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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.21
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, TRAM
Incarto n.
52.96.00021-22
Lugano
29 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 15 gennaio 1996 dei
a) __________
patr. da: avv. __________
b) __________
patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 5 dicembre 1995, no. 6586, con cui il Consiglio di Stato ha
obbligato il Patriziato di __________ a versare al Patriziato di __________
la somma di fr. 24'477.-- a compensazione dei costi residui sopportati dai
patriziati per la costruzione della rete stradale forestale __________;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che all'udienza 16 settembre
1997
"Dopo discussione le parti dichiarano di ritirare le
impugnative. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa del Patriziato di __________
verso il Patriziato di __________ a titolo di costi residui sopportati per la
costruzione della strada forestale in esame il Patriziato di __________ verserà
pertanto al Patriziato di __________ l'importo di fr. 25'000.-- entro la fine
di febbraio 1998. I rappresentanti del Patriziato di __________ dichiarano
altresì di rinunciare all'incasso del contributo di fr. 24'477.-- qualora la
Confederazione dovesse negare totalmente il sussidio federale.
Per quanto riguarda i costi di manutenzione, circa il cui
accertamento è pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato, si stabilisce
quanto segue:
"il Patriziato di
__________ verserà annualmente al Patriziato di __________ entro 2 mesi dalla
presentazione dei consuntivi delle spese di manutenzione della strada fino al
confine giurisdizionale dei 2 patriziati l'equivalente del 25 %. E' esclusa la
tratta di attraversamento del monte __________. La presente convenzione sarà
suscettibile di modifica qualora il tracciato attuale nella sua totalità dovesse
subire delle aggiunte o modifiche.
La durata della presente convenzione è di 30 anni".
Le parti dichiarano che quanto sopra concordato (ritiro
ricorsi, accordo sulle spese di manutenzione) vale, nei reciproci rapporti,
quale transazione. Le parti dichiarano di trasmettere non appena possibile la
ratifica dell'accordo di cui sopra da parte dei rispettivi uffici patriziali e,
se del caso, delle assemblee affinché il Tribunale cantonale amministrativo
possa procedere allo stralcio dei gravami.
Le parti invitano quindi congiuntamente il Dipartimento
del territorio a revocare la decisione 12 dicembre 1995 stabilente la ripartizione
dei costi di manutenzione.
Le parti chiedono inoltre al Consiglio di Stato, per il
tramite del Dipartimento, di rinunciare a porre a loro carico le spese di perizia.
Dopo di che il Tribunale cantonale amministrativo
procederà allo stralcio senza aggravio di spese compensate le ripetibili.
..."
che tanto gli uffici quanto le assemblee dei patriziati
ricorrenti hanno approvato la transazione di cui sopra;
che, nello scritto attraverso il quale comunicava
l'accettazione della transazione, ciascun ricorrente ha proposto di apportare
delle precisazioni in merito all'accordo sulle spese di manutenzione:
applicabilità tanto alla manutenzione ordinaria che straordinaria (cfr. lettera
10 marzo 1998 del patrocinatore del Patriziato di __________), limite massimo
di spesa per ogni singolo intervento su cui calcolare la partecipazione di fr.
20'000.-- (cfr. lettera 7 aprile 1998 dell'ufficio patriziale di __________);
che tale circostanza non osta allo stralcio dei gravami;
che, l'accordo sulle spese di manutenzione è in effetti volto
anzitutto a togliere il ricorso inoltrato innanzi al Consiglio di Stato dal
Patriziato di __________ il 10 gennaio 1996 contro la decisione 12 dicembre
1995 con cui il Dipartimento del territorio aveva deciso su quello specifico
problema;
che, in ogni caso, le sollecitate precisazioni di cui si è
detto, poiché formulate dopo l'udienza 16 settembre 1997 (e addirittura dopo le
incondizionate decisioni di approvazione dei rispettivi organi patriziali) non
costituiscono degli elementi della transazione conchiusa innanzi al Tribunale e
non devono pertanto essere accettate ai fini del perfezionamento della stessa;
che, pertanto, i ricorsi possono essere stralciati dai ruoli
senza preoccuparsi di sapere se ed in che misura le richieste di precisazioni
devono essere rispettivamente sono state accettate;
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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