AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.242
Data decisione, Autorità: 08.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00242
Lugano 8 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 novembre 1996 di
contro
la decisione 16 ottobre 1996 (no. 5228) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 marzo 1996 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di fr. 411,15 per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali dei mappali __________, __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
11 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
12 novembre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario delle part. n.ri __________, __________ e __________ RFD di __________, a cavallo delle quali sorge un edificio, ristrutturato all'inizio degli anni ottanta.
La misurazione catastale di questi fondi è stata aggiornata soltanto l’11 agosto 1995 dal competente geometra revisore, ing. __________, che per le sue prestazioni ha esposto una fattura di fr. 641.55, fissante in fr. 411.15 la partecipazione a carico del proprietario (mutazione n. 3344).
La fattura è stata pagata dal comune, che ancora nel mese di settembre di quell’anno ha chiesto all'insorgente il rimborso della quota a carico del proprietario.
Con lettera 21 settembre 1995, __________ ha comunicato all'esecutivo comunale di ritenere ingiustificata la richiesta, non avendo effettuato sul fondo negli ultimi 15 anni interventi suscettibili di richiamare un aggiornamento della misurazione catastale. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, l'esecutivo comunale ha formalmente confermato la pretesa con determinazione del 26 marzo 1996.
B. Contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede l'insorgente ha sollevato dubbi circa l'operato del geometra revisore, obiettando che negli ultimi 15 anni sui fondi di sua proprietà non vi è stato alcun intervento suscettibile di giustificare l'aggiornamento delle misurazioni catastali.
In via abbondanziale, l’insorgente ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa.
C. Con giudizio 16 ottobre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando integralmente la censurata risoluzione municipale.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la fattura posta a carico del ricorrente si riferisse ad aggiornamenti catastali effettuati dal geometra nel corso del 1995 (mutazione no. 3344), allo scopo di rilevare la situazione dei mappali in oggetto, in seguito agli interventi edilizi effettuati all'inizio degli anni ottanta.
Il lungo tempo trascorso tra gli interventi sui fondi e l'aggiornamento delle misurazioni catastali, non libererebbe il ricorrente dall'obbligo di assumersi le spese di aggiornamento del catasto.
D. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L’insorgente contesta la fattura in oggetto, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all’operato del geometra revisore, che non avrebbe proceduto ad alcun aggiornamento delle misurazioni catastali. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, la mutazione no. 3344 per la quale gli è stato fatturato l'importo litigioso non potrebbe riferirsi a mutamenti edilizi intervenuti 15 anni fa sui fondi di sua proprietà. Il sommarione delle part. n.__________, __________ e __________ dimostrerebbe in effetti che quegli interventi furono registrati dal geometra già nel 1982 ed in seguito ancora nel 1983 (mutazioni 1713 e 1833).
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che il municipio di __________.
Considerato, in diritto
Il ricorso a questo Tribunale non è infatti dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm).
Determinante ai fini del giudizio sulla deducibilità di un atto amministrativo reso da un organo comunale è la legge concretamente applicata.
Applicabile alla fattispecie in esame è in particolare l’art. 97 del regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935 (in seguito: RMC; cfr. RL 4.1.4.1), adottato in esecuzione della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 (in seguito: LRF; cfr. RL 4.1.3.1); norma, che definisce la remunerazione dei geometri revisori per le operazioni di tenuta a giorno della misurazione catastale.
In base a tale norma, il geometra è tenuto ad allestire immediatamente, sulla base dell’apposita tariffa (cfr. RL 4.1.4.4.3), il calcolo del costo delle operazioni di tenuta a giorno della misurazione catastale, indicando la ripartizione fra cantone, comune e proprietario interessato ed inviando il conteggio al comune, che - previo preavviso della __________ - procede al pagamento, rispettivamente all’incasso degli importi fissati a carico dei proprietari.
Ora, nessuna norma di legge prevede la possibilità di sottoporre al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni relative a provvedimenti adottati dal geometra revisore nell’ambito della tenuta a giorno della misurazione catastale.
Contro le decisioni relative al riparto delle spese di aggiornamento della misurazione catastale la legge prevede unicamente la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è inappellabile (art. 122 LRF). Contro l’operato del geometra revisore nell’ambito della tenuta a giorno della misurazione catastale, l’art. 125 RMC prevede a sua volta la possibilità di ricorrere al Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora al DFE cui è subordinata la __________), le cui decisioni possono essere ulteriormente impugnate davanti al Consiglio di Stato. Anche in base a tale norma di regolamento il Governo statuisce tuttavia quale ultima istanza.
Così stando le cose, si deve pure escludere la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato aventi per oggetto pretese di rimborso delle spese di aggiornamento della misurazione catastale, fissate dal geometra revisore a carico dei proprietari ed anticipate dal comune in base all’art. 97 RMC.
Il ritardo con cui il geometra revisore ha rilevato in sede di aggiornamento della misurazione catastale le modifiche edilizie apportate agli edifici all'inizio degli anni ottanta non è in effetti atto a sollevare l'insorgente dall'obbligo di partecipare ai costi della tenuta a giorno delle mappe.
L'obbligo di aggiornare la misurazione catastale è per sua natura imprescrittibile. Soggetti alla prescrizione decennale sono unicamente i crediti derivanti dalle operazioni di aggiornamento. Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica, stante il credito in esame è sorto solo nel 1995.
Dato che il ricorrente è stato indotto a ricorrere dall’erronea indicazione dei mezzi d’impugnazione datagli dal giudizio governativo in esame, insuscettibile di modificare l’ordinamento delle competenze giurisdizionali fissato dalla legge, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 122 LRF; 97, 125 del RMC; 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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