AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.210
Data decisione, Autorità: 04.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00210
Lugano 4 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 1996 di
contro
la risoluzione 28 agosto 1996 (n. 4235) del Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso 12 giugno 1996 di __________, ha annullato le deliberazioni 3 giugno 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha nominato __________, qui ricorrente, membro della commissione della gestione e membro delegato dal comune nel consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani della __________;
viste le risposte:
a) al ricorso 16 settembre 1996:
27 settembre 1996 del municipio di __________;
30 settembre 1996 del Presidente del Consiglio comunale di __________;
30 settembre 1996 di __________;
30 settembre 1996 di __________;
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
b) alla domanda di revoca dell'effetto sospensivo 30 settembre 1996 di __________:
10 ottobre 1996 di __________;
10 ottobre 1996 del municipio di __________;
14 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
c) alla completazione del ricorso 30 ottobre 1996:
13 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
15 novembre 1996 del Presidente del Consiglio comunale di __________;
15 novembre 1996 di __________;
16 novembre 1996 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il consiglio comunale di __________ é stato convocato in seduta costitutiva il giorno 3 giugno 1996 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina delle commissioni permanenti del Legislativo e sull'elezione dei membri delegati dal comune nei consorzi cui esso partecipa.
b) Trattandosi di nominare i membri della commissione della gestione (trattanda n. 6) il capogruppo __________ /Indipendenti (in seguito: __________), __________, ha proposto a nome del suo gruppo egli stesso e __________, presidente del Legislativo. A questo punto il sindaco ha eccepito l'incompatibilità di __________ ad occupare quella carica, essendo egli già membro della commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile. Dopo una sospensione della seduta, il gruppo __________ ha riconfermato la proposta di __________. __________, membro del detto gruppo, ha a questo punto proposto __________, parimenti facente parte del gruppo __________. Messe ai voti le due proposte, il candidato __________ ha raccolto 11 voti, il candidato __________ 14, per cui é stato dichiarato eletto quest'ultimo.
c) Trattandosi di nominare i membri del consiglio consortile delegati dal comune nel consorzio centro sociale per anziani della __________ (trattanda. n. 7) il gruppo __________, per il tramite del capogruppo __________, ha proposto a membri __________ e __________ ed a supplenti __________ ed __________. Quest'ultimo si é tuttavia autoproposto quale membro e non quale supplente. Ai voti la proposta __________ ha raccolto 6 voti favorevoli, mentre quella di __________ 13, per cui quest'ultimo é stato dichiarato eletto quale membro. Il capogruppo __________ ha di conseguenza notificato che quale seconda supplente veniva designata __________.
B. __________, __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato le menzionate nomine con ricorso 12 giugno 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarle per disattenzione dell'art. 73 LOC. Con risoluzione 28 agosto 1996 il Governo ha accolto il gravame a motivo di evidente disattenzione dell'art. 73 cpv. 6 LOC, applicabile anche all'elezione da parte dei consigli comunali dei membri dei consigli consortili attraverso l'art. 15 cpv. 2 LCCom, secondo cui i membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi. Il Consiglio di Stato ha dunque annullato le deliberazioni impugnate. Esso non si é tuttavia premurato né di sentire __________, né di trasmettergli copia della risoluzione.
C. a) Venuto a conoscenza dell'esistenza della predetta risoluzione, con scritto 9 settembre 1996 __________ ha sollecitato al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato la trasmissione del ricorso, delle relative risposte e della decisione medesima. Richiesta che é tuttavia stata respinta attraverso il seguente scritto, datato 13 settembre 1996, del capo del servizio citato:
"...
Egregio signor __________,
Con riferimento ed in risposta al suo scritto del 9 settembre 1996 con la presente le comunichiamo e precisiamo quanto segue:
Il Consiglio di Stato con ris. gov. no. 4235 del 28 agosto 1996 ha accolto il ricorso presentato con atto 12 giugno 1996 da __________, contro la designazione da parte del Consiglio comunale di __________, nella seduta del 3 giugno 1996, della sua persona quale rappresentante in seno alla Commissione della gestione del Comune ed in seno al Consiglio consortile del Centro sociale della __________.
A giudizio dello scrivente servizio, in applicazione dell'art. 46 LPAmm, parti strettamente in causa nella suddetta vertenza sono, oltre ai citati ricorrenti, l'autorità comunale ed il presidente del legislativo, quest'ultimo in qualità di rappresentante dell'organo comunale che ha adottato le impugnate decisioni.
Di conseguenza, l'intimazione del ricorso per la presentazione delle osservazioni, nonché la successiva notifica della decisione governativa, è stata fatta unicamente alle parti strettamente interessate.
Spettava poi a queste ultime, in particolare in questo caso il presidente del legislativo, dare la dovuta informazione a lei ed alle altre persone toccate.
Dal suo scritto 9 settembre 1996 risulta comunque che lei è stato informato su quanto deciso dal Consiglio di Stato, e quindi vi sono fondate ragioni per ritenere che le osservazioni presentate dalle singole parti, e contenute nella suddetta risoluzione, nonché le motivazioni a fondamento della stessa, le siano note.
Quindi non risulterebbe comunque necessario trasmetterle quanto da lei richiesto.
Non da ultimo va messo in evidenza come, anche in presenza di vizi nell'ambito della notifica di atti giudiziari, il Tribunale cantonale amministrativo abbia stabilito che, giusta l'art. 46 LPAmm, lex specialis rispetto alle norme del CPCT sulla notifica degli atti giudiziari, l'intimazione irrita o comunque mancante di una decisione permette al suo destinatario di impugnarla entro 15 giorni dal momento in cui ne ha avuto altrimenti conoscenza (RDAT 1986 no. 26).
Con quanto qui sopra osservato riteniamo di aver così evase le richieste formulate nel suo scritto 9 settembre 1996. "
b) Con ricorso 16 settembre 1996 __________ ha impugnato davanti a questo Tribunale tanto la risoluzione 28 agosto 1996 che la decisione 13 settembre 1996 del servizio dei ricorsi, chiedendo che gli fossero intimati il ricorso, le relative risposte nonché la risoluzione 28 agosto 1996.
c) Il Consiglio di Stato, __________, __________ ed __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di __________ ha rinviato alle osservazioni presentate davanti all'istanza ricorsuale inferiore, ove chiedeva l'evasione del ricorso a norma di legge.
d) In sede di risposta __________ ha domandato che al ricorso venisse tolto l'effetto sospensivo: questa richiesta, votata all'insuccesso - il suo accoglimento permetterebbe infatti al consiglio comunale di __________ di sostituire il ricorrente nelle cariche cui era precedentemente stato eletto senza sapere se l'annullamento della sua elezione sia legittimo e dunque, in definitiva, se dette cariche siano effettivamente vacanti - viene superata dall'evasione nel merito del gravame.
e) Con decreto 21 ottobre 1996 il Presidente del Tribunale ha intimato all'insorgente copia del ricorso inoltrato il 12 giugno 1996 al Consiglio di Stato da __________, le risposte presentate in quella sede e la risoluzione governativa 28 agosto 1996, fissandogli un termine di 15 giorni per completare la motivazione e le domande ricorsuali.
f) Con memoria 30 ottobre 1996 __________ ha sollecitato l'annullamento dell'anzidetta risoluzione governativa e la conseguente conferma delle deliberazioni 3 giugno 1996 mediante le quali il consiglio comunale di __________ lo aveva nominato membro della commissione della gestione e delegato del comune in seno al consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani della . Il ricorrente chiede anzitutto che le osservazioni presentate da __________ in veste di presidente del Legislativo siano stralciate dagli atti, essendo parte in causa ed inoltre membro della commissione amministratrice del. Egli afferma di essere stato designato all'interno del gruppo per ricoprire le menzionate cariche: indicazione che non é però stata seguita dal capogruppo.
g) Chiamati a prendere posizione sulla completazione del ricorso il Consiglio di Stato, __________, __________ ed __________ hanno sollecitato la sua reiezione. Il municipio di __________ non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso, così come la relativa completazione, sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Le osservazioni di __________ vengono prese in considerazione nella sua veste di presidente del Legislativo solo nella misura in cui concernono l'elezione dei membri del consiglio consortile; per quanto interessa invece la nomina di un membro della commissione della gestione il predetto viene infatti considerato alla stregua di parte e le sue osservazioni sono pertanto ricevibili solo a quest'ultimo titolo.
2.1. Il ricorrente ha chiesto in primo luogo al Tribunale di obbligare il Consiglio di Stato ad intimargli il ricorso 12 giugno 1996 di __________, le relative risposte ed infine la risoluzione 28 agosto 1996 con cui il Consiglio di Stato medesimo aveva annullato la sua nomina in seno alla commissione della gestione e quale membro del consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani della __________. Atti dei quali l'insorgente aveva sollecitato invano la notifica al servizio dei ricorsi del Governo con lettera del 9 settembre 1996, tosto avuto conoscenza del giudicato in parola. A ragione.
2.2. Giusta l'art. 49 cpv. 1 PAmm, se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata ed a eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta. Per l'art. 26 cpv. 1 PAmm invece ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata aIle parti ed all'autorità che ha giudicato.
2.3. La PAmm non fornisce la definizione di parte: concetto cui deve tuttavia necessariamente fare ampio ricorso (si vedano, oltre all'appena menzionato art. 26 cpv. 1, gli art. 2, 8 cpv. 1, 15 cpv. 1 e 3, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 19 cpv. 1, 20 cpv. 1 e 6, 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 25 cpv. 1 e 2, 31 cpv. 1, 32 cpv. 5, 35 lett. a, 37 cpv. 2, 40, 46 cpv. 1, 52, 71 lett. b, 72, 78, 80 cpv. 3). La carenza é - invero - di rilievo, se si tien conto che l'esercizio od anche solo la titolarità dei diritti assicurati dalla procedura amministrativa sono limitati alle persone cui spetta la qualità di parte (Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Oeffentliches Prozessrecht, N. 577 e 829; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 110; Knapp, Précis de droit administratif, N. 628bis). In un procedimento amministrativo deve ad ogni buono conto essere per lo meno considerato parte chi ha il diritto di ricorrere contro la decisione che l'autorità emetterà a conclusione del procedimento amministrativo stesso. Per la determinazione della qualità di parte assume dunque un ruolo decisivo la definizione della legittimazione a ricorrere (Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 838 seg., il quale critica quanto dispone a livello federale l'art. 6 PA; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, op. cit., N. 828; Kölz/Häner, op. cit., N. 109): presupposto che, nell'ordinamento procedurale amministrativo generale ticinese, é regolamentato all'art. 43 PAmm, giusta il quale hanno qualità per interporre ricorso le persone o gli enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata (cfr. sul concetto di legittimo interesse RDAT I-1993 N. 22 consid. 1.2. e rinvii). Per quanto concerne più specificatamente lo scambio di allegati in ambito contenzioso il Tribunale aveva già avuto modo di spiegare che l'art. 49 cpv. 1 PAmm accomuna sotto la generica voce di "interessati" tanto le parti (nel senso appena descritto) quanto gli interessati in senso stretto (cfr. STA inedita 28 dicembre 1992 in re __________ e llcc, consid. 5, e la distinzione operata dal corrispondente art. 57 cpv. 1 PA; inoltre, sul concetto di interessati, Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 850 seg.; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, op. cit., N. 1085).
2.4. E' indubbio che ad __________ spettasse il ruolo di parte nella procedura ricorsuale introdotta dinanzi al Governo da __________. Costoro contestavano infatti la sua nomina in seno alla commissione della gestione ed al consiglio consortile del consorzio centro sociale per anziani della __________ per cui la decisione che il Consiglio di Stato avrebbe emesso in evasione del ricorso era suscettibile di pregiudicare direttamente i suoi personali interessi, e segnatamente di privarlo delle prerogative (e relativi oneri) che il Legislativo comunale gli aveva conferito nella seduta del 3 giugno 1996: da ciò il suo diritto di impugnare un eventuale giudizio che gli fosse stato sfavorevole (come si é del resto avverato).
Il Consiglio di Stato avrebbe di conseguenza dovuto intimare copia del gravame 12 giugno 1996 inoltrato da __________ anche ad __________, fissargli un termine per presentare una risposta, trasmettergli copia delle risposte presentate dalle altri parti ed infine notificargli copia della risoluzione 28 agosto 1996. Omettendo quegli atti il Governo ha indubitabilmente violato il diritto (art. 61 PAmm): in particolare gli art. 49 cpv. 1 e 26 cpv. 1 PAmm.
2.5. Per rimediare all'appena menzionata illegalità, con decreto 21 ottobre 1996 il Presidente del Tribunale ha intimato all'insorgente copia del ricorso inoltrato il 12 giugno 1996 al Consiglio di Stato da __________, le risposte presentate in quella sede e la risoluzione governativa 28 agosto 1996, fissandogli in pari tempo un termine di 15 giorni per eventualmente completare la motivazione e le domande ricorsuali, fino a quel momento limitate alla richiesta di intimazione del giudizio governativo e delle memorie che l'avevano preceduto. Al ricorrente spettava infatti il diritto di decidere, nel termine di 15 giorni da quando gli erano stati intimati quei documenti, se inoltrare o meno ricorso innanzi a questo Tribunale contro la risoluzione 28 agosto 1996: contrariamente a quanto ha assunto il servizio dei ricorsi nella parte finale dello scritto 13 settembre 1996, con "conoscenza" della decisione ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 PAmm - che fa decorrere il termine di ricorso anche in assenza di intimazione - si deve intendere, nel caso in cui una parte abbia diritto di ricevere personalmente una decisione che non gli é però stata notificata, l'intimazione posteriore della decisione a questa parte dietro richiesta della (parte) stessa formulata in ossequio al principio della buona fede, ovvero non appena la parte sia venuta a sapere dell'esistenza della decisione. Non basta infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per potersi determinare se impugnarla o meno: a questo scopo é invece essenziale poter disporre anche delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (STA inedite 25 luglio 1995 in re Parma, consid. 3.1.; 20 settembre 1993 in re Mossi & Cie. SA, consid. 1.2.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32 N. 1.6.). E' pertanto più che plausibile che l'insorgente non abbia contestato subito nel merito il giudizio governativo, di cui non conosceva il fondamento.
3.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LOC nelle commissioni del consiglio comunale devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio. I membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale (art. 73 cpv. 6 LOC). L'art. 73 LOC si applica, per analogia, anche all'elezione dei membri del consiglio consortile di un consorzio di comuni da parte del consiglio comunale (art. 15 cpv. 2 LCCom).
3.3. La nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri di una commissione e dei membri del consiglio consortile avviene dunque, in principio, senza votazione (art. 73 cpv. 6 1.a frase LOC; rapporto della commissione della legislazione del 14 gennaio 1987, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1820; cfr. inoltre, relativamente all'art. 56 LOC 1950, RDAT 1976 N. 10, pag. 8; 1981 N. 125, pag. 44; STA inedita 15.12.1986 in re __________ e llcc, consid. B). La designazione di detti membri spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su questo oggetto, nel prendere atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione da parte del consiglio comunale é necessaria solo quando il numero dei membri designati (dai gruppi) differisca da quello dei seggi (art. 73 cpv. 6 2.a frase LOC).
4.2. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, questo modo di procedere é illegale. Il Presidente del Legislativo avrebbe infatti dovuto limitarsi a prendere atto della scelta del gruppo __________ e dichiarare eletto il consigliere comunale __________, come dispone l'art. 73 cpv. 6 1.a frase LOC. La proposta di __________ doveva infatti essere considerata come non ricevibile, i singoli consiglieri comunali non essendo abilitati a proporre membri in seno alle commissioni. La votazione che il consiglio comunale é stato chiamato ad effettuare era pertanto illegittima: ben ha quindi fatto il Consiglio di Stato ad annullarla.
4.3. La circostanza secondo cui il sindaco avesse preliminarmente eccepito l'incompatibilità di __________ ad occupare quella carica, essendo egli già membro della commissione amministratrice dell'azienda acqua potabile, non permette di mutare la soluzione anzidetta. Dovesse realizzarsi una simile eventualità - non é infatti necessario risolvere quel quesito ai fini del presente giudizio, ove é in discussione il solo annullamento della nomina di __________
5.2. Anche su questo oggetto valgono le considerazioni svolte sub 4.2. che precede. Il Legislativo non doveva essere chiamato a votare, poiché il Presidente del consiglio comunale non doveva dare alcun seguito alle rivendicazioni sottopostegli dal qui ricorrente. Le persone designate dal capogruppo __________, tra cui il qui ricorrente, dovevano pertanto essere dichiarate elette nelle funzioni loro assegnate come da annuncio del capogruppo stesso. Anche su questo oggetto la decisione del Governo di annullare la deliberazione del Legislativo appare corretta.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto. Invano il ricorrente rimprovera al capogruppo __________ di aver notificato dei nominativi non rispondenti alle scelte operate in seno al gruppo. Quest'affermazione non può infatti corrispondere al vero, già per il fatto che i ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato, che hanno contestato la sua nomina, sono 5 consiglieri comunali del gruppo __________ (rispetto ad un gruppo di 7 membri).
La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente, soccombente (art. 28 PAmm). Il Consiglio di Stato ha tuttavia violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di offrirgli la possibilità di presentare delle osservazioni sul ricorso di __________ e di intimargli il giudizio emesso in esito al detto ricorso. Nella fissazione della tassa il Tribunale tiene pertanto nella debita considerazione il fatto che __________ ha dovuto insorgere fin davanti allo stesso per potere conseguire il rispetto di quel diritto e che il suo gravame appare dunque, sotto questo aspetto, legittimo e fondato.
Per questi motivi,
visti gli art. 73, 208, 209 LOC, 15 LCCom, 18, 26, 28, 46, 49 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 100.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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