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Numero d'incarto:
52.1996.199
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00199
Lugano
17 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1996 di
contro
la
decisione 2 settembre 1996, no 3/1996, del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per
l'acquisto di un'arma da fuoco;
vista la risposta 25 settembre 1996 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 marzo 1996 ,
socio attivo del __________, ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni
un'istanza tendente all'ottenimento di un'autorizzazione per l'acquisto di
un'arma da fuoco per esercitazioni di tiro al poligono.
B. Il municipio del comune di
__________ e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato
negativamente la domanda con scritti datati rispettivamente 21 maggio e 6
agosto 1996.
Entrambe le autorità hanno in pratica ritenuto che
l'autorizzazione richiesta andasse negata a causa del carattere del richiedente.
C. Fondandosi sui preavvisi
espressi dalle autorità succitate, con decisione 2 settembre 1996 il
Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che,
nelle circostanze concrete, fosse manifestamente inopportuno rilasciare
l'autorizzazione richiesta.
D. Avverso il giudizio
dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che quanto dichiarato
da comune e polizia non corrisponde alla verità.
E. Il ricorso è avversato dal
Dipartimento secondo cui, visto il carattere del ricorrente, sussiste il
ragionevole dubbio che l'arma da fuoco venga utilizzata per scopi diversi da
quello autorizzato.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa si fonda sull'art. 31
della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica e discende
dall'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo (art. 31 legge sul commercio delle
armi), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art.
18 cpv. 1 PAmm) senza necessità di dover procedere ad ulteriori atti
istruttori.
- Giusta l'art. 10 della
Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, è proibita
la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a persone che
non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone designate dalla
lett. b) alla lett. k) dell'art. 5 del concordato sul commercio di armi e di
munizioni.
L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che
il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali
v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo
la propria o l'altrui incolumità".
- In concreto, sia il
municipio di __________ sia soprattutto il Comando della Polizia cantonale
hanno preavvisato negativamente la richiesta formulata dal ricorrente asserendo
nella sostanza che il __________ ha un carattere irascibile, soffre di manie
persecutorie e psichiatricamente appare molto turbato.
In particolare, il Comando di Polizia ha dichiarato che:
"Di carattere irascibile, attaccabriga per un non
nulla.
Diverse reclamazioni erano arrivate all'autorità di
__________, quando il postulante era netturbino. Con nostro rapporto del
17.5.1994, il __________ veniva segnalato come tipo di accentuata mania
persecutoria e psichiatricamente molto turbato.
L'autorità comunale di __________ era intenzionata a
segnalare il soggetto al Servizio psicosociale di __________. Essendo prossimo
al pensionamento hanno desistito.
Abbiamo avuto conferma che il personaggio non è per nulla
cambiato, anzi è peggiorato nel comportamento.
...secondo noi il richiedente non adempie dunque a quelle
misure di sicurezza che il caso in oggetto richiede".
Ora, visto il profilo dell'insorgente, di cui questo
Tribunale non ha motivo alcuno di dubitare, risulta evidente che lo stesso non
offre garanzie sufficienti per poter ritenere che, ottenuta l'autorizzazione,
faccia uso dell'arma da fuoco esclusivamente nell'ambito di esercitazioni al
poligono.
Le peculiarità caratteriali evidenziate portano infatti a
credere e, soprattutto, a non poter ragionevolmente escludere che il ricorrente,
incorrendo in uno di quei particolari stati d'animo di cui si è detto, possa
diventare pericolo per sé e per gli altri utilizzando segnatamente l'arma per
scopi diversi da quello autorizzato (esercitazioni di tiro al poligono).
- Stante quanto precede, il
diniego pronunciato dal Dipartimento deve essere tutelato siccome immune da
violazioni del diritto.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10, 31 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul
porto d'arma; 5 del concordato sul commercio di armi e di munizioni,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tasse di giustizia e le
spese di fr. 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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