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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.229
Data decisione, Autorità:
21.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00229
Lugano
21 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 23 settembre 1996, no 6/1996, del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti - che nega all'insorgente l'autorizzazione per
l'acquisto di una pistola e ordina la confisca;
vista la risposta 25 ottobre 1996 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8 marzo 1996 la signora
__________, convivente di __________, ha richiesto l'intervento della Polizia
comunale di __________ poiché questi le aveva manifestato l'intenzione di
togliersi la vita e di "uccidere tutti".
In quell'occasione è così stata sequestrata all'insorgente
una pistola marca SIG, modello 210, cal. 9 mm para, no P92227.
B. Il 19 maggio 1996 la Polizia
cantonale, a cui l'arma è stata nel frattempo consegnata, ha assunto a verbale
__________ il quale ha dichiarato di aver acquistato la pistola da tale
__________ di __________ tramite semplice invio postale e senza nessun'altra
formalità.
Reso edotto che per l'acquisto di un'arma da fuoco occorre essere
in possesso di una preventiva autorizzazione, il ricorrente, onde regolarizzare
la sua posizione, si è detto intenzionato a richiedere il necessario permesso.
Ha poi altresì riferito di aver effettivamente esternato alla
sua convivente l'intenzione di suicidarsi poiché non godeva di buona salute.
C. Il 24 maggio 1996 __________
ha quindi inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza tendente
all'ottenimento dell'autorizzazione per l'acquisto della pistola in parola.
D. Il municipio del comune di Croglio
e il Comando della Polizia del Cantone Ticino hanno preavvisato negativamente
la domanda con scritti datati rispettivamente 5 giugno e 5 agosto 1996.
Entrambe le autorità hanno in sostanza ritenuto che, visti
gli intenti suicidi manifestati dal postulante, la richiesta andasse negata per
evidenti motivi di sicurezza.
E. Fondandosi sui preavvisi
espressi dalle autorità succitate, con decisione 23 settembre 1996 il
Dipartimento delle istituzioni ha quindi respinto l'istanza ritenendo che,
viste le condizioni psico - fisiche del richiedente, non fossero date le
premesse per rilasciare l'autorizzazione richiesta.
Contestualmente al detto diniego ha altresì ordinato la
confisca dell'arma.
F. Avverso il giudizio
dipartimentale __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, essendosi
completamente ristabilito, non v'è più motivo perché gli venga negata
l'autorizzazione richiesta. A comprova del suo buono stato di salute produce un
certificato del proprio medico curante il quale attesta che il ricorrente si
trova "in uno stato emozionale equilibrato" (Doc. B).
G. Il ricorso è avversato dal
Dipartimento, secondo cui il celere miglioramento dello stato di salute del
ricorrente, considerato il corto lasso di tempo intercorso dai fatti che hanno
dato avvio alla vertenza, non fornisce ancora sufficienti garanzie per un uso
corretto dell'arma da fuoco.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa si fonda sull'art. 31 Larmi.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm) ulteriori atti istruttori.
- Giusta l'art. 10 Larmi è
proibita la vendita e la consegna di armi e munizioni di qualsiasi natura a
persone che non abbiano compiuto il ventesimo anno, nonché alle persone
designate dalla lett. b) alla lett. k) dell'art. 5 del concordato sul commercio
di armi e di munizioni.
L'art. 5 lett. k) del concordato sancisce espressamente che
il permesso d'acquisto d'armi deve essere negato "alle persone delle quali
v'è motivo di ritenere che mediante l'uso di armi possano mettere in pericolo
la propria o l'altrui incolumità".
L'art. 28 cpv. 2 Larmi riserva al Dipartimento la facoltà di
ordinare la confisca delle armi costituenti l'oggetto di una contravvenzione
alla presente legge.
- Il ricorrente assunto a
verbale dalla Polizia del Canton Ticino ha confermato di aver espresso
intenzioni suicide. In particolare egli ha dichiarato che:
"Confermo di essere ammalato da circa due anni al
fegato (cirrosi) e in questo periodo ho subito 8 operazioni. Parlando un giorno
con la __________ gli ho detto che se avessi dovuto ancora essere operato mi
sarei sparato".
In sede ricorsuale l'insorgente ha tuttavia tentato di
relativizzare la portata delle dichiarazioni rilasciate a verbale sostenendo
che non è mai stata sua intenzione dar seguito ai detti propositi suicidi e che
gli stessi sono stati esternati unicamente a causa della debolezza e dello
sconforto in cui si è venuto a trovare, al momento dei fatti in esame, a
seguito delle numerose operazioni subite. Adduce inoltre di essersi
completamente ristabilito, fatto attestato pure dal suo medico curante (Doc.
B), motivo per cui, a suo modo di vedere, non sussiste più ragione alcuna per
negargli l'autorizzazione richiesta.
- La versione addotta dal
ricorrente non può essere accreditata.
In primo luogo perché è trascorso troppo poco tempo dai fatti
in esame per poter ragionevolmente ritenere che l'equilibrio emotivo raggiunto
dall'insorgente sia stabile e duraturo e ciò considerato altresì che lo stato
di prostazione in cui era sprofondato va imputato ad una malattia (cirrosi
epatica) che non si può certo ritenere debellata definitivamente. Un'improvvisa
riacutizzazione della stessa potrebbe quindi nuovamente indurlo a pensare al
suicidio, magari nella cosiddetta forma "allargata", ossia includendo
la convivente.
In secondo luogo perché appare quantomeno anomalo il fatto
che l'insorgente si dica intenzionato ad utilizzare l'arma per delle esercitazioni
di tiro al poligono quando però, per sua stessa ammissione (cfr. verbale di
interrogatorio 19 maggio 1996), non è iscritto presso nessuna società di tiro.
Al proposito, più verosimile appare la versione resa dal ricorrente
con scritto 22 luglio 1996 (agli atti) secondo cui egli ha acquistato la
pistola in parola allo scopo (unico) di sostituirla a quella ricevuta in
eredità dal padre e successivamente rubatagli.
Visto tutto quanto precede, questo
Tribunale, apprezzando liberamente le prove, matura il convincimento che il
postulante non offra sufficienti garanzie per poter ragionevolmente ritenere
che, una volta ottenuta l'autorizzazione, faccia uso dell'arma esclusivamente
nell'ambito di esercitazioni di tiro al poligono.
Lo stato di salute psico - fisico del ricorrente e la
malattia di cui è affetto non permettano infatti di escludere che egli possa nuovamente
maturare l'intenzione di metter in pericolo la propria incolumità utilizzando
segnatamente l'arma in esame.
- Per quanto attiene alla
confisca della pistola, considerato che il ricordato art. 28 cpv. 2 Larmi
consente al Dipartimento di confiscare le armi che costituiscono l'oggetto di
una contravvenzione, la misura messa in atto dall'autorità di prime cure sfugge
ad ogni critica.
In questi frangenti la confisca costituisce invero, la sola
misura atta ad impedire un uso scorretto dell'arma.
- Stante quanto precede, il
diniego pronunciato dal Dipartimento nonché la confisca della pistola marca
SIG, modello 210, cal. 9 mm para, no P92227, devono essere tutelati siccome
immuni da violazioni del diritto.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10, 28, 31 Larmi; 5 del concordato sul commercio di armi e di
munizioni,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 300.-- (trecento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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