AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.220
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00220
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 settembre 1996 di
contro
la decisione 11 settembre 1996 (no. 4664) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 luglio 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 14 ottobre 1996 del consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 settembre 1995, attorno alle ore 13.10, una pattuglia della Polizia comunale di __________ ha potuto constatare, mediante apparecchiatura radar, che lungo via __________, laddove vige il limite generale di 50 km/h, è transitata ad una velocità di 90 km/h (dedotta la tolleranza) una motocicletta di marca Yamaha 125, targata TI __________, intestata al ricorrente __________
Il conducente del predetto veicolo non è stato fermato dalla polizia.
B. Per i fatti sopra descritti, il Dipartimento delle istituzioni con decisione 3 novembre 1995, no. 32062/910, ha inflitto __________ una multa di fr. 460, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 30.--, per violazione dei limiti di velocità.
Contro la predetta decisione dipartimentale il __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale con sentenza 10 maggio 1996, cresciuta in giudicato, ha confermato il giudizio impugnato, individuando nel ricorrente il vero autore dell'infrazione in questione.
Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della circolazione ha risolto il 4 luglio 1996 di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di 6 mesi, tra il 5 settembre 1996 e il 4 marzo 1997.
Nella commisurazione del provvedimento, l'autorità amministrativa ha tra le altre cose tenuto conto del fatto che il __________ è già stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993 e dal 30 maggio 1994 al 29 agosto 1994, per cui egli è da considerare recidivo ai sensi della LCS.
La predetta decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3 LCS; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
C. Con ricorso 19 luglio 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della decisione di revoca.
In quella sede ha sostenuto di non essere l'autore dell'infrazione erroneamente imputatagli dalle autorità: infatti, come già inutilmente esposto nel corso del procedimento contravvenzionale, al momento dei fatti in oggetto la sua motocicletta era guidata da tale __________, al quale l'aveva ceduta in prestito in quei giorni.
D. Con giudizio 11 settembre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
Il Governo cantonale, rilevato come nel caso di specie l'autorità amministrativa sia in pratica vincolata dagli accertamenti di fatto operati dalle istanze penali, ha ritenuto che alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza 10 maggio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo non vi sia più spazio per mettere in dubbio l'identità dell'autore dell'infrazione.
Il Consiglio di Stato ha poi considerato sostanzialmente proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti dell'insorgente, visto tra l'altro che quest'ultimo è recidivo.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento.
Contestando nuovamente di essere l'autore dell'infrazione addebitatagli, chiede che al fine di accertare nel modo corretto i fatti in oggetto, siano assunte delle testimonianze atte a dimostrare che il 18 settembre 1995 alla guida della sua motocicletta vi era il signor __________ e che da parte sua non vi è mai stata alcuna ammissione di responsabilità davanti agli organi di polizia.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art 18 PAmm).
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su rilevamenti operati mediante strumentazione tecnica e su di un rapporto allestito dalla Polizia comunale di __________. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato la sentenza 10 maggio 1996 del Tribunale cantonale amministrativo in materia contravvenzionale, non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso al Tribunale federale. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione fatti ormai definitivamente accertati in altra sede.
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS).
Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore a 30 km/h del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
Il ricorrente ha quindi oltrepassato di ben 40 km/h la velocità consentita.
Considerati i principi giurisprudenziali sopra esposti, la revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura amministrativa obbligatoria.
Dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione, è emerso che il 19 gennaio 1993 quest'ultima ha pronunciato nei confronti del ricorrente la revoca della licenza di condurre per un periodo di 6 mesi per avere circolato con un'autovettura a velocità eccessiva ed inadeguata, per poi perdere la padronanza di guida e uscire dal campo stradale.
Inoltre il 3 giugno 1994 la Sezione della circolazione ha proceduto a nuovamente revocargli la licenza per un periodo di 3 mesi tra il 30 maggio 1994 e il 29 agosto 1994 sempre per velocità eccessiva e altre peripezie al volante.
__________ non è dunque affatto persona che gode di buona reputazione quale conducente di veicoli a motore; anzi, i precedenti a suo carico dimostrano semmai una scarsissima propensione al ravvedimento.
Da quanto appena esposto emerge inoltre che egli è chiaramente recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c), essendo trascorsi solo dodici mesi e mezzo tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il termine del precedente periodo di revoca.
Già questo basta a giustificare la durata del provvedimento litigioso; durata che - va sottolineato - è comunque stata contenuta al minimo previsto dalla legge per i casi di recidiva, mentre che la gravità dell'infrazione commessa, nonché la totale assenza di attenuanti a favore del ricorrente avrebbero anche potuto giustificare una misura amministrativa più severa. Malgrado ciò la decisione impugnata merita di essere integralmente confermata. Infatti, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata del periodo di revoca operata dalle precedenti istanze appare tutto sommato ancora conforme al diritto ed adeguata alle circostanze.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3, 90 LCS; 4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 3, 18, 31, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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