AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.233
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00233
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 ottobre 1996 (no. 5029) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 10 giugno 1996 dell'insorgente avverso la decisione 22 maggio 1996 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza edilizia per la sistemazione di una serie di baracche in legno ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
28 ottobre 1996 di __________;
30 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
7 novembre 1996 del municipio di __________;
7 novembre 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con decisioni 1° ottobre e 5 dicembre 1990 il DPC ed il municipio di __________ hanno rilasciato a favore del dr. __________ l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia per l'edificazione di una stalla ubicata a cavallo dei mapp. __________ e __________ di __________, destinata ad ospitare capre, pecore, asini sardegnoli, conigli e galline.
b) Avendo constatato che il ricorrente stava erigendo ai mapp. __________ e __________ tutta una serie di fabbricati che non erano stati indicati nei menzionati permessi, con decisione 10 luglio 1991 il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere immediatamente i lavori e di presentare una domanda di costruzione in variante. Con scritto 23 novembre 1992 il dr. __________ ha indi comunicato al municipio di rinunciare alla costruzione della stalla oggetto di permesso. Il 21 giugno 1993 il predetto ha invece inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria tendente all'approvazione di 6 costruzioni eseguite ai mapp. __________ e __________: manufatti in legno, con tetto in eternit o coppi, destinati a ricoverare capre, conigli, asini, cavalli, fieno ed attrezzi. Il 23 dicembre 1993 il dipartimento del territorio ha formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia, non ritenendo conforme con la destinazione della zona agricola, ove sono ubicati i fondi, l'attività del tempo libero praticata dal dr. Nussbaumer, richiamandosi inoltre agli art. 24 LPT e 71 seg. LALPT. Con decisione 1° marzo 1994 il municipio di __________, sulla scorta della menzionata opposizione, ha negato il rilascio della licenza edilizia. Con risoluzione 6 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha indi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame inoltrato il 23 marzo 1994 dal dr. __________ avverso quella decisione municipale.
B. a) Dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 RLE, con decisione 29 maggio 1995 il municipio di __________ ha ordinato al dr. __________ di demolire le 6 costruzioni in legno oggetto del diniego della licenza edilizia e di ripristinare la situazione preesistente entro e non oltre il 30 giugno 1995.
b) Con ricorso 12 giugno 1995 il dr. __________ ha impugnato l'ordine di demolizione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarlo. Esso ha sostenuto che le costruzioni non abbisognavano di una licenza edilizia, che erano conformi alla zona agricola e che in ogni caso l'ordine di demolizione appariva sproporzionato.
c) Con giudizio 22 agosto 1995 il Governo ha respinto il ricorso. Dopo aver ricordato che il diniego della licenza edilizia era cresciuto in giudicato e non poteva pertanto essere rimesso in discussione, ha considerato che l'ordine di demolizione non disattendesse il principio della proporzionalità.
d) Con impugnativa 11 settembre 1995 il dr. __________ si é aggravato davanti a questo Tribunale avverso il giudicato governativo 22 agosto 1995, del quale ha chiesto l'annullamento insieme a quello della decisione municipale 29 maggio 1995. Egli ha anzitutto informato il Tribunale che, a quel momento, nei vari recinti facenti capo alle stallette o baracche erette ai mapp. __________ e __________ dimoravano 3 asini, 2 ponys, 4 maiali, 5 caprette tibetane e 2 pecore, ed inoltre, d'estate, 5 tacchini, 6/7 oche e circa 10 anatre mute. Il ricorrente ha indi eccepito l'assenza di competenza del municipio ad ordinare la demolizione e la perenzione dell'ordine. Con riferimento all'esame della proporzionalità della misura egli ha lamentato invece il mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato ed una insufficiente motivazione della decisione impugnata. Dopo avere ricordato che le decisioni amministrative non beneficiavano dell'autorità materiale della cosa giudicata, ha infine sostenuto che i manufatti in discussione potevano beneficiare di un permesso edilizio.
e) Con sentenza 29 gennaio 1996 il Tribunale ha respinto tutte le censure e, con ciò, l'impugnativa. Evadendo, da ultimo, la richiesta dell'insorgente di nuovamente verificare se le costruzioni colpite dall'avversato ordine di demolizione fossero conformi al diritto sostanziale (ed in particolare alla destinazione della zona agricola), il Tribunale ha avuto modo di considerare quanto segue:
"5. Il ricorrente tenta, da ultimo, di rimettere in discussione la bontà del diniego della licenza edilizia. Ora se, da un lato, se è ben vero che - come egli afferma
C. a) Il 29 febbraio 1996 il dr. __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione, intitolata " sistemazione fabbricato a scopi agricoli". Dagli atti annessi alla domanda risulta che l'istante intendeva migliorare sotto l'aspetto edilizio ed estetico le baracche insistenti ai mapp. __________ e __________, concentrandole in tre soli edifici dalle pareti rivestite esternamente di tavole di abete tipo chalet e con tetto in coppi. I manufatti presentavano le seguenti dimensioni: m 5,5 x 3,8 quello contrassegnato con il n. 1, destinato ad ospitare pecore, capre e dispensa; m 7,9 x 4,05 quello indicato con il n. 2, volto a permettere il ricovero di maiali ed asini; m 4,05 x 3,60 quello contrassegnato con il n. 3, predisposto per i cavalli. Ad ogni stalla, pavimentata in legno-cemento, senza impianti per l'evacuazione dello stallatico, veniva annesso un recinto, che si spingeva fino alla strada comunale. Sui piani presentati risultava pure la seguente dicitura: "Il presente progetto apporta tutte quelle modifiche estetiche e strutturali a cambiamento della definizione "baracche" contenute nella sentenza TRAM del 29.1.96. La presente può rientrare quale variante alla licenza edilizia del 5 dicembre 1990". L'istante ha pure chiesto di differire l'esecuzione dell'ordine di demolizione municipale 29 maggio 1995 fino al rilascio del permesso di costruzione.
b) __________, proprietaria dei mapp. __________ e __________, posti nelle vicinanze dei fondi edificandi, ha postulato il diniego del permesso di costruzione con opposizione 17 aprile 1996. La predetta ha eccepito una mancanza di chiarezza dei progetti, chiedendo di conseguenza che l'istante fosse tenuto ad illustrare le misure igieniche che intendeva adottare, così da poterne verificare la legittimità. Con opposizione 18 aprile 1996 __________, beneficiaria di un diritto di abitazione sul mapp. __________, pure posto nelle adiacenze, si é limitata a chiedere che gli atti fossero completati con i progetti della fossa per la raccolta dei liquami e le relative canalizzazioni.
c) In data 26 aprile 1996 il dipartimento del territorio, sezione pianificazione urbanistica, ha parimenti formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia, appoggiandosi al seguente preavviso della sezione agricoltura:
"...
Stabili aziendali come stalle, fienili o silos sono conformi alla zona agricola quando servono all'attività agricola e sono necessari all'azienda. La loro grandezza deve essere giudicata oggettivamente, in base ad una gestione agricola ragionevole e secondo le strutture aziendali comuni nella regione (Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989, p. 157). Per essere conforme alla zona agricola una stalla deve inoltre essere al servizio di un'azienda che dispone di un'adeguata base foraggiera e che pratica un tipo di allevamento realmente legato al suolo, non tenendo gli animali esclusivamente in stalla.
In primo luogo è dunque necessario che l'azienda disponga di una superficie sufficientemente ampia ed idonea per la produzione del foraggio per gli animali e che detto foraggio venga effettivamente prodotto su questi terreni (vedi Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, 1989, pp. 168-169).
Nel caso in esame si chiede la licenza edilizia per trasformare le costruzioni ubicate ai mappali no. __________ e __________ di __________, nelle quali trovano riparo vari animali allevati dal dr. __________. Dopo la trasformazione, gli edifici comprenderebbero una stalla per pecore di 9,5 m2, una dispensa di 3,8 m2, una stalla per capre di 7,6 m2, un porcile di 11,2 m2, un secondo porcile di 11,2 m2, una stalla per asini di 10,2 m2 e un box per cavalli di 14,5 m2.
Sui piani figura la seguente indicazione: "Il presente progetto apporta tutte quelle modifiche estetiche e strutturali a cambiamento della destinazione "baracche" contenuta nella sentenza TRAM del 29.1.96. La presente può rientrare quale variante alla licenza edilizia del 5 dicembre 1990".
Per gli edifici in questione è già stata richiesta la licenza edilizia in sanatoria (incarto n. 3354), licenza rifiutata dal municipio di __________ il 1. marzo 1994 sulla scorta dell'opposizione del Dipartimento del territorio del 23 dicembre 1993. Il municipio di __________ ha inoltre ordinato al dr. __________ di demolire le costruzioni che egli chiede ora di trasformare, ordine che il 26 gennaio 1996, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato, respingendo il ricorso del dr. __________.
La sezione dell'agricoltura ha già esaminato numerose volte l'attività agricola del dr. __________ in occasione delle domande presentate da quest'ultimo per la costruzione di pollai e stalle ai mappali n. __________, __________, __________ e __________ di __________ (incarti n. 53718, 55656, 57858, 61938 e relativo ricorso n. 1519, 79732 e 3354).
Da tutti questi esami si evince che la superficie agricola utile sulla quale può contare il dr. __________ è sufficiente unicamente per la tenuta di qualche animale da cortile, attività per la quale sono già stati autorizzati sufficienti spazi in passato (incarto. no. 55656, 57858 e 79732). L'istante non possiede invece una superficie agricola utile sufficientemente estesa e sicura per allevare cavalli, asini, pecore, capre, maiali, ecc. per cui gli animali ricoverati sui mappali in questione costituiscono di fatto una specie di zoo.
Da un punto di vista tecnico non vi sono quindi ragioni per ritornare sulle decisioni già prese.
Contrariamente a quanto indicato sui piani, nella sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 29 gennaio 1996 non vi sono inoltre indicazioni che permettano di ritenere il progetto presentato conforme alla zona agricola, ad ubicazione vincolata fuori dalla zona edificabile o una variante all'autorizzazione cantonale a costruire n. 61938.
..."
d) Con decisione 22 maggio 1996 il municipio di __________, richiamandosi all'avviso negativo del dipartimento del territorio, ha negato al dr. __________ il rilascio della licenza edilizia.
D) Con ricorso 10 giugno 1996 il dr. __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale 22 maggio 1996. Il ricorrente ha contestato esclusivamente la procedura adottata dal municipio, il quale - in violazione dell'art. 9 LE - non gli ha notificato le opposizioni inoltrate da __________ e da __________, non gli ha dato la possibilità di prendere posizione sulle stesse ed infine non ha promosso un tentativo di conciliazione. Egli ha quindi chiesto di annullare la decisione impugnata e di retrocedere gli atti al municipio affinché procedesse come vuole l'art. 9 LE. L'insorgente ha di conseguenza espressamente affermato di non voler muovere, poiché premature, contestazioni di diritto sostanziale riferite al diniego del permesso.
b) Con risoluzione 3 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha considerato che l'omessa notificazione delle opposizioni delle vicine veniva sanata davanti allo stesso, ove il ricorrente aveva potuto prendere conoscenza di detti atti, annessi alla risposta del municipio, e se del caso prendere posizione sulle contestazioni colà mosse contro i suoi progetti. Il Governo ha inoltre considerato che l'esperimento di un tentativo di conciliazione appariva inutile ed oltretutto superato dalla procedura di ricorso. Il Consiglio di Stato si é infine pronunciato nel merito della vertenza, confermando la legittimità del diniego del permesso di costruzione.
E. Con impugnativa 22 ottobre 1996 il dr. __________ si aggrava davanti a questo Tribunale avverso il giudicato governativo 3 ottobre 1996. Egli ribadisce le censure sottoposte all'esame del Consiglio di Stato, al quale rimprovera di non avergli intimato le opposizioni delle vicine, estendendo inoltre le motivazioni al merito della domanda di costruzione, per concludere alla legittimità dei progetti. Egli chiede quindi in via principale di annullare la risoluzione governativa e di ordinare al municipio di __________ di procedere come all'art. 9 LE; in via subordinata di rilasciargli la sollecitata licenza edilizia.
Il municipio di Gravesano, il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. __________ si é limitata a confermare l'opposizione 18 aprile 1996.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 della legge edilizia del 13 marzo 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993, in seguito abbreviata LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente chiede in via principale di annullare la risoluzione governativa e di ordinare al municipio di __________ di procedere come all'art. 9 LE; in via subordinata di rilasciargli la sollecitata licenza edilizia. Solo la prima domanda é tuttavia ricevibile. In effetti la seconda domanda, che non appare per nulla subordinata rispetto alla prima (ed anzi in netto contrasto), non é stata formulata nel ricorso presentato al Consiglio di Stato, ove addirittura il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare a formulare delle contestazioni di merito contro il diniego del permesso di costruzione, poiché premature. Questa seconda domanda, nuova, appare pertanto inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). Il fatto che nel giudizio impugnato il Governo abbia comunque voluto confermare la legittimità del diniego della licenza edilizia non muta questa conclusione.
3.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 4 Cost, nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non é però sempre possibile. Il ricorso a questo istituto non deve infatti condurre, segnatamente, a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi - come ad esempio il diniego di una licenza edilizia - non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178; inoltre al consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di questo giudizio, interessante le parti in causa).
3.2. La domanda di costruzione alla base della lite in esame é del 29 febbraio 1996. Essa é pertanto di appena un mese posteriore alla sentenza (29 gennaio 1996) con cui questo Tribunale aveva respinto a titolo definitivo il ricorso del dr. __________ contro l'ordine di demolizione impartitogli il 29 maggio 1995 da parte del municipio di __________ e relativo alle 6 baracche in legno ove il ricorrente ospita svariate specie di animali, oggetto di diniego di licenza edilizia 1 marzo 1994. In quella sede il Tribunale aveva negato al dr. __________ il diritto di rimettere in discussione il diniego della licenza edilizia, non solo per l'improponibilità di simile censura, ma soprattutto perché non erano dati i motivi di riesame della decisione 1 marzo 1994 (cfr. consid. 5 della STA 29 gennaio 1996, riprodotto al consid. B di questo giudizio). Ciò malgrado il municipio di __________ ha voluto dar seguito a questa nuova domanda di costruzione. La domanda, bisogna riconoscerlo, non é completamente identica dal profilo formale a quella (in sanatoria) 21 giugno 1993, poiché prevede di raggruppare l'edificazione in soli 3 manufatti, insistenti comunque con un'eccezione sullo stesso sedime delle 6 baracche contemplate da quella domanda. Lo é tuttavia dal profilo sostanziale: il rilascio della licenza edilizia dipende infatti in primo luogo, tanto nel precedente come nel presente caso, dalla conformità dell'utilizzazione dei detti manufatti e terreni annessi con la funzione prevista per la zona agricola (art. 16, 22 cpv. 2 lett. a LPT) e, subordinatamente, dal rilascio di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT. Il Tribunale rinuncia a sindacare questa scelta del municipio di __________, già per il fatto che è più favorevole al ricorrente che non la soluzione contraria di reiezione in limine della domanda di costruzione in difetto di sussistenza di motivi di riesame della decisione 1 marzo 1994, senza esperimento dell'iter procedurale di approvazione istituito dalla LE. Non appare tuttavia inutile ricordare che, contrariamente a quanto ha creduto di osservare il municipio in sede di risposta davanti al Consiglio di Stato, l'avvio di questa nuova procedura non provoca, sicuramente almeno sotto l'aspetto giuridico (che é però anche il solo decisivo), una sospensione degli effetti dell'ordine di demolire le baracche insistenti senza diritto da oramai svariati anni ai mapp. __________ e __________ sancito dalla decisione municipale 29 maggio 1995.
4.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LE il municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col dipartimento se non ne condivide l'operato o per altra ragione qualsiasi. L'art. 9 cpv. 2 LE dispone inoltre che l'istante deve essere informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.
L'informazione del richiedente in merito alle opposizioni inoltrate ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LE "é soprattutto utile se non necessaria poiché permette all'istante di conoscere tempestivamente le obiezioni sollevate, di eventualmente modificare i progetti nel senso delle domande degli opponenti, di chiedere la convocazione delle parti per un esperimento di conciliazione, come anche di ritirare tout court la domanda" (cfr. messaggio 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2743; inoltre Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 962). La possibilità per il municipio di far luogo ad un esperimento di conciliazione ancorata all'art. 9 cpv. 1 LE ricalca semplicemente quanto dispone l'art. 17 PAmm: ma "un richiamo in questa sede, dove non operano solo giuristi, é comunque opportuno, essendo nell'interesse generale cercare di limitare le contestazioni" (cfr. messaggio citato, ibidem).
4.3. Tanto l'obbligo per il municipio di informare l'istante circa la presentazione di opposizioni, offrendogli se del caso la possibilità di presentare delle osservazioni, quanto la facoltà per lo stesso Esecutivo di esperire un tentativo di conciliazione perseguono dunque il chiaro scopo di prevenire il più possibile le contestazioni edilizie, permettendo vuoi di togliere (parzialmente o totalmente) delle opposizioni a seguito di delucidazione, completazione o modifica dei progetti vuoi di provocare il ritiro di una domanda di costruzione destinata ad un rifiuto di approvazione (cfr. il marginale dell'art. 9 LE "esperimento di conciliazione"). Questi obbligo rispettivamente facoltà per il municipio sussistono pertanto, sotto questa forma, fino al momento in cui l'Esecutivo decide sulla domanda di costruzione in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LE, rilasciando rispettivamente negando la licenza edilizia. Dopo questa data, in cui il municipio esprime il suo giudizio sulla domanda di costruzione, non ha - evidentemente - più senso per il municipio stesso di convocare le parti per una conciliazione, come stabilisce l'art. 9 cpv. 1 LE, o di far prendere posizione all'istante sulle opposizioni pervenute in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LE. D'altra parte con l'intimazione della decisione municipale di rilascio rispettivamente di diniego della licenza edilizia cessa la competenza del municipio ad occuparsi dell'approvazione della domanda di costruzione. La data della decisione municipale costituisce pertanto anche l'ultimo termine per la trasmissione all'istante delle opposizioni giusta l'art. 9 cpv. 2 LE. L'annessione alla decisione delle opposizioni, semmai queste - conformemente alle intenzioni del legislatore - non siano già state precedentemente notificate all'istante, permette infatti a quest'ultimo di meglio comprendere le censure mosse contro i suoi progetti e, di conseguenza, i motivi adottati dall'autorità per per decidere la domanda di costruzione.
4.4. Nel concreto caso con decisione 22 maggio 1996 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione 29 febbraio 1996 facendo riferimento all'opposizione dipartimentale 26 aprile 1996, che ha notificato al dr. __________ in annesso alla propria decisione. Il municipio non ha invece trasmesso al ricorrente le opposizioni 17 aprile 1996 di __________ e 18 aprile 1996 di __________, che pur menzionava nella decisione 22 maggio 1996. A ragione il Consiglio di Stato, nel giudizio impugnato, ha ritenuto che il municipio abbia disatteso l'obbligo di trasmettere all'istante le opposizioni formulate dalle vicine sancito all'art. 9 cpv. 2 LE. Questa disattenzione non comporta tuttavia, sicuramente almeno nel concreto caso, l'annullamento del diniego della licenza edilizia municipale. In effetti, come risulta dall'esposizione dei fatti, le opposizioni formulate dalle vicine si limitavano ad evocare i problemi di natura igienico-sanitaria provocati dall'allevamento degli animali, mentre che il municipio - riferendosi all'opposizione dipartimentale - ha direttamente negato la liceità dell'allevamento stesso per motivo di incompatibilità con la destinazione della zona agricola e di impossibilità di rilasciare a favore del dr. __________ un permesso edilizio eccezionale. Le opposizioni delle vicine non hanno quindi in alcun modo potuto influenzare la decisione municipale di diniego della licenza edilizia 22 maggio 1996. Dalla presentazione delle opposizioni delle vicine e dalla loro non trasmissione da parte del municipio al ricorrente quest'ultimo non ha dunque potuto patire alcun pregiudizio. Del resto, una volta accertata la presentazione delle opposizioni e la loro mancata intimazione, il dr. __________ avrebbe comunque sempre potuto ovvero farsele prontamente trasmettere da parte del municipio in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LE ovvero prendere personalmente conoscenza di detti atti presso la cancelleria comunale e, se del caso, estrarne copia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 PAmm. Facoltà di cui, da quanto risulta dal ricorso 22 ottobre 1996, egli non ha però fatto uso a tutt'oggi. Né, infine, appare in alcun modo censurabile, nemmeno se il Tribunale procedesse a libero esame, l'atteggiamento del municipio il quale, facendo uso del potere d'apprezzamento che l'art. 9 cpv. 1 LE gli conferisce, ha rinunciato a promuovere una procedura di conciliazione tra le parti e le autorità. Procedura inutile, poiché la domanda di costruzione in esame solleva gli stessi problemi di diritto sostanziale di quella oggetto del diniego della licenza edilizia 1 marzo 1994 (cfr. inoltre a quanto é stato detto sub 3.2.).
Per questi motivi,
visti gli art.9, 10, 21 LE, 18, 28, 31 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di __________ ed a __________ fr. 500.-- ciascuno per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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