AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.209
Data decisione, Autorità: 29.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00209
Lugano 29 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1996 (no. 4260) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 30 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione e la sistemazione di un tratto di strada privata (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
8 ottobre 9196 di __________ e __________;
8 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una villa con giardino, situata ad __________, in località __________, ai margini della zona edificabile (part. n. __________ RFD; zona RSE 8,5). I resistenti __________ e __________ sono invece comproprietari del fondo sottostante (part. n. __________ RFD), sul quale sorge la loro casa d'abitazione.
La parte bassa del fondo dei ricorrenti, libera da costruzioni, è accessibile attraverso un passaggio che partendo da una strada privata in coattiva (part. n. __________ RFD) attraversa il fondo dei resistenti lungo i confini N ed E.
Nel 1995 i resistenti __________ hanno convenuto in giudizio i ricorrenti Noi davanti al Pretore di __________ allo scopo di spostare all'esterno del loro fondo l'accesso alla proprietà di quest’ultimi. In quella sede, i resistenti hanno prospettato la costruzione di un tratto di strada largo m 3,50 e lungo circa 30, che, diramandosi ad angolo retto dalla strada coattiva, salirebbe verso un altro fondo di loro proprietà (part. n. __________ RFD), correndo lungo il confine W del loro fondo (part. n. __________ RFD) e del fondo dei ricorrenti (part. N. __________ RFD), in modo da permettere a quest’ultimi di formare un accesso alternativo su questo versante.
La causa civile è stata sospesa sino al conseguimento della necessaria licenza edilizia.
B. Il 28 settembre 1995 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire il tratto di strada di cui si è detto sopra e di sistemare il muro di sostegno a valle della strada in coattiva, rispettivamente quello che delimita il confine W della loro proprietà.
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti Noi, contestando essenzialmente la conformità del tratto di strada sul quale dovrebbe essere spostato l'accesso al loro fondo. Gli opponenti lamentavano in particolare l'insufficiente larghezza della strada (m 3,30 - 3,40), l'eccessiva pendenza (sino a 13 %) e la mancanza di una piazza di giro, prescritta dall’art. 46 NAPR per le strade private a fondo cieco.
Dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui rievocare, il 30 maggio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini. Disattese le contestazioni di natura formale, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da configurare alla stregua di un semplice accesso e non esigesse pertanto la formazione di una piazza di giro.
Contro questa decisione, gli opponenti si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 28 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la licenza rilasciata dal municipio di __________.
Esclusa l'applicabilità delle norme VSS invocate dagli insorgenti, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da configurare come una strada, ma che potesse beneficiare di una deroga all'obbligo di dotarla di una sufficiente piazza di giro sancito dall’art. 46 NAPR.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
I ricorrenti negano anzitutto che il municipio abbia concesso una deroga all'obbligo di dotare le strade private di sufficienti piazze di giro. Configurando l'opera come un semplice accesso, l'autorità comunale avrebbe di fatto escluso l'applicabilità delle norme disciplinanti la formazione di strade private. Già per questo motivo il giudizio governativo andrebbe annullato.
Abbondanzialmente, gli insorgenti rilevano che comunque non sarebbero dati i presupposti per la concessione di una deroga.
La situazione dei fondi non presenterebbe alcunché di eccezionale. La larghezza del nuovo tratto di strada sarebbe inoltre inferiore a quella minima prescritta dall'art. 46 NAPR e l'intersezione con la strada coattiva non potrebbe essere considerata come una sufficiente piazza di giro.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza impugnata, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono invero pacificamente date.
"la formazione di strade private nelle zone urbanizzate e non urbanizzate è possibile dopo l'approvazione preventiva del municipio che avrà la facoltà di correggere il tracciato e le sezioni in modo che alla strada si inserisca convenientemente nello schema della rete viaria comunale.
La larghezza del campo stradale deve misurare al minimo 3.50 m.
Se la strada è a fondo cieco deve essere prevista una sufficiente piazza di giro.
Devono in ogni caso essere rispettate le indicazioni del piano del traffico."
Deroghe, soggiunge l'art. 47 NAPR, possono essere concesse o imposte, in caso di situazioni manifestamente eccezionali, rispettando le finalità del PR, l'interesse pubblico ed altri interessi privati preponderanti.
Scopo dichiarato dell'art. 46 NAPR è quello di creare le premesse affinché le opere di urbanizzazione realizzate dai privati si integrino senza inconvenienti nella rete viaria comunale. Da qui l’obbligo di rispettare un calibro minimo e di formare una sufficiente piazza di giro nel caso in cui siano a fondo cieco.
A questa norma soggiacciono in linea di massima unicamente quelle opere viarie che per le loro caratteristiche intrinseche adempiono funzioni di urbanizzazione analoghe a quelle di una strada pubblica e si prestano pertanto ad essere eventualmente assunte dal comune. Sfuggono invece ad essa i semplici accessi, ossia le opere di urbanizzazione secondaria, che servono soltanto a collegare i singoli fondi alla rete viaria pubblica o privata.
Distinguere le strade private dai semplici accessi non è impresa di agevole momento. In linea di massima, si può comunque configurare l’accesso come il semplice raccordo di un fondo alla rete viaria e ritenere che la strada privata sia invece costituita dall’ulteriore sviluppo di tale rete fra i singoli fondi.
Stando al progetto approvato, l’intervento non si presta tuttavia ancora a questa seconda funzione. Nulla di concreto è infatti previsto per accedere al fondo dei ricorrenti con veicoli a motore. I piani annessi alla domanda di costruzione non prevedono invero interventi di alcun genere per collegare effettivamente la superficie pavimentata a questo sedime. Prospettano unicamente la possibilità di arrotondare il muro di confine del fondo dei resistenti (part. __________ RFD) in corrispondenza dell’angolo S allo scopo di formare il necessario raccordo stradale.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il fondo dei ricorrenti situato a monte dell’opera in esame (part. n. __________ RFD). Nemmeno su questo fondo sono infatti previsti interventi concreti di sistemazione del terreno destinati a permettere l’accesso ai veicoli a motore.
Di fronte all’assoluta mancanza di interventi volti a raccordare i fondi delle parti in causa (part. n. __________ e __________ RFD) alla rete viaria attraverso la controversa opera edilizia, ben si può di conseguenza ammettere che la stessa non presenti - almeno per ora - le caratteristiche di una vera e propria strada privata. Così com’è stata concepita, l’opera risulta incompleta e fine a se stessa. In definitiva, si tratta soltanto di una superficie pavimentata, agibile con veicoli, che si insinua fra due fondi senza sbocchi di sorta e senza distinguersi sostanzialmente da un semplice accesso. Così stando le cose, si può pertanto ammettere che - almeno per il momento - il manufatto in contestazione non sia configurabile come una strada privata e sfugga di conseguenza all’obbligo di formare una piazza di giro sancito dall’art. 46 NAPR.
Ciò non esclude che esso possa in futuro diventare una strada vera e propria. Il suo assoggettamento alla norma suddetta dipenderà tuttavia dalla formazione effettiva di accessi ai fondi delle parti in lite e dagli interventi edilizi che verranno semmai realizzati su quei terreni. Interventi che a seconda dei casi potranno legittimare il municipio ad imporre la realizzazione di una piazza di giro sul terreno dei ricorrenti o su quello dei resistenti, rispettivamente ad esigere eventualmente l’adeguamento della larghezza della strada in modo da renderla atta a sopportare il traffico indotto dall’edificazione di tali fondi.
A torto i ricorrenti vi ravvisano una disattenzione delle norme VSS richiamate dall’art. 30 RLE. Attraverso questa disposizione di regolamento, le prescrizioni emanate dalle associazioni professionali ivi menzionate non assurgono a dignità di norme edilizie vincolanti, ovvero a restrizioni legali del diritto di proprietà. Sintanto che non vengono espressamente recepite dal legislatore nel diritto edilizio materiale, esse rimangono confinate al rango di semplici direttive o raccomandazioni, ovvero di regole volte a codificare dati d’esperienza, ad uniformare la prassi e ad orientare l’apprezzamento dell’autorità (cfr. STA 10.6.94 in re Losa; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 5 B III b).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 30 RLE, 46 e 47 NAPR di __________ e; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1’000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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