AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.244
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00244
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 novembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5220) che annulla la licenza edilizia 24 luglio 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per posare un serbatoio per l'olio combustibile a ridosso della sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
13 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
14 novembre 1996 del municipio di __________;
25 novembre 1996 di __________, __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 giugno 1996 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare un serbatoio per l'olio combustibile a ridosso della sua casa d'abitazione (part. n. __________ RF; zona R2). Il manufatto destinato a coprire il serbatoio, lungo m 2,50, largo 1 ed alto m 1,50 dal terreno sistemato, verrebbe a sorgere a 50 cm dal confine verso il fondo dei resistenti (part. n. __________ RF) e risulterebbe interrato per una profondità di 50 cm.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 luglio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini qui resistenti, che avevano contestato l'intervento dal profilo delle disposizioni sulle distanze da confine.
C. Con giudizio 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che la costruzione sporgeva dal suolo in misura preponderante rispetto alla parte interrata, il Governo ha ritenuto che l'opera non potesse essere considerata sotterranea. Ne ha quindi dedotto che non potesse essere autorizzata in quanto contraria alle distanze da confine applicabili alle costruzioni accessorie.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Secondo il ricorrente, la costruzione sarebbe da considerare sotterranea già per il fatto che non sporge dal terreno oltre l'altezza di m 1,50.
E. Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente, insistendo sulla natura accessoria del manufatto.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 42 RLE, recante il marginale "edifici e impianti sotterranei", se il regolamento edilizio o il PR non dispongono altrimenti, le distanze da confine non si applicano alle opere edilizie che sporgono dal terreno meno di m 1,50.
La facilitazione introdotta da questa disposizione si riallaccia alle finalità perseguite dalle norme sulle distanze ed al principio di proporzionalità (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 12 N. 6 seg.). Determinante è unicamente l'altezza della costruzione fuori terra (cfr. Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 10 N. 9, che considera "Tiefbauten" piazzali, campi da gioco, strade, piscine scoperte ecc.; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Bern, Ad art. 12 N 8 c). Il rapporto tra la parte sporgente e la parte interrata è irrilevante. Sfuggono quindi alle norme sulle distanze anche costruzioni prive di fondamenta. Basta che non sporgano più di m 1.50 dal terreno. Priva di rilievo è la natura principale od accessoria dell'opera. Se non si innalza a più di m 1,50 dal suolo, la costruzione non soggiace alle norme sulle distanze tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi.
2.2. In concreto, il manufatto in contestazione sporge dal terreno sino all'altezza di m 1,50. Non disponendo il diritto comunale alcunchè di diverso, può quindi beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 42 RLE e sfuggire alle norme sulle distanze.
Irrilevante è la natura accessoria del manufatto. La norma in questione è applicabile anche alle costruzioni accessorie. Irrilevante è il fatto che sia interrata soltanto nella misura di 50 cm e sporga dal terreno in misura tre volte maggiore. Tale circostanza non le impedisce di beneficiare dell'agevolazione sancita dalla predetta disposizione di regolamento. Decisivo è unicamente il fatto che non sporge dal terreno oltre l'altezza di m 1.50.
Nulla di diverso può essere dedotto dalla sentenza 3 gennaio 1994 in re __________, citata dal Consiglio di Stato per escludere l'applicabilità dell'art. 42 RLE.
Fosse rilevante lo sviluppo verticale della parte interrata per rapporto all'altezza della parte sporgente dal terreno, basterebbe peraltro imporre al ricorrente di aumentare le dimensioni della prima, lasciando comunque immutata l'altezza della parte visibile.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 42 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 ottobre 1996 (n. 5220) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è confermata la licenza edilizia 24 luglio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 900.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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