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Numero d'incarto:
52.1996.236
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00236
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 ottobre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 3 ottobre 1996, no. 5045, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 1°
marzo 1995 del municipio di __________ in materia edilizia;
ritenuto
che all’udienza di sopralluogo del 15 luglio 1997, non è stato possibile accertare
sulla base delle fotografie agli atti e della situazione dei luoghi se il fondo
__________ è stato effettivamente oggetto di interventi di colmataggio o se
questi siano circoscritti al vicino fondo __________;
rilevata
la particolarità della fattispecie, su proposta del Giudice Delegato, il
municipio di __________ ha dichiarato pertanto di rinunciare a procedere nei
confronti del signor __________ sulla base della procedura avviata il 22 marzo
1993, fermo restando quanto di competenza dell'UPN nell'adempimento del mandato
conferitogli dal legislatore federale in ordine alla protezione ed al ripristino
delle zone paludose;
preso
atto di quanto sopra, il ricorrente si dichiara d'accordo di stralciare il
ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, ritenuto che rinuncia
all'assegnazione di ripetibili;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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