AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.214
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00214
Lugano 10 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 1996 di
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 4 settembre 1996 (no. 4495) del Consiglio di Stato che ha annullato la risoluzione 17 maggio 1995, con cui il municipio di __________ ha imposto alla ricorrente il pagamento di un importo pari ad almeno il 5% di quanto fatturato dal 1987 alla __________ per la fornitura di energia, limitatamente al dispositivo no. 2 (assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
29 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Rifacendosi agli art. 3a e 4 della Legge istituente l'Azienda Elettrica Ticinese (LAET), nonché all'art. 35a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), con decisione 17 maggio 1995 il municipio di __________ ha imposto __________ il versamento di un importo pari ad almeno il 5% di quanto annualmente fatturato alla __________ di __________ per le forniture di energia elettrica effettuate a partire dal 1987.
L'esecutivo di __________ ha giustificato tale richiesta asserendo che con la fornitura diretta di energia alla , l' ha di fatto intaccato il diritto di privativa del Comune nel campo della distribuzione di energia elettrica sul proprio comprensorio, senza tuttavia versare a quest'ultimo alcun indennizzo.
B. Contro la predetta risoluzione municipale, l'__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato.
Con decisione 4 settembre 1996, il Governo, accogliendo il gravame, ha annullato il citato ordine.
L'Esecutivo cantonale ha in sintesi concluso che la pretesa avanzata dal municipio di __________ nei confronti dell'__________ è priva di ogni base legale, sia a livello cantonale che a livello federale, e che quindi la stessa in quanto arbitraria va annullata. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, né l'art. 3a lett. b) __________, né l'art. 35a LMSP, né tantomeno l'art. 46 cpv. 3 della Legge federale sugli impianti elettrici (LIE) danno diritto all'imposizione di un contributo quale quello richiesto dal municipio.
Il Governo, visto l'esito del gravame, ha posto a carico del municipio di __________ la tassa di giustizia di fr. 500.--, condannando quest'ultimo a rifondere alla ricorrente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
C. L'__________ è insorta con ricorso 23 settembre 1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando l'adeguatezza delle ripetibili assegnate.
L'insorgente chiede che le stesse gli vengano confacentemente aumentate, lasciando comunque imprecisato l'esatto importo della propria pretesa, e protesta tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
Sostiene in sintesi che l'indennità per ripetibili riconosciutale dal Consiglio di Stato è manifestamente arbitraria, in quanto non tiene minimamente conto dell'elevato valore di causa, né del tempo impiegato dal patrocinatore per esaminare gli atti e per redigere gli allegati di ricorso e di replica.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il municipio di __________ adducendo delle motivazioni che saranno se del caso riprese qui di seguito.
Dal canto suo il Consiglio di Stato, vista la natura della contestazione in oggetto, si astiene dal formulare osservazioni e si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente è pacifica (art. 43 PAmm).
1.2. Secondo il municipio di __________ il gravame va dichiarato irricevibile, avendo la ricorrente omesso di sufficientemente specificare la propria domanda di giudizio.
Richiamandosi a quanto disposto dall'art. 165 lett. g) CPC, il municipio afferma infatti che nell'appello contro spese e ripetibili, si deve esprimere la somma della riduzione o dell'aumento postulato.
La censura va respinta.
Contrariamente a quanto afferma il resistente, l'art. 165 lett. g) CPC non trova alcuna applicazione al caso concreto, trattandosi di una norma che disciplina unicamente le procedure rette dalla predetta legge e non di una regola processuale di carattere ge-nerale. Di conseguenza la giurisprudenza, a cui fa riferimento il municipio di __________, secondo cui l'appello contro l'assegnazione delle ripetibili deve esprimere la somma della riduzione o dell'aumento postulato, concerne unicamente il diritto processuale civile, ma non quello amministrativo.
Per quanto concerne il presente ambito, nella misura in cui la ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto no. 2 del dispositivo, relativo all'assegnazione delle ripetibili, il gravame risulta senz'altro ricevibile, visto che tale domanda di giudizio appare, da un punto di vista formale, formulata in modo corretto e sufficientemente preciso. È infatti del tutto chiara la volontà dell'insorgente di voler vedere modificata la decisione del Consiglio di Stato in punto all'assegnazione delle ripetibili. Il fatto che l'insorgente abbia omesso di indicare in cifre l'ammontare della propria pretesa, non pregiudica quindi la ricevibilità del gravame.
1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Nella commisurazione delle ripetibili si deve pure tenere conto dell'autorità che ha evaso la contestazione. Il fatto che il Consiglio di Stato statuisca in materia amministrativa quale prima istanza di ricorso, ben giustifica che le indennità di patrocinio vengano contenute entro certi limiti di ragionevolezza: in caso contrario si rischierebbe di far desistere le parti economicamente più deboli dall'accedere alla giustizia amministrativa di primo grado solo per timore delle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare da una eventuale soccombenza.
Preso atto della risposta del municipio di __________, è stata chiesta la facoltà di replicare.
Con ordinanza 12 settembre 1995, il Consiglio di Stato ha accolto tale istanza. Il patrocinatore della ricorrente ha quindi presentato un allegato di replica di 10 pagine.
La necessità di controbattere alle argomentazioni responsive del municipio era giustificata dal fatto che quest'ultimo solo nel corso della procedura ricorsuale ha invocato a fondamento della propria pretesa pecuniaria delle disposizioni della LIE, mai citate nella risoluzione impugnata.
Come accennato in narrativa, la vertenza sottoposta a giudizio del Consiglio di Stato concerneva una richiesta d'indennizzo vantata dal municipio di __________ nei confronti dell'__________. Secondo i dati forniti da quest'ultima nell'ambito del ricorso in oggetto, l'ammontare di tale pretesa, poteva essere prudenzialmente valutato in oltre 5 milioni di franchi.
Si tratta a non averne dubbio di un valore di causa estremamente elevato, che ha imposto al patrocinatore dell'insorgente di svolgere il proprio mandato con particolare scrupolo e diligenza al fine di convenientemente far fronte alla notevole responsabilità che comportava la trattazione del caso. Va inoltre rilevato che la particolarità e la complessità delle tematiche in discussione hanno sicuramente contribuito a rendere ancora più impegnativo il compito assunto dal legale dell'__________, anche se a tal proposito si deve pure ammettere che quest'ultimo è stato facilitato nella redazione degli allegati di causa dal fatto che egli ha potuto riprendere in larga misura le argomentazioni giuridiche già sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza del 22 aprile 1995, con la quale era stata evasa l'impugnativa presentata dal municipio di __________ contro la Legge sull'energia del cantone Ticino dell'8 febbraio 1994.
Nel loro complesso gli allegati processuali della ricorrente appaiono ben strutturati e motivati, precisi e privi di inutili ripetizioni o divagazioni.
Si deve dunque ammettere che da parte sua il patrocinatore dell'__________ ha svolto in maniera del tutto corretta e coscienziosa il mandato affidatogli, sviluppando nei propri scritti di causa quelle argomentazioni giuridiche che il Governo ha poi in sostanza ripreso nella propria decisione del 4 settembre 1996 per accogliere integralmente il gravame in parola.
4.2. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, nel caso di specie non si giustifica che per la determinazione delle ripetibili si faccia riferimento esclusivamente all'assai elevato valore di causa.
L'evidente sproporzione esistente tra quest'ultimo fattore e l'impegno di tempo e di energie che lo svolgimento del mandato ha richiesto, impongono per contro che le ripetibili da assegnare alla parte vincente vengano calcolate in applicazione dei principi enunciati dall'art. 11 cpv. 1 TOA, il quale prescrive che nelle pratiche di valore elevato, ma che hanno richiesto un impegno limitato, e nei casi di valore determinato, in cui le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco non giustificano l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore, la remunerazione del patrocinatore va determinata tenendo conto sia delle tariffa secondo valore stabilita dall'art. 9 TOA, sia della tariffa secondo dispendio di tempo stabilita dall'art. 10 TOA, secondo la formula sviluppata dalla prassi:
2 x OV x OT
O = -----------------------
OV + OT
dove O è l'onorario totale, OV l'onorario secondo valore e OT l'onorario in base al dispendio di tempo .
L'art. 11 TOA trova applicazione anche nelle pratiche amministrative (art. 26 TOA), ritenuto comunque che per le stesse vale il principio secondo il quale in caso di ricorso l'onorario dovuto va dal 20% al 70% dell'onorario calcolato secondo i predetti principi.
4.3. In considerazione di quanto esposto al considerando no. 2, questo Tribunale ritiene di dover stabilire l'indennità di patrocinio a favore della ricorrente, applicando al caso concreto i parametri di calcolo minimi previsti dalla TOA e tenendo conto di un dispendio di tempo di all'incirca 2 ½ giornate lavorative - pari a 20 ore - da parte dell'avv. __________ per svolgere diligentemente il mandato affidatogli. Per queste ragioni, considerato che la ricorrente è stata assistita da un legale iscritto all'ordine degli avvocati, si giustifica di far capo alla tariffa oraria prevista dall'art. 10 cpv. 1 TOA, attualmente di fr. 200.-- l'ora.
Il valore di causa, come indicato dalla medesima ricorrente, va invece stabilito in all'incirca 5,1 milioni di franchi.
Ora, applicando alla fattispecie in esame la formula sopra citata e considerando che per la determinazione della remunerazione ad valorem si deve tenere conto del 3% del valore di causa sopra citato (art. 9 TOA), si giunge ad ottenere un importo totale (O) di circa fr. 8'000.--.
Tenuto comunque conto di quanto prescritto dall'art. 29 cpv. 1 TOA e applicando prudenzialmente al predetto importo una percentuale del 20%, si ottiene la somma di fr. 1'600.--, alla quale vanno aggiunti ulteriori fr. 200.-- per le spese vive di patrocinio.
Si ottiene così l'importo totale di fr. 1'800.--, che - benché calcolato applicando per analogia le disposizioni della TOA - non costituisce il pieno onorario a cui ha diritto il patrocinatore della ricorrente, ma unicamente un adeguato indennizzo per le spese di prima istanza che quest'ultima ha dovuto sostenere per far tutelare le proprie ragioni da un legale nel procedimento amministrativo dipendente dal ricorso inoltrato avverso la risoluzione 17 maggio 1995 del municipio di __________.
4.4. Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque accolto nel senso che, l'indennità per ripetibili assegnata all'insorgente dal Governo ticinese nella decisione qui impugnata deve essere aumentata a fr. 1'800.--.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 28, 31 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo no. 2 della risoluzione 4 settembre 1996,(no. 4495) del Consiglio di Stato è modificato come segue:
"2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del Comune di __________, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.-- (milleottocento) a titolo di ripetibili."
La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.-- vanno integralmente poste a carico del comune di __________, il quale rifonderà all'insorgente fr. 300.-- per ripetibili sempre della presente sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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