AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.230
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00230
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 3 ottobre 1996 (no. 5024) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 febbraio 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 gennaio 1996, poco prima delle ore 23.00, il ricorrente __________ circolava sulla strada cantonale che da __________ conduce verso __________ alla guida dell'autovettura Ford Mondeo targata TI __________.
Giunto nell'abitato di __________, il ricorrente è incappato in un controllo radar della velocità, dal quale è risultato che lo stesso stava procedendo ad un'andatura di 84 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite generale di 50 km/h.
__________ è stato subito fermato da degli agenti della Polizia cantonale, i quali hanno potuto constatare che egli stava trasportando al pronto soccorso del__________ __________ la figlioletta __________ di 5 anni, colta da una forte otite.
B. In seguito ai fatti sopra descritti, il 15 febbraio 1996 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di un mese tra il 7 marzo 1996 e il 6 aprile 1996.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 2, 32 cpv. 2 e 3 LCS, nonché dell'art. 4a cpv. 1 e 5 ONC.
Dal canto suo il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ con decisione 1. marzo 1996, cresciuta in giudicato, una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 20.--, per superamento dei limiti di velocità.
C. Contro la predetta decisione di revoca della licenza, __________ è insorto il 22 febbraio 1996 davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha sostenuto di aver trasgredito alle norme della circolazione in quanto intenzionato a trasportare nel più breve tempo possibile la figlia __________ all'Ospedale __________. La stessa lamentava infatti forti dolori alle orecchie, destando nei genitori non poche preoccupazioni per il suo stato di salute. Ha dunque concluso affermando di aver agito in stato di necessità (o perlomeno in stato di necessità putativo) a causa delle condizioni della figlia, alla quale è poi stata diagnosticata un'otite acuta all'orecchio sinistro.
D. Con giudizio 3 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.
Il Governo ha ritenuto che in virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto non vi fosse spazio per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa del 1 marzo 1996, cresciuta in giudicato. Inoltre a titolo abbondanziale, il Consiglio di Stato ha rilevato che nella fattispecie concreta non sono dati i presupposti richiesti dall'art. 34 cpv. 2 CPS per ammettere lo stato di necessità, avendo dovuto se del caso il ricorrente chiamare l'autoambulanza per far trasportare la figlia in ospedale.
L'Esecutivo cantonale ha quindi concluso che in queste circostanze la misura di revoca pronunciata dalla Sezione della circolazione va confermata.
E. Con ricorso 18 ottobre 1996, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della predetta decisione governativa.
L'insorgente ripropone in sostanza le argomentazioni già sollevate davanti all'istanza inferiore.
Riconosce l'infrazione commessa, ma ribadisce di aver agito in stato di necessità (o perlomeno di necessità putativa) a causa delle preoccupanti condizioni di salute della figlia.
Afferma che dovendosi recare sino a __________, l'ambulanza avrebbe impiegato parecchio tempo ad eseguire il trasporto all'ospedale, ragione questa per la quale si è optato per l'uso dell'autoveicolo privato. Aggiunge inoltre che il medico di famiglia non era rintracciabile e quindi l'unico modo per ottenere assistenza medica era quello di recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale __________. Sostiene inoltre di aver bisogno della licenza di condurre per potersi recare sul posto di lavoro a __________ e per svolgere la propria attività di spedizioniere.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione qui dedotta in giudizio.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art 18 PAmm).
1.2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21. 10. 1996 in re Terzi).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
Una misura amministrativa a titolo di ammonimento può essere pronunciata solo nei confronti del conducente che ha agito in modo illecito (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, no. 2274)
Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore a 30 km/h del limite di velocità massima, sussiste l'obbligo per le competenti autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).
Egli ha dunque oltrepassato di ben 34 km/h il limite consentito.
Considerati i principi giurisprudenziali sopra esposti, la revoca della licenza di condurre si imporrebbe dunque come una misura amministrativa obbligatoria.
Resta tuttavia da esaminare se l'insorgente abbia nell'occasione agito in modo illecito o meno.
5.1. Una simile argomentazione è, nella presente sede, irricevibile e non può, di conseguenza, essere presa in considerazione.
Il Tribunale federale ha infatti recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie il ricorrente è stato informato con lettera 31 gennaio 1996, che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Dopodiché il 1. marzo 1996, il Dipartimento delle istituzioni gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. In sostanza il Dipartimento, pur tenendo conto delle giustificazioni addotte dal denunciato nel commisurare la sanzione, ha di fatto negato che quest'ultimo abbia agito in stato di necessità.
Il ricorrente ha quindi accettato la predetta decisione di multa, non avendo impugnato la stessa davanti alle istanze di giudizio superiori.
Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale.
Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale.
6.1. Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP, il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile.
Colui che ha agito, credendo - erroneamente - che fossero date le condizioni oggettive dello stato di necessità (stato di necessità putativo), va giudicato secondo questa sua supposizione (art. 19 cpv. 1 CP).
6.2. La prima condizione che deve essere realizzata affinché vi sia stato di necessità ai sensi del diritto penale è l'esistenza di un "pericolo imminente" che deve minacciare seriamente il bene giuridico nella sua esistenza o nella sua integrità.
È poi necessario che il pericolo sia "non altrimenti evitabile", vale a dire che non sussistano altri rimedi se non quello scelto dall'autore dell'infrazione per tutelare il bene giuridico in questione dalla situazione di pericolo che lo minaccia (cfr. Logoz, Commentaire du Code Pénal suisse, pag. 174 segg.; DTF 122 IV 1 e segg., consid. 3).
In materia di circolazione stradale, la prassi giudiziaria è piuttosto restrittiva per quanto concerne il riconoscimento dello stato di necessità (Schaffhauser, op. cit., Vol. III, no 2281).
Di regola l'applicazione dell'art. 34 CP in relazione a massicci eccessi di velocità può raramente entrare in considerazione, dato che questi sogliono comportare a loro volta gravissimi pericoli per la sicurezza della circolazione, maggiori del pericolo che il conducente si propone di scongiurare con la sua infrazione.
In casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza ammette lo stato di necessità praticamente solo laddove l'infrazione ai limiti di velocità è avvenuta al fine di porre in salvo una vita umana da un imminente e concreto pericolo di morte, ammesso comunque che non vi fossero altri rimedi per raggiungere il medesimo scopo (Schaffhauser, op. cit. , Vol. III, no. 2282 e segg.).
6.3. Come accennato in narrativa, il ricorrente è incorso nell'infrazione in oggetto, mentre stava trasportando la figlia all'Ospedale __________ per l'acutizzarsi di dolori all'orecchio sinistro, dovuti ad un otite.
Stando così le cose, è fuori dubbio che nella fattispecie mancano i presupposti essenziali per ammettere che il ricorrente abbia agito, trovandosi in uno stato di necessità ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 CP. In concreto è da escludere che sussistesse un imminente pericolo per la vita della bambina, tale da addirittura giustificare un ragguardevole superamento del limite di velocità vigente all'interno dell'abitato di __________.
In simili circostanze non potrebbe neppure essere ammessa l'esistenza di uno stato di necessità putativo, visto che dagli atti non emergono comunque elementi che facciano credere che l'insorgente abbia nell'occorrenza agito, reputando concretamente minacciata la vita della figlia.
In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico oppure all'aiuto di un collaboratore o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.)
Per il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU;19, 34 CP; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17, 90 cifra 1 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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