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Numero d'incarto:
52.1996.213
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00213
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4643) con cui il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 29 dicembre 1995 degli insorgenti
avverso la deliberazione 14 dicembre 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di
__________ ha accolto il messaggio 25 novembre 1995 proponente l'approvazione
dei conti consuntivi concernenti la costruzione detta "__________";
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
3 ottobre 1996 del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di __________;
- 30
settembre 1996 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale
di __________ é stata convocata in seduta straordinaria il giorno 14 dicembre
1995 per deliberare, tra l'altro, sui conti consuntivi concernenti la
costruzione intrapresa dalla parrocchia al mapp. , detta
"". Il relativo messaggio del Consiglio parrocchiale, del
25 novembre 1995, indicava - in tutto e per tutto - che i costi di costruzione
erano assommati a fr. 6'237'000.--, a fronte di un credito complessivo concesso
dall'assemblea (alle date 2 luglio 1987 e 11 marzo 1991) di fr. 6'900'000.--.
Motivo per il quale la costruzione era stata portata a termine conseguendo un
risparmio di fr. 663'000.--.
b) Con scritto 5 dicembre 1995 __________ e __________ hanno
chiesto al Consiglio parrocchiale di indicare loro dove potevano esaminare i
giustificativi concernenti la detta trattanda. Dal verbale dell'assemblea -
tenutasi, come detto, il 14 dicembre successivo - risulta inoltre che
__________ ha chiesto "spiegazioni sui conti preventivati",
ricevendo risposta dal Presidente del Consiglio parrocchiale, e che il
messaggio ha raccolto 13 voti favorevoli, 4 i contrari e 7 gli astenuti (i
membri del Consiglio parrocchiale). Con lettera del 14 dicembre stesso
__________ e __________ hanno lamentato di avere ricevuto una insufficiente
informazione in merito alla detta trattanda vuoi attraverso il messaggio 25
novembre 1995, distribuito in occasione dell'assemblea, vuoi attraverso le
risposte ricevute in occasione dell'assemblea medesima, motivo per cui
chiedevano di potere visionare in dettaglio i conti, riservandosi di inoltrare
ricorso contro gli stessi nel caso in cui non avessero ricevuto una risposta
entro 7 giorni.
B. a) Il 29 dicembre 1995
__________ e __________ hanno impugnato la deliberazione assembleare 14
dicembre 1995. Dopo aver sollevato svariate censure di merito - costi di
costruzione maggiori rispetto a quanto preventivato, esecuzione in parte divergente
dai progetti iniziali, ritardi nella consegna dell'opera, difformità tra il
costo dell'opera indicato nel messaggio 25 novembre 1995 rispetto a quello
indicato nel consuntivo 1994 ed a quello di cui alla relazione distribuita in
occasione dell'assemblea dell'8 marzo 1995 - i ricorrenti, dichiarando di non
avere ricevuto una risposta ai loro scritti 5 e 14 dicembre 1995 e di non
essere stati soddisfatti dalle risposte di ricevute nel corso dell'assemblea,
hanno sollecitato l'annullamento della deliberazione assembleare su questo
oggetto ed hanno nel contempo chiesto di essere autorizzati a consultare gli
atti relativi alla costruzione in parola.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Più precisamente, applicando per
analogia l'art. 19 LLCC, il Governo ha considerato che l'esame dei conti
consuntivi del __________ esulava dalla sua competenza, trattandosi di
prerogativa dell'Ordinario. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato
irricevibile il gravame, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti
alla __________ vescovile per l'approvazione dei menzionati conti consuntivi.
C. Con impugnativa 20 settembre
1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la
risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento
insieme ai conti consuntivi del "__________". Essi sostengono in
primo luogo la competenza del Governo di verificare detti conti; ribadiscono e
sviluppano indi, nel merito, le motivazioni già sostenute innanzi a quest'ultima
autorità, rinunciando tuttavia alla richiesta di autorizzazione all'esame dei
conti.
Il consiglio parrocchiale ed il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, così come __________
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2
LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei
ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio
della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia, non potendo valere
- al riguardo - il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC al quale ha fatto capo
il Consiglio di Stato per determinare la legittimazione dei ricorrenti, poiché
limitato alla competenza delle autorità di ricorso). L'impugnativa é dunque
ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il Consiglio di Stato
ha dedotto dall'art. 19 LLCC, applicato per analogia, la sua incompetenza a
decidere il gravame dei coniugi , volto a censurare i conti
consuntivi del "". La tesi esposta dal Consiglio di Stato
non può essere tutelata per i motivi che seguono.
2.2. Giusta l'art. 18 LLCC sono di competenza dell'assemblea
parrocchiale: la nomina del parroco o vice-parroco (lett. a), la nomina del
Consiglio parrocchiale (lett. b), l'alienazione o commutazione di beni stabili
appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali (lett. c), le
deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite; a contrarre debiti od
altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o
vice-parrocchiali (lett. d), l'esame e l'approvazione annuale dei conti della
parrocchia (lett. e). Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) sono nulle
senza il consenso dell'Ordinario (art. 18 § 2 LLCC). Dispone inoltre l'art. 19
LLCC che i conti della parrocchia devono essere trasmessi, anno per anno,
all'Ordinario per approvazione.
2.3. L'organizzazione parrocchiale, sebbene ricalchi nelle
sue grandi linee quella comunale (sancita dalla LOC del 1854), ne differisce su
alcuni aspetti sostanziali. Tra questi, oltre alla sua maggior semplicità, la
riduzione al minimo delle competenze dell'assemblea, come si desume
dall'enumerazione delle competenze affidate alla stessa dall'art. 18 LLCC:
organo preminente della corporazione parrocchiale é infatti il Consiglio
parrocchiale (Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino,
2.a edizione, 1924, pag. 69 e rinvii; Lepori, Diritto costituzionale ticinese,
1988, pag. 237, N. 40). A tal punto che, secondo il Maspoli, "neppure
le spese straordinarie parrocchiali abbisognano del consenso dell'assemblea,
quando non coinvolgano una creazione di debito a carico del beni parrocchiali o
vice-parrocchiali od un aggravio per i parrocchiani o per il comune"
(op. cit., pag. 71): per questo autore l'art. 49 RLLCC, secondo cui il
Consiglio parrocchiale non potrà risolvere nessuna spesa straordinaria che
ecceda i fr. 50.-- senza il consenso dell'assemblea, può trovare applicazione
solo quando il Consiglio parrocchiale non avesse mezzi a disposizione per
effettuare quella spesa e dovesse pertanto far fronte alla stessa chiedendo poi
i soldi vuoi al comune vuoi ai parrocchiani mediante il prelievo dell'imposta
parrocchiale (op. cit., pag. 69).
2.4. Dal momento che la costruzione del
"__________" costituisce una spesa straordinaria, accompagnata dalla
contrazione di un consistente debito garantito da ipoteche a carico di beni parrocchiali,
l'approvazione del consuntivo di spesa ricade senz'altro nelle competenze
dell'assemblea giusta l'art. 18 lett. d LLCC. La relativa deliberazione
assembleare non costituisce invece un'approvazione annuale dei conti giusta
l'art. 18 lett. e LLCC. Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, dopo l'avallo assembleare quel consuntivo non
deve dunque ulteriormente sottostare ad esame ed approvazione da parte
dell'Ordinario in applicazione dell'art. 19 LLCC, il quale prevede quella
procedura per i soli conti annuali (più precisamente trattasi dei consuntivi,
la LLCC non prevedendo infatti l'obbligo di far approvare dall'assemblea il
conto di previsione). Nemmeno il riconoscimento di simile necessità - ovvero
l'assimilazione dell'approvazione di una spesa straordinaria implicante la contrazione
di debiti a quella dei conti - escluderebbe tuttavia la competenza delle
autorità civili a dirimere la vertenza. Come aveva infatti già avuto modo di
spiegare in maniera compiuta nella sentenza 6 ottobre 1927 la Commissione
dell'amministrativo, chiamata a statuire su di un ricorso del Consiglio parrocchiale
di , che lamentava un'identica interpretazione degli art. 18 e 19
LLCC da parte del Consiglio di Stato, dette norme si limitano a designare le
autorità competenti per l'approvazione dei conti parrocchiali, ma non danno
alcuna indicazione sul modo per eliminare eventuali contestazioni che dovessero
sorgere attorno agli stessi. A questo scopo bisogna invece riferirsi all'art.
28 LLCC, secondo il cui capoverso 1 le contestazioni relative all'esercizio di
voto nelle assemblee parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta, alla nomina
del Consiglio parrocchiale e alle loro deliberazioni saranno
decise dal Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla procedura per le
cause amministrative (nel 1927 dal Commissario di distretto, con facoltà di
appello al Governo, secondo le norme stabilite per le cause dell'amministrativo
non contenzioso), mentre che - per il capoverso 3 della stessa disposizione -
(solo) le contestazioni relative all'esercizio del culto sono di competenza dell'Ordinario.
Dopo aver riferito sulla volontà del legislatore ed essersi appoggiata alla
dottrina (E. Maspoli, po. cit., pag. 164), la Commissione ha tassativamente
concluso che "risulta chiaro ed indiscutibile il concetto che in
materia di approvazione di conti, coi quali nulla ha a che vedere quanto spetta
più precisamente all'esercizio del culto, é e non può essere che l'autorità
civile quella che deve pronunciare l'ultimo giudizio" agente in veste
di giudice amministrativo. La Commissione ne ha dedotto che il Consiglio di
Stato "sia andato troppo oltre, abbia rinunciato a delle competenze
proprie per consentirle invece all'Ordinario diocesano, quando gli ha
attribuito il diritto di sindacare i conti della parrocchia come giudice
inappellabile piuttosto che come parte ed amministratore egli stesso, le cui
opinioni possono e debbono sindacarsi - in questa materia che attiene al
diritto civile e nulla ha a che vedere coll'esercizio del culto - da una
autorità civile" (cfr. sentenza citata, pubbl. in appendice a RVGC,
sessione ordinaria autunnale 1927, N. 510, cui il Tribunale rinvia anche quo
alle doviziose motivazioni della conclusione ed all'estesa citazione dei
materiali legislativi). Alla detta logica, incontrovertibile conclusione si
addiviene pure facendo capo all'interpretazione dell'art. 28 LLCC affacciata da
__________ relativamente all'affermazione della competenza del Tribunale
amministrativo a conoscere in seconda istanza contestazioni su tale oggetto
(op. cit., pag. 245, N. 43). Né, del resto, nelle proprie osservazioni al
ricorso la Curia vescovile ha rivendicato la competenza ad occuparsi a titolo
esclusivo dell'approvazione dei conti consuntivi riferiti al
"" rispettivamente di liti vertenti attorno agli stessi,
limitandosi a postulare la reiezione del gravame.
2.5. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha però omesso di
considerare che la deliberazione assembleare 14 dicembre 1995 sottostà al
consenso dell'Ordinario in applicazione - questa
volta - dell'art. 18 § 2 LLCC, pena la sua nullità: consenso che nella
fattispecie, assume i connotati di una ratifica. Ma nemmeno questa
irrinunciabile necessità può pregiudicare la competenza delle autorità civili
di conoscere le contestazione vertenti attorno alla stessa, dovendosi applicare
anche a questo riguardo gli insegnamenti poco sopra sviluppati concernenti i
conti consuntivi parrocchiali: la deliberazione assembleare in esame impugnata
non concerne infatti di tutta evidenza il culto, bensì ha carattere squisitamente
amministrativo, economico e contabile.
-
Negando indebitamente la
propria competenza ed esaminare nel merito le censure mosse dai coniugi
__________ avverso i conti consuntivi del "__________" il Consiglio
di Stato ha dunque violato il diritto (art. 61 PAmm), più precisamente l'art.
28 cpv. 1 LLCC. La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già
sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato
affinché entri nel merito del ricorso 29 dicembre 1995.
-
Poiché la parrocchia non é
intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere
dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. La risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4643) del Consiglio di
Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché
entri nel merito del ricorso 29 dicembre 1995 di __________ e __________
avverso la deliberazione 14 dicembre 1995 con cui l'assemblea parrocchiale di
__________ ha approvato i conti consuntivi del "__________".
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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