AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.245
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00245
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 novembre 1996 del
contro
la
decisione 23 ottobre 1996, no. 5367, del Consiglio di Stato che evade ai
sensi dei considerandi le impugnative presentate da Guido, __________
__________ avverso le decisioni 17 aprile e 23 maggio 1996 del municipio di
__________ in materia edilizia;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 31 gennaio 1996
__________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di erigere una
staccionata alta m 1.35 e lunga una decina di metri tra il suo fondo (part. no.
__________ RF) e quello dei vicini __________, __________ e __________ (part.
no. __________ RF) nel nucleo del paese;
che la staccionata avrebbe
dovuto essere realizzata in modo da dividere in due il corridoio largo appena
un paio di metri che separa lo stabile di __________ da quello dei vicini
__________;
che nel termine di pubblicazione della notifica quest'ultimi
si sono opposti all'intervento;
che il 14 marzo 1996 __________ ha ritirato la notifica, asserendo
di volersi limitare a costruire un muro non soggetto a licenza;
che il 21 marzo 1996 __________, __________ e __________
hanno chiesto al municipio di __________ di ordinare a __________ di sospendere
immediatamente i lavori di costruzione del muretto che questi aveva nel
frattempo iniziato ad erigere lungo il confine fra i due fondi;
che con separate decisioni del 17 aprile 1996 il municipio di
__________ ha dichiarato priva d'oggetto l'opposizione inoltrata da __________,
__________ e __________ e respinto la richiesta di intervento inoltrata da
quest'ultimi in relazione ai lavori avviati dal vicino;
che contro questi provvedimenti __________, __________ e
__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che il 3 maggio 1996 il municipio di __________ ha pubblicato
all'albo la notifica 4 aprile 1996 inoltratagli da __________ per posare una
rete metallica alta 80 m sul muro in cemento armato alto 70 cm costruito nel
frattempo fra i due fondi;
che con decisione 23 maggio 1996 il municipio di __________
ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione inoltrata da
__________, __________ e __________;
che quest'ultimi hanno impugnato anche questa decisione davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 23 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso i ricorsi a' sensi dei considerandi, annullando la licenza edilizia 23
maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e rinviando gli
atti all'autorità comunale affinché chiedesse al Dipartimento del territorio
(CBN) "l'autorizzazione relativa all'edificazione del muro di cinta e
della sovrastante rete metallica";
che dopo aver rilevato che il nucleo di Monteggio è
dichiarato sito pittoresco a sensi del DLBN, il Governo ha in sostanza ritenuto
che l'opera soggiacesse all'esame prescritto dall'art. 6 RBN;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente ritiene che la posa di una rete alta 80 cm
non soggiaccia nemmeno a licenza edilizia; la pretesa di sottoporre
l'intervento al Dipartimento del territorio per preavviso violerebbe l'autonomia
comunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che nella misura in cui il Consiglio di Stato ha imposto al
municipio di __________ di ripetere, correggendola, una procedura di rilascio
del permesso di costruzione può essere riconosciuta al comune la legittimazione
a ricorrere anche se nessuna delle parti interessate ha impugnato il
provvedimento;
che da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è pertanto
ricevibile in ordine;
che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e
senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);
che giusta l'art. 5 cpv. 2 RLE non è consentito suddividere i
lavori in modo da eludere la procedura ordinaria;
che altrettanto vale per la procedura di notifica in rapporto
ai lavori esenti da permesso; non è quindi lecito suddividere i lavori soggetti
a notifica in interventi di minore entità, non soggetti ad alcun permesso;
che nelle circostanze concrete la costruzione di un muretto
di cemento armato alto 70 cm e la successiva posa di una rete metallica di 80
cm, non possono in nessun caso essere considerati come interventi a sé stanti,
non soggetti nemmeno a notifica giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. e RLE;
che tanto il muro, quanto la rete soggiacciono alla procedura
di notifica prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 NAPR, che sottopone a
tale procedura le opere di cinta aventi un'altezza non superiore a m 1.50;
che, giusta l'art. 6 cpv. 2 RLE, tuttora in vigore, "il
municipio non può autorizzare, senza l'approvazione dell'autore della restrizione,
lavori di nessun genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato
1";
che questa disposizione impone ai comuni di raccogliere il preavviso
dell'autorità cantonale anche nel caso di interventi soggetti alla procedura di
semplice notifica, se le opere previste richiamano l'applicazione di leggi
elencate dall'allegato in questione;
che gli interventi edilizi su fondi inclusi nei siti
pittoreschi a' sensi del DLBN soggiacciono alla preventiva approvazione del
Dipartimento del territorio (art. 6 RBN);
che la costruzione di un'opera di cinta alta m 1.50
all'interno di un nucleo dichiarato sito pittoresco (art. 1 lett. c DLBN) non
può quindi sfuggire all'esame dell'autorità cantonale;
che siffatta esigenza non viola minimamente l'autonomia del
comune, poiché il DLBN limita legittimamente la libertà di decisione
dell'autorità comunale;
che in materia di tutela delle bellezze naturali il comune
non dispone di autonomia residua (art. 2 LOC), poiché tale compito è stato
assunto dal Cantone;
che in questa materia il comune fruisce di autonomia soltanto
nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di PR volte a salvaguardare
l'aspetto estetico del paesaggio e delle costruzioni;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 21 LE, 6 DLBN, 2 LOC, 6 RBN; 6 RLE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster