AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.217
Data decisione, Autorità: 21.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00217
Lugano 21 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 1996, no. 4238, del Consiglio di Stato che evade a sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata da __________ avverso la risoluzione
viste le risposte:
1° ottobre 1996 del municipio di __________;
3 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
11 novembre 1996 di __________;
preso atto dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria 10 ottobre 1996 inoltrata dall'insorgente,
viste le osservazioni:
16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
16 ottobre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione pubblicata sul FU del __________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di alcuni autisti presso __________ (__________). Fra gli altri requisiti, il bando di concorso esigeva la cittadinanza svizzera o quantomeno - per gli stranieri - il domicilio.
Alla gara hanno preso parte 101 postulanti. Fra questi il ricorrente, cittadino italiano, residente in Svizzera da alcuni mesi e da poco coniugato con una dipendente del comune.
Con decisione 1° aprile 1996 il municipio di __________ ha assunto cinque autisti. Fra questi il ricorrente, al quale ha conferito un incarico per funzione stabile.
B. Il 12 giugno 1996 il consigliere comunale __________ ha interpellato per iscritto il municipio in merito alla regolarità dell'assunzione del ricorrente.
Insoddisfatto delle spiegazioni ricevute dal municipale responsabile in occasione della seduta del 1. luglio 1996 del consiglio comunale, l'8 di quello stesso mese __________ ha impugnato la predetta risoluzione di assunzione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per inosservanza del requisito del domicilio, posto dal bando di concorso per i candidati stranieri.
C. Con giudizio 28 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a' sensi dei considerandi, annullando in pratica la decisione di assunzione.
Rilevata la tardività dell'impugnativa, il Governo è nondimeno intervenuto quale autorità di vigilanza sui comuni a censurare il provvedimento, ravvisandovi una chiara violazione del requisito del domicilio posto dal bando di concorso per i concorrenti stranieri. Secondo il Consiglio di Stato, tale requisito sarebbe stato da interpretare in conformità della LDDS. Essendo il ricorrente soltanto dimorante (permesso B), il Governo ha ritenuto che il municipio avesse manifestamente disatteso le condizioni del concorso.
Il Consiglio di Stato ha omesso di coinvolgere il ricorrente nel procedimento. Nè gli ha offerto la possibilità di difendersi, nè gli ha intimato il giudizio con cui lo rimuoveva dall'incarico.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla risoluzione 12 settembre 1996 con cui il municipio di __________ gli ha nel frattempo comunicato che il rapporto di lavoro sarebbe venuto a cadere il 19 seguente.
Dopo aver rilevato di esser venuto a conoscenza della decisione del Consiglio di Stato leggendo i quotidiani del 6 settembre 1996, l'insorgente contesta recisamente l'interpretazione data dall'autorità cantonale al requisito del domicilio posto dal bando di concorso per i candidati stranieri. Determinante, a suo avviso, sarebbe il concetto di domicilio sancito dall'art. 23 CC e non quello della LDDS.
__________ rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver crassamente violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di dargli la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa.
Ritiene infine che sopraggiungendo a distanza di mesi dalla crescita in giudicato della decisione di assunzione, il giudizio governativo pregiudichi in modo intollerabile il principio della sicurezza del diritto.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
__________, dal canto suo, rileva di non avere qualità di parte, essendo il Consiglio di Stato intervenuto in veste di autorità di vigilanza e non come istanza di ricorso.
F. Con istanza separata, __________ ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, essendo rimasto senza lavoro, con la moglie in congedo maternità non pagato, senza sostanza e senza altra fonte di entrate.
L'istanza è preavvisata favorevolmente tanto dal Consiglio di Stato, quanto dal municipio.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo in quanto inoltrato entro quindici giorni dal momento in cui l'insorgente ha avuto conoscenza del giudizio governativo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
2.2. In concreto, non v'è chi non veda come il giudizio abbia crassamente violato tale diritto.
Intervenendo quale autorità di vigilanza ad annullare la decisione con cui il municipio di __________ aveva assunto l'insorgente quale autista presso __________, senza nemmeno offrirgli l'opportunità di prendere posizione sul provvedimento che stava per adottare, il Governo ha disatteso in modo inescusabile il suo diritto di difesa. Omettendo di notificargli la decisione con cui lo rimuoveva dall'incarico, è poi incorso in un'ulteriore violazione delle più elementari regole di procedura.
Siffatto modo di procedere è del tutto intollerabile e merita di essere censurato. Già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, siccome palesemente lesivo del diritto.
L'art. 196 LOC non permette infatti al Consiglio di Stato di intervenire in questa veste ogni qualvolta il comune adotti una decisione non conforme al diritto. L'attribuzione di un simile potere all'autorità di vigilanza pregiudicherebbe in misura inammissibile la sicurezza del diritto.
L'intervento censorio dell'autorità di vigilanza presuppone una violazione qualificata del diritto (art. 196 lett. a LOC), oppure un pregiudizio grave e manifesto per gli interessi del comune (art. 196 lett. b LOC). Decisioni cresciute in giudicato possono quindi essere annullate solo nel caso in cui violino chiare disposizioni di legge, disattendano norme essenziali di procedura o compromettano palesemente l'interesse pubblico (DTF 110 Ib 40, 107 I a 35), rispettivamente quando siano dati i presupposti per una revoca (ZBl 1985, 205; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprecung, Erg. Bd. N. 145 B III).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'assunzione di un concorrente straniero in possesso di un semplice permesso di dimora (permesso B) disattendesse il requisito del domicilio posto dal bando di concorso per i concorrenti stranieri e giustificasse un suo intervento ad annullare il provvedimento d'assunzione da tempo cresciuto in giudicato.
Anche se sostenibile nell'ambito di un procedimento ricorsuale, nel caso concreto, la tesi del Consiglio di Stato appare per contro del tutto inidonea a suffragare un suo intervento censorio in veste di autorità di vigilanza.
La violazione che il Governo addebita al municipio di __________ non è in effetti tale da giustificare una revoca del provvedimento di assunzione. Anche volendo ammettere che sia riferita ad una chiara ed indiscutibile clausola del bando di concorso, in nessun caso si può ritenere che l'interesse ad una corretta applicazione del diritto oggettivo prevalga sull'interesse del ricorrente alla sicurezza del diritto (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 41 B II; Rhinow Krähenmann, op. cit. N. 41 B II). Per quanto lesiva delle regole del concorso possa apparire, la decisione di assunzione non comporta pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico. La revoca del provvedimento pregiudica invece in modo intollerabile la fiducia riposta dal ricorrente nella sua stabilità ed irrevocabilità.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo in esame, siccome gravemente lesivo della sicurezza del diritto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le spese di patrocinio sono invece poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 196, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 28 agosto 1996, no. 4238, è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Le spese di patrocinio del ricorrente sono a carico dello Stato.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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