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Numero d'incarto:
52.1996.217
Data decisione, Autorità:
21.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00217
Lugano
21 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 28 agosto 1996, no. 4238, del Consiglio di Stato che evade a sensi
dei considerandi l'impugnativa inoltrata da __________ avverso la risoluzione
- aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha assunto l'insorgente
quale autista presso __________
viste le risposte:
-
1° ottobre 1996 del municipio di
__________;
-
3 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
11 novembre 1996 di __________;
preso
atto dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria 10 ottobre 1996
inoltrata dall'insorgente,
viste
le osservazioni:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione pubblicata
sul FU del __________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico
concorso per l'assunzione di alcuni autisti presso __________ (__________). Fra
gli altri requisiti, il bando di concorso esigeva la cittadinanza svizzera o
quantomeno - per gli stranieri - il domicilio.
Alla gara hanno preso parte 101 postulanti. Fra questi il
ricorrente, cittadino italiano, residente in Svizzera da alcuni mesi e da poco
coniugato con una dipendente del comune.
Con decisione 1° aprile 1996 il municipio di __________ ha assunto
cinque autisti. Fra questi il ricorrente, al quale ha conferito un incarico per
funzione stabile.
B. Il 12 giugno 1996 il
consigliere comunale __________ ha interpellato per iscritto il municipio in
merito alla regolarità dell'assunzione del ricorrente.
Insoddisfatto delle spiegazioni ricevute dal municipale responsabile
in occasione della seduta del 1. luglio 1996 del consiglio comunale, l'8 di
quello stesso mese __________ ha impugnato la predetta risoluzione di
assunzione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per
inosservanza del requisito del domicilio, posto dal bando di concorso per i
candidati stranieri.
C. Con giudizio 28 agosto 1996
il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a' sensi dei considerandi, annullando
in pratica la decisione di assunzione.
Rilevata la tardività dell'impugnativa, il Governo è
nondimeno intervenuto quale autorità di vigilanza sui comuni a censurare il
provvedimento, ravvisandovi una chiara violazione del requisito del domicilio
posto dal bando di concorso per i concorrenti stranieri. Secondo il Consiglio
di Stato, tale requisito sarebbe stato da interpretare in conformità della
LDDS. Essendo il ricorrente soltanto dimorante (permesso B), il Governo ha
ritenuto che il municipio avesse manifestamente disatteso le condizioni del
concorso.
Il Consiglio di Stato ha omesso di coinvolgere il ricorrente
nel procedimento. Nè gli ha offerto la possibilità di difendersi, nè gli ha intimato
il giudizio con cui lo rimuoveva dall'incarico.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme alla risoluzione 12 settembre 1996 con
cui il municipio di __________ gli ha nel frattempo comunicato che il rapporto
di lavoro sarebbe venuto a cadere il 19 seguente.
Dopo aver rilevato di esser venuto a conoscenza della
decisione del Consiglio di Stato leggendo i quotidiani del 6 settembre 1996,
l'insorgente contesta recisamente l'interpretazione data dall'autorità
cantonale al requisito del domicilio posto dal bando di concorso per i
candidati stranieri. Determinante, a suo avviso, sarebbe il concetto di
domicilio sancito dall'art. 23 CC e non quello della LDDS.
__________ rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver crassamente
violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di dargli la possibilità di
esercitare i suoi diritti di difesa.
Ritiene infine che sopraggiungendo a distanza di mesi dalla
crescita in giudicato della decisione di assunzione, il giudizio governativo
pregiudichi in modo intollerabile il principio della sicurezza del diritto.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di
questo Tribunale.
__________, dal canto suo, rileva di non avere qualità di
parte, essendo il Consiglio di Stato intervenuto in veste di autorità di vigilanza
e non come istanza di ricorso.
F. Con istanza separata,
__________ ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, essendo rimasto senza lavoro, con la
moglie in congedo maternità non pagato, senza sostanza e senza altra fonte di entrate.
L'istanza è preavvisata favorevolmente tanto dal Consiglio di
Stato, quanto dal municipio.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 207 LOC. Certa è la legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal giudizio censurato (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo in quanto inoltrato entro quindici
giorni dal momento in cui l'insorgente ha avuto conoscenza del giudizio
governativo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
- 2.1. Il diritto di essere
sentito, discendente dall'art. 4 Cost., impone all'autorità di concedere a
chiunque la possibilità di far valere le proprie ragioni prima che questa
adotti un provvedimento a suo carico ( DTF 115 Ia 11, 113 Ia 288; Rhinow Krähenmann,
Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 81 B I, 82 B III). Questo
principio fondamentale dell'ordinamento giuridico è talmente noto che per
quanto occorre ai fini del presente giudizio non deve essere ulteriormente
illustrato.
2.2. In concreto, non v'è chi non veda come il giudizio abbia
crassamente violato tale diritto.
Intervenendo quale autorità di vigilanza ad annullare la
decisione con cui il municipio di __________ aveva assunto l'insorgente quale
autista presso __________, senza nemmeno offrirgli l'opportunità di prendere
posizione sul provvedimento che stava per adottare, il Governo ha disatteso in
modo inescusabile il suo diritto di difesa. Omettendo di notificargli la
decisione con cui lo rimuoveva dall'incarico, è poi incorso in un'ulteriore
violazione delle più elementari regole di procedura.
Siffatto modo di procedere è del tutto intollerabile e merita
di essere censurato. Già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato, siccome palesemente lesivo del diritto.
- La clamorosa violazione del
diritto di essere sentito posta in essere dal Consiglio di Stato non è comunque
l'unico motivo che giustifica l'annullamento del giudizio governativo
impugnato. L'esito non potrebbe in effetti essere diverso nemmeno nel caso in
cui il Governo avesse dato al ricorrente adeguate possibilità di difesa, poiché
in concreto non sono dati i presupposti per un intervento dell'autorità di
vigilanza.
L'art. 196 LOC non permette infatti al Consiglio di Stato di
intervenire in questa veste ogni qualvolta il comune adotti una decisione non
conforme al diritto. L'attribuzione di un simile potere all'autorità di
vigilanza pregiudicherebbe in misura inammissibile la sicurezza del diritto.
L'intervento censorio dell'autorità di vigilanza presuppone
una violazione qualificata del diritto (art. 196 lett. a LOC), oppure un
pregiudizio grave e manifesto per gli interessi del comune (art. 196 lett. b
LOC). Decisioni cresciute in giudicato possono quindi essere annullate solo nel
caso in cui violino chiare disposizioni di legge, disattendano norme essenziali
di procedura o compromettano palesemente l'interesse pubblico (DTF 110 Ib 40,
107 I a 35), rispettivamente quando siano dati i presupposti per una revoca (ZBl
1985, 205; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprecung, Erg. Bd. N.
145 B III).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'assunzione di un
concorrente straniero in possesso di un semplice permesso di dimora (permesso
B) disattendesse il requisito del domicilio posto dal bando di concorso per i
concorrenti stranieri e giustificasse un suo intervento ad annullare il
provvedimento d'assunzione da tempo cresciuto in giudicato.
Anche se sostenibile nell'ambito di un procedimento ricorsuale,
nel caso concreto, la tesi del Consiglio di Stato appare per contro del tutto
inidonea a suffragare un suo intervento censorio in veste di autorità di vigilanza.
La violazione che il Governo addebita al municipio di
__________ non è in effetti tale da giustificare una revoca del provvedimento
di assunzione. Anche volendo ammettere che sia riferita ad una chiara ed
indiscutibile clausola del bando di concorso, in nessun caso si può ritenere
che l'interesse ad una corretta applicazione del diritto oggettivo prevalga
sull'interesse del ricorrente alla sicurezza del diritto (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 41 B II; Rhinow Krähenmann, op. cit. N. 41
B II). Per quanto lesiva delle regole del concorso possa apparire, la decisione
di assunzione non comporta pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico. La
revoca del provvedimento pregiudica invece in modo intollerabile la fiducia
riposta dal ricorrente nella sua stabilità ed irrevocabilità.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto,
annullando il giudizio governativo in esame, siccome gravemente lesivo della
sicurezza del diritto.
- L'istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, preavvisata
favorevolmente dal municipio e dal Consiglio di Stato, va senz'altro accolta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Le spese di patrocinio sono invece poste a carico dello
Stato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 196, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 28 agosto 1996, no. 4238, è
annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Le spese di patrocinio del
ricorrente sono a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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