AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.221
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00221
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 1996 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 11 settembre 1996 (no. 4652) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 maggio 1996 degli insorgenti avverso la risoluzione 29 aprile 1996 con cui il Dipartimento del territorio ha fatto loro ordine di procedere entro il 1. marzo 1997 al risanamento del distributore di carburante situato a __________ in ____________________ mediante l'installazione di impianti per il recupero dei vapori di benzina;
viste le risposte:
7 ottobre 1996 del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________, eredi del defunto __________, sono proprietari di un distributore di benzina situato a __________ in __________, a poche centinaia di metri dal confine di stato con l'Italia.
Al distributore di benzina, dotato di due colonne per l'erogazione del carburante, è annessa una tabaccheria.
B. Con decisione 29 aprile 1996, il Dipartimento del territorio ha ordinato agli eredi fu __________ di procedere entro il 1. marzo 1997 al risanamento del distributore di loro proprietà mediante l'installazione di impianto che permetta il ritorno al camion cisterna dei vapori di benzina emessi durante il riempimento della cisterna del distributore e di un impianto per il recupero dei vapori di benzina che si sprigionano durante il rifornimento degli autoveicoli.
Il Dipartimento ha inoltre imposto ai proprietari del distributore la presentazione del progetto di risanamento entro il 29 giugno 1996,.
Nel medesimo scritto l'autorità cantonale ha pronunciato l'immediata esecutività della sua decisione, stabilendo che un eventuale ricorso contro la stessa non avrebbe fruito dell'effetto sospensivo.
C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale, __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
In quella sede i ricorrenti hanno sostanzialmente sostenuto che, viste le esigue dimensioni dell'impianto e le scarse vendite di carburante, quello in oggetto va considerato come un piccolo apparecchio di distribuzione ai sensi della cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA, e come tale non soggiace all'obbligo di risanamento previsto dalla medesima ordinanza per questo genere di impianti.
Hanno inoltre aggiunto che gli interventi richiesti dal Dipartimento esigono un ingente investimento di denaro che porterebbe all'inevitabile chiusura del distributore e dell'annessa tabaccheria.
D. Con decisione 8 luglio 1996, il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare formulata dagli insorgenti, conferendo effetto sospensivo al ricorso.
Con giudizio 11 settembre 1996, il Governo ha tuttavia respinto nel merito il gravame, reputando del tutto corretto e proporzionato alle circostanze l'ordine di risanamento del distributore impartito dal Dipartimento del territorio.
L'Esecutivo cantonale ha infatti considerato che la dotazione del distributore in oggetto, nonché le sue potenzialità oggettive d'esercizio escludono che lo stesso possa essere equiparato ad un piccolo apparecchio di distribuzione ai sensi della cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA. Di conseguenza non sarebbero date le condizioni per ammettere che l'impianto in questione possa beneficiare di una deroga all'obbligo di risanamento previsto dalla stessa ordinanza.
Il Consiglio di Stato ha inoltre reputato perfettamente sopportabile per i ricorrenti, l'onere finanziario che deriverebbe dal risanamento imposto.
E. Contro il predetto giudizio governativo, gli eredi __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via cautelare che al gravame venga concesso effetto sospensivo.
I ricorrenti riprendono in pratica le medesime argomentazioni già sviluppate davanti al Consiglio di Stato e di cui si è detto ai precedenti considerandi.
Aggiungono comunque che, tenuto conto delle scarse vendite di carburante e del conseguente esiguo inquinamento derivante dall'impianto di distribuzione in oggetto, la misura di ripristino ordinata dal Dipartimento oltre che lesiva del principio di proporzionalità, non risulta neppure sorretta da un preminente interesse pubblico.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, adducendo una serie di argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare nessuna particolare osservazione.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente (assunzione testi) che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a differenza di quella dipartimentale del 29 aprile 1996, non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 27 settembre 1996 ha effetto sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va respinta in quanto priva di oggetto.
a) i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante il loro funzionamento normale;
b) durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme.
Tuttavia, quanto previsto alla lettera b) non vale per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA).
Come accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono che il Dipartimento non può imporre loro il risanamento del distributore di ____________________ a __________, dato che quest'ultimo dovrebbe essere considerato come un piccolo apparecchio di distribuzione, per il quale la legge, e più precisamente la citata cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA, esclude ogni obbligo in tal senso. A sostegno delle proprie argomentazioni, gli insorgenti indicano in particolare il fatto che il distributore di loro proprietà è dotato unicamente di due pompe di benzina, dalle quali attualmente viene erogato un esiguo quantitativo di carburante valutato in media a circa 5'000 litri al mese.
La tesi ricorsuale degli insorgenti non può essere condivisa.
5.1. In primo luogo va rilevato che la cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA non prevede nessuna eccezione all'obbligo di dotare i distributori di benzina di un impianto per il recupero dei vapori emessi durante le operazioni di riempimento delle cisterne di cui sono dotati.
Sotto questo punto di vista dunque l'ordine di risanamento impartito dal Dipartimento vale anche per il distributore dei ricorrenti, indipendentemente dalle sue dimensioni.
5.2. Giusta la precitata disposizione gli insorgenti potrebbero al massimo essere liberati dall'obbligo di installare un impianto di recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di rifornimento delle autovetture, qualora quello di loro proprietà dovesse rientrare nella categoria dei "piccoli apparecchi di distribuzione".
L'OLA e i relativi allegati non definiscono cosa si debba intendere con quest'ultimo concetto. Neppure i materiali legislativi contengono indicazioni in proposito.
Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, in tale categoria non può certo rientrare un apparecchio di distribuzione come quello in oggetto, che non solo risulta dotato di due pompe di distribuzione, ma che pure, secondo i dati forniti dagli stessi ricorrenti, possiede delle potenzialità d'utenza e d'esercizio senz'altro notevoli.
Il semplice fatto che, sempre secondo quanto affermano gli insorgenti, nel giro di soli 5 anni, e segnatamente tra il 1991 e il 1995, le vendite di carburante annuali siano calate da 683'000 litri a 68'408 litri è parzialmente da imputare alla attuale bassa congiuntura nel ramo, nonché alla forte svalutazione della moneta italiana, che ha drasticamente limitato nella fascia di confine l'afflusso della clientela estera. Ora, come ben argomentano sia il Dipartimento del territorio che il Governo cantonale, questi sono fenomeni tipicamente temporanei, legati all'evoluzione del mercato e che quindi non possono essere tenuti in considerazione più di quel tanto nell'ambito di una valutazione complessiva circa l'effettiva importanza dell'impianto di distribuzione in esame.
Non può dunque essere considerato come un "piccolo apparecchio di distribuzione" ai sensi della predetta disposizione un impianto che, pur disponendo di infrastrutture tecniche piuttosto limitate, ha comunque erogato quantità non trascurabili di carburane, vendendo alla clientela tra il 1991 e il 1995 in media oltre 336'000 litri di benzina all'anno, con una punta di addirittura 683'000 litri nel 1991.
Sotto questo punto di vista la decisione impugnata non presta dunque il fianco a nessuna critica.
A questo proposito, l'art. 4 cpv. 3 OLA, applicabile agli impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art. 7 OLA, prevede che per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si deve fare riferimento ad un'azienda media economicamente sana del ramo in questione. In altri termini, l'esame circa la sopportabilità economica del risanamento non va effettuato con riferimento alle concrete condizioni in cui versa la singola azienda toccata dal provvedimento, quanto piuttosto tenendo conto della situazione all'interno del settore d'attività in oggetto, prendendo quale punto di riferimento un'azienda media della categoria, economicamente sana e ben gestita (cfr. Messaggio concernente una legge federale sulla protezione dell'ambiente del 31 ottobre 1979, in FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet d'ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag. 16).
Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile dal punto di vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda media del settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi ordinatile continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne garantisca la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art 11 no. 33).
Ora, secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del territorio, sulla scorta dei dati forniti dai ricorrenti ed in base a criteri di prudenza, risulta che, tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale e di una vendita media di 60'000 litri di benzina all'anno, il costo netto degli interventi di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr. 2'300.-- all'anno, pari a fr. 190.-- mensili.
Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di vista finanziario non solo per una azienda media del settore, ma anche - con ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti. Se si considera poi il fatto che, come esposto in precedenza, la stazione di distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente potenzialità d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure di risanamento imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di vista economico una minaccia per la sopravvivenza del impianto in questione.
Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per la salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso del principio di proporzionalità, nonché sorretto da preminenti interessi che lo giustificano.
Inoltre, considerato che giusta l'art. 39 del Piano particolareggiato della zona del centro cittadino di __________, in quest'area urbana è assolutamente vietata la realizzazione, il potenziamento, la ristrutturazione, la riapertura dopo cessazione dell'attività, nonché l'ampliamento dei distributori di benzina (eccettuato l'adeguamento degli impianti esistenti alle direttive in materia di protezione ambientale), si deve ammettere che il risanamento ordinato dal Dipartimento trova pure una sua giustificazione nel fatto che esso contribuisce entro certi limiti a ridurre il contrasto esistente tra l'impianto di distribuzione in oggetto e le predette disposizioni edilizie.
Fondandosi sulla predetta disposizione, il Consiglio di Stato ha previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la messa in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria, l'adozione immediata di impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di distribuzione.
Pertanto il termine di un anno impartito dal Dipartimento del territorio nella sua decisione del 29 aprile 1996 non appare censurabile.
Tenuto conto dell' effetto sospensivo di cui ha beneficiato il gravame interposto dai ricorrenti, il termine per il risanamento del distributore in oggetto, così come pure il termine di due mesi per la presentazione dei relativi progetti d'intervento, inizieranno a decorrere dalla crescita in giudicato della presente decisione.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 cpv. 3, 7,10 , 32 cpv. 1 lett. a) OLA, 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OLA; 6 cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster