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Numero d'incarto:
52.1996.234
Data decisione, Autorità:
23.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00234
Lugano
23 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 ottobre 1996 della
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 9 ottobre 1996 (no 5/1996) del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di
collocare un pannello pubblicitario sul tetto di uno stabile a __________;
viste
le osservazioni 11 novembre 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio
permessi e passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 luglio 1996 la
ricorrente __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio
permessi e passaporti - UPP) il permesso di collocare, per un periodo di tre
anni, sul tetto dello stabile della ditta __________ situato a lato della
strada principale A 13 in territorio di __________, un'insegna illuminata indirettamente,
di m 5 x 10, recante il testo "a 5 minuti dal risparmio - Nur 5 Minuten zum
einsparen - __________ - Il grande mercato del Ticino - Der grosse Einkaufsmarkt
im Tessin - __________ ".
B. All'accoglimento della
richiesta si è opposto il municipio di __________, ritenendo che il pannello
pubblicitario potesse creare problemi alla sicurezza della circolazione
stradale a causa delle sue notevoli dimensioni
Preavviso negativo è pure stato espresso dalla Commissione
bellezze naturali (CBN) a causa delle dimensioni dell'insegna, giudicate
eccessive.
Dal canto suo, la Polizia cantonale ha invece formulato
preavviso favorevole, ritenendo che l'insegna non pregiudicasse la sicurezza
della circolazione.
C. Con decisione 9 ottobre
1996, il Dipartimento delle istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza.
Dopo aver richiamato i preavvisi negativi del municipio di
__________ e della __________, il Dipartimento ha motivato il proprio diniego
affermando:
-
che la
legge sulle insegne vieta la posa di pannelli pubblicitari di dimensioni esorbitanti;
-
che,
visto l'importante volume di traffico che transita sulla strada principale A
13, il proliferare di insegne prive di una relazione diretta con i commerci ivi
ubicati potrebbe creare dei problemi alla sicurezza della circolazione
stradale;
-
che
l'ubicazione del __________ (__________) appare troppo distante dal luogo ove
la ricorrente intende collocare l'insegna.
D. Contro il predetto giudizio
dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Preliminarmente ricorda che la Polizia cantonale ha
preavvisato favorevolmente la posa dell'insegna.
A sostegno dell'impugnativa adduce poi che:
-
la
distanza del supermercato __________ dal luogo di esposizione dell'insegna
(circa 7,5 Km) non può essere assunto quale criterio per negare il permesso richiesto;
-
attualmente
non sussiste nessun rischio di affollamento;
-
mai fino
ad oggi è stata considerata esorbitante ai sensi dell'art. 9 lett. d Lins un'insegna
della dimensione di m 5 x 10.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomentazioni che verranno
riprese, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 17 LIns. La legittimazione attiva
della ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che
si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). La situazione dei
luoghi è perfettamente nota a questo tribunale.
- La posa di insegne
permanenti, ovvero destinate a rimanere esposte per più di un mese, è soggetta
ad autorizzazione del Dipartimento delle Istituzioni / Ufficio permessi e
passaporti (art. 2 LIns, 1 RLIns).
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che
non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al
decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla
morale (art. 4 LIns).
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss OSS.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSS è considerata pubblicità
stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica
in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della
pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce,
suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSS, dal canto suo, vieta la pubblicità
stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare
confusione con segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa
della sua forma e dei suoi colori.
In quest'ottica, il capoverso 5 di tale norma dispone che la
pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente
all'occhio.
- In concreto, l'insegna
pubblicitaria prevista sul tetto dello stabile della ditta __________ a
__________ è costituita da un pannello illuminato indirettamente, di 50 mq di
superficie, recante il testo "a 5 minuti dal risparmio - Nur 5 Minuten zum
einsparen - __________ - Il grande mercato del Ticino - Der grosse Einkaufsmarkt
im Tessin - __________ ".
In quanto situato a lato della strada principale A 13,
l'impianto va qualificato come una pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 ss
OSS. Destinatari del messaggio pubblicitario sono in effetti soltanto coloro
che transitano sulla strada a bordo di veicoli.
- In concreto, il
Dipartimento delle Istituzioni (UPP) ha ritenuto che l'impianto pubblicitario
in contestazione fosse di dimensioni eccessive e desse esageratamente all'occhio.
La valutazione operata dall'autorità cantonale in merito
all'ingombro che l'impianto rappresenta ed all'impatto che ne deriva sfugge
alla critica della ricorrente. Non si può in effetti rimproverare all'autorità
decidente di aver abusato del potere discrezionale conferitole dalla legge per
aver ritenuto eccessive le dimensioni di un cartellone pubblicitario alto ben 5
m e lungo il doppio. Simili dimensioni, di gran lunga superiori a quelle usuali
delle insegne e dei cartelloni pubblicitari, appaiono invero sproporzionate per
rapporto agli stabili ed agli altri manufatti circostanti.
Sostanzialmente corretto appare pure l'apprezzamento dell'impatto
ottico esercitato dal cartellone sul passante. A causa delle sue dimensioni
l'impianto è in effetti atto ad imporsi anche all'attenzione del conducente
meno sensibile al richiamo della pubblicità stradale.
Dal profilo dell'art. 96 cpv. 5 OSS, la decisione dipartimentale
appare quindi del tutto giustificata.
- La posa del controverso
pannello pubblicitario va comunque anche negata in virtù dell'art. 96 cpv. 4
OSS che vieta la pubblicità stradale annunciante una destinazione troppo
lontana. Il luogo di esposizione dell'insegna () dista dal luogo in
cui è situato l'oggetto pubblicizzato () circa 7,5 Km.
Anche su questo punto, la valutazione dell'autorità dipartimentale
non presta il fianco a critiche.
Ritenendo eccessiva la distanza in questione l'autorità
cantonale non ha sicuramente esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento
conferitole dalla disposizione succitata. La valutazione censurata non appare
affatto lesiva del principio di adeguatezza e di proporzionalità. Anche se le
due località sono collegate da una galleria stradale, non appare invero
insostenibile considerare eccessiva la distanza che le separa. Ammettere il
contrario significherebbe autorizzare la posa di insegne in un comprensorio di
oltre 150 kmq (7.5 x 7.5 x p)
attorno alla destinazione pubblicizzata. Prospettiva, questa, che non appare ragionevolmente
sostenibile dal profilo delle esigenze di contenimento e di moderazione della
pubblicità stradale (cfr. STA 29.11.85 in re F. ove è stato confermato il
divieto di posare un'insegna destinata a pubblicizzare la vendita di
appartamenti siti a circa 2 Km dal luogo di esposizione).
- Invano si richiama la
ricorrente al principio di parità di trattamento.
A questo Tribunale non consta affatto che l'autorità
cantonale permetta sistematicamente di posare impianti a simili distanze dalla
destinazione pubblicizzata. La prassi va semmai nella direzione opposta.
E quand'anche risultasse che sono state rilasciate singole
autorizzazioni in contrasto con il divieto sancito dall'art. 96 cpv. 4 OSS, la
circostanza non gioverebbe all'insorgente.
Non essendo infatti provata l'esistenza di una prassi
illegale dalla quale l'autorità non intende scostarsi, il principio di legalità
prevarrebbe sempre ancora su quello della parità di trattamento nell'illegalità
(cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V ed. N. 71 B
I seg.; J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II
ed., pagg. 223 e 224).
- Non procedendo da un
esercizio scorretto del potere di apprezzamento che la legge riserva
all'autorità decidente, la decisione impugnata, immune da una violazioni del
diritto, va pertanto confermata.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 17 LIns; 4 RLins, 95 ss OSS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 600.-- (seicento) sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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