperto nei confronti del ricorrente, dott. med. __________ un procedimento penale per atti sessuali con persona inetta a resistere (art. 191 CP);
che la Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) si è interessata al caso nell'ambito dei suoi incombenti;
che con istanza 6 febbraio 1996 il ricorrente ha ricusato il membro della CVS __________, che si è spontaneamente astenuto per facilitare il compito della commissione;
che con istanza 15 febbraio 1996 il dott. __________ ha in seguito ricusato anche l'avv. __________, membro supplente della predetta commissione, nonché consulente permanente del Consiglio di Stato per la condizione femminile;
che l'insorgente, già membro del Gran Consiglio, allegava di aver avversato risolutamente la necessità di una consulenza e l'istituzione di un apposito ufficio per la condizione femminile; sosteneva quindi che l'avv. __________, oltre a determinare un'eccessiva rappresentanza del DOS in seno alla commissione, gli sarebbe stata ostile;
che con decisione 25 aprile 1996 la CVS ha respinto l'istanza di ricusa;
che con giudizio 20 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dott. __________;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'accoglimento dell'istanza di ricusa;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti all'istanza precedente: l'avv. __________ - sostiene - sarebbe prevenuta nei suoi confronti a causa dell'ostilità manifestata dal ricorrente in Parlamento verso l'attività da lei svolta a favore della condizione femminile;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, la CVS e l'avv. __________ senza formulare particolari osservazioni;
Considerato, in diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data al competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma è stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che le decisioni rese d'autorità cantonali o da singoli organi dell'amministrazione cantonale su domande di ricusa sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto se la legge concretamente applicata prevede la possibilità di impugnare davanti ad esso le decisioni di merito che dette istanze sono chiamate a rendere;
che la decisione in esame è stata resa dalla CVS, ovvero da un organo amministrativo istituito dalla LSan allo scopo di coadiuvare il Dipartimento delle opere sociali nell'accertamento della violazione dei diritti individuali garantiti dal titolo II della legge (cfr. art. 23 cpv. 3 lett. b e 24 cpv. 1 lett. a LSan) e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si impongono in caso di infrazioni alla legge (cfr. art. 59 cpv .3 LSan);
che la CVS è quindi un organo di preavviso con funzioni inquirenti e di consulenza, privo di specifiche competenze decisionali;
che non avendo attribuito alla CVS specifiche competenze decisionali, la LSan non ha nemmeno previsto la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le determinazioni assunte da quest'istanza al fine di esercitare le sue funzioni;
che conformemente all'art. 55 PAmm, le determinazioni assunte dalla CVS possono quindi essere impugnate soltanto davanti al Consiglio di Stato, il cui giudizio è definitivo (cfr. art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, già per questo motivo, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, abbondanzialmente, si può comunque ancora rilevare che anche nel caso in cui fosse data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, l'impugnativa andrebbe senz'altro respinta siccome infondata;
che, giusta l'art. 27 CPC, applicabile alla fattispecie in forza del rinvio dell'art. 32 PAmm, la ricusa di un membro della CVS si giustifica in caso di grave inimicizia (lett. a) ed in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni (lett. b);
che per rendere sospetto di parzialità un membro di un'autorità amministrativa occorre che attraverso elementi concreti e non semplici supposizioni o deduzioni sia messa in dubbio la sua capacità di occuparsi della vertenza in modo indipendente ed equanime; il generico timore di parzialità non è sufficiente; il sospetto deve essere confrontato da elementi concreti, suscettibili in quanto tali di determinare una situazione d'incapacità soggettiva a giudicare con la necessaria imparzialità (DTF 119 V 465 seg; 118 Ia 286 consid. 3d; 117 Ia 326; 116 I a 33 consid. 2b; STA 10.10.89 in re comune di __________ = RDAT 1990 N 27 pag. 73; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato ad art. 27; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed N 90 B II d);
che all'istituto della ricusa va fatto capo con riserbo affinché sia garantito e non sovvertito l'ordinamento giurisdizionale; solo circostanze obbiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione ed a far sorgere il dubbio di parzialità giustificano una ricusa;
che fra il ricorrente e l'avv. __________ non v'è in concreto alcuna inimicizia; sul piano personale non sussistono nemmeno rapporti di conoscenza diretta; l'unico motivo su cui può fondarsi la ricusa è quindi quello generico dell'art. 27 b CPC;
che, sotto questo profilo, si deve tuttavia negare che il successo conseguito dal ricorrente con la sua attività parlamentare nell'osteggiare la funzione di consulente svolta dall'avv. __________ costituisca una ragione sufficientemente grave da giustificare la ricusa della stessa quale membro supplente della CVS;
che anche se l'avv. __________ può essere rimasta delusa nelle sue aspettative per aver visto rinviare, per non dire affossare, la proposta di trasformare il suo posto di consulente del Consiglio di Stato per la condizione femminile in un vero e proprio ufficio governativo, tale circostanza non appare ancora oggettivamente atta a suscitare un sospetto di prevenzione o a determinare un rischio di parzialità;
che un sospetto di incapacità di esercitare correttamente il proprio mandato di membro della CVS non sarebbe giustificato nemmeno nel caso in cui l'avv. __________ avesse manifestato pubblicamente il proprio disappunto per la decisione di rinvio adottata dal Gran Consiglio in seguito all'intervento del ricorrente;
che i motivi di contrasto fra il ricorrente e l'avv. __________ erano e sono circoscritti ad una diversa concezione dell'utilità e dell'importanza dell'attività esplicata dalla ricusata in difesa della condizione femminile;
che in quanto riferiti alla funzione e non alla persona della ricusata non appaiono oggettivamente suscettibili di alterare la capacità di decidere secondo giustizia di qualsiasi persona ragionevole ed equilibrata;
che, diversamente, applicando un metro di giudizio più severo ed ammettendo che qualsiasi contrasto basti a fondare il motivo di cui all'art. 27 b CPC, si finirebbe per accogliere un'istanza di ricusa già per il solo fatto della sua presentazione;
che, data per acquisita la palese infondatezza del motivo relativo all'eccessiva importanza attribuita al Dipartimento delle opere sociali nella composizione della CVS, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 23, 24, 59 LSan; 27 CPC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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