Refusal of firearm purchase permit upheld for safety concerns

52.1996.199Altro tribunale17 ott 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant appealed the Department of Institutions’ refusal to grant him authorization to purchase a firearm for shooting-range practice. After negative opinions from the municipality and the cantonal police, the administrative court held that the applicant’s character and psychological profile gave reasonable grounds to fear misuse of the weapon. It therefore upheld the refusal and ordered the applicant to pay CHF 150 in court costs and expenses.

Massima Omnilex

Art. 10 Law on the trade in weapons and ammunition and carrying of weapons; Art. 5 lit. k Concordat on the trade in weapons and ammunition: a firearm purchase permit must be refused where there are reasonable grounds to believe that the applicant, through the use of weapons, may endanger his or her own safety or that of others. The decisive criterion is not proven misuse but an objective prognostic risk based on the overall circumstances; where the competent authorities’ assessments show an irascible, quarrelsome or psychologically unstable disposition, refusal is permissible if the danger cannot reasonably be excluded (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.199

Data decisione, Autorità: 17.10.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00199

Lugano 17 ottobre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 settembre 1996 di


contro

la decisione 2 settembre 1996, no 3/1996, del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco;

vista la risposta 25 settembre 1996 del Dipartimento;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 7 marzo 1996 , socio attivo del __________, ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente all'ottenimento di un'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco per esercitazioni di tiro al poligono.

B. Il municipio del comune di __________ e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato negativamente la domanda con scritti datati rispettivamente 21 maggio e 6 agosto 1996.

Entrambe le autorità hanno in pratica ritenuto che l'autorizzazione richiesta andasse negata a causa del carattere del richiedente.

C. Fondandosi sui preavvisi espressi dalle autorità succitate, con decisione 2 settembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che, nelle circostanze concrete, fosse manifestamente inopportuno rilasciare l'autorizzazione richiesta.

D. Avverso il giudizio dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che quanto dichiarato da comune e polizia non corrisponde alla verità.

E. Il ricorso è avversato dal Dipartimento secondo cui, visto il carattere del ricorrente, sussiste il ragionevole dubbio che l'arma da fuoco venga utilizzata per scopi diversi da quello autorizzato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa si fonda sull'art. 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma.

La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica e discende dall'art. 43 PAmm.

Il ricorso, tempestivo (art. 31 legge sul commercio delle armi), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) senza necessità di dover procedere ad ulteriori atti istruttori.

  1. Giusta l'art. 10 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, è proibita la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla lett. b) alla lett. k) dell'art. 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni.

L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità".

  1. In concreto, sia il municipio di __________ sia soprattutto il Comando della Polizia cantonale hanno preavvisato negativamente la richiesta formulata dal ricorrente asserendo nella sostanza che il __________ ha un carattere irascibile, soffre di manie persecutorie e psichiatricamente appare molto turbato.

In particolare, il Comando di Polizia ha dichiarato che:

"Di carattere irascibile, attaccabriga per un non nulla.

Diverse reclamazioni erano arrivate all'autorità di __________, quando il postulante era netturbino. Con nostro rapporto del 17.5.1994, il __________ veniva segnalato come tipo di accentuata mania persecutoria e psichiatricamente molto turbato.

L'autorità comunale di __________ era intenzionata a segnalare il soggetto al Servizio psicosociale di __________. Essendo prossimo al pensionamento hanno desistito.

Abbiamo avuto conferma che il personaggio non è per nulla cambiato, anzi è peggiorato nel comportamento.

...secondo noi il richiedente non adempie dunque a quelle misure di sicurezza che il caso in oggetto richiede".

Ora, visto il profilo dell'insorgente, di cui questo Tribunale non ha motivo alcuno di dubitare, risulta evidente che lo stesso non offre garanzie sufficienti per poter ritenere che, ottenuta l'autorizzazione, faccia uso dell'arma da fuoco esclusivamente nell'ambito di esercitazioni al poligono.

Le peculiarità caratteriali evidenziate portano infatti a credere e, soprattutto, a non poter ragionevolmente escludere che il ricorrente, incorrendo in uno di quei particolari stati d'animo di cui si è detto, possa diventare pericolo per sé e per gli altri utilizzando segnatamente l'arma per scopi diversi da quello autorizzato (esercitazioni di tiro al poligono).

  1. Stante quanto precede, il diniego pronunciato dal Dipartimento deve essere tutelato siccome immune da violazioni del diritto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tasse di giustizia e le spese di fr. 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

firearm permitpublic safetyadministrative appealprognostic assessmentcharacter assessmentcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of the firearm purchase permit was lawful under the weapons law and concordat safety rule.

Decisione estratta

Yes. The authorities could deny the permit because there were reasonable grounds to fear the firearm might be used in a way dangerous to the applicant or others.

Motivazione estratta

The negative reports described an irritable, quarrelsome and psychologically disturbed person. The court found no reason to doubt these assessments and held that the applicant did not offer sufficient guarantees for exclusive use at the shooting range.

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