AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.248
Data decisione, Autorità:
23.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00248
Lugano
23 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 novembre 1996 di
contro
la
decisione 30 ottobre 1996 (no. 5572) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 settembre 1996
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 18 novembre 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 5 settembre 1995
alle ore 16.30 circa __________ circolava alla guida del veicolo VW Passat
trainato dalla VW Golf di un amico, sull'autostrada N2 in territorio di
__________.
Il suo veicolo, non immatricolato e dotato di un sistema
frenante inefficiente, era privo del segnale di panna. I due conducenti,
partiti dal domicilio del ricorrente, erano intenzionati a trasportare la VW Passat
presso un garage di __________ servendosi dell'autostrada.
Giunti poco prima del km 52.000, la velocità inadeguata e lo
scoppio del pneumatico anteriore sinistro della VW Passat hanno provocato lo
sbandamento di ambedue i veicoli.
La VW Golf ha colliso contro la barriera protettiva laterale
destra e contro un segnale, mentre la VW Passat ha terminato la sua corsa sulla
corsia di emergenza.
I protagonisti del sinistro hanno in seguito proseguito senza
avvertire la polizia.
B. Con decreto 15 maggio 1996
il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa __________ per aver
commesso una grave infrazione alle norme della circolazione e cagionato un
serio pericolo alla sicurezza altrui, eseguendo il traino illecito di un veicolo
in autostrada senza aver collocato sulla parte posteriore dello stesso il segnale
di panna. Reati previsti dagli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCS, nonché 23 cpv.
6, 35 cpv. 1 e 3 ONC. Ad __________ sono state inoltre ascritte ulteriori due
infrazioni, segnatamente l'aver circolato con un veicolo difettoso e l'inosservanza
dei doveri in caso di infortunio, reati previsti dagli art. 29, 51 cpv. 1 e 3,
92 cpv. 1, 93 cifra 2 cpv. 1 LCS. La proposta d'accusa di 10 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e di una
multa di fr. 500.- ha acquistato forza di cosa giudicata, in quanto il
prevenuto non ha formulato opposizione.
Con decisione 19 settembre 1996 la Sezione della
circolazione, considerato come dopo i fatti sopra narrati __________ é stato
oggetto di un ammonimento per aver circolato nell'abitato di __________ alla
velocità punibile di 75 km/h ove vige il limite di 50 km/h, ha risolto di
revocargli la licenza di condurre per veicoli a motore (fatta eccezione per i
ciclomotori) a scopo di ammonimento dal 14 ottobre 1996 al 13 dicembre 1996
incluso. La decisione é stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett.
a, 17 cpv. 1 lett. a LCS.
C. Con ricorso 30 settembre
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato postulando una
riduzione del periodo di revoca.
Dopo aver specificato di non aver causato alcun danno al guardrail,
afferma che avendo una panetteria necessita della licenza di condurre per
effettuare le consegne.
L'impossibilità di condurre veicoli il mese di ottobre lo
metterebbe in grosse difficoltà in quanto, l'unico dipendente della panetteria,
in quel periodo svolge servizio militare.
D. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
Il Governo cantonale, rilevato come l'autorità amministrativa
sia vincolata agli accertamenti di fatto operati in sede penale, ha ritenuto
che non vi fossero motivi per scostarsi dalle constatazioni contenute nel
decreto d'accusa.
Per il resto il Consiglio di Stato ha considerato
proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato
nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare come egli, essendo
panettiere, non necessiti della licenza di condurre per conseguire il suo
reddito lavorativo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il ricorrente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo. Postulando che al ricorso venga conferito effetto sospensivo,
chiede una riduzione del periodo di revoca della licenza di condurre la
possibilità di poterlo scegliere liberamente.
Ribadendo in sostanza quanto già sostenuto innanzi alla precedente
istanza, osserva di non aver danneggiato il guardrail. Conferma che per
effettuare le consegne deve poter condurre un veicolo, in quanto l'unico
operaio della sua ditta non é in grado da solo di effettuarle tutte. Sostiene
che in passato non ha mai commesso altre gravi infrazione alla legge sulla
circolazione stradale.
F. Senza formulare osservazioni
particolari il Consiglio di Stato, propone che il ricorso sia respinto e che la
decisione governativa venga confermata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine, la
decisione può essere resa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione
di ulteriori prove (art. 18 PAmm).
Il ricorso conferisce di per sé effetto sospensivo alla
decisione impugnata giusta l'art. 47 PAmm.
- Il ricorrente, asserendo di
non aver causato danni al guardrail, contesta in sostanza l'infrazione relativa
all'inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 51 cpv. 3 LCS).
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158, consid.
2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217, consid. 3a
che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti
in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito dalla Polizia cantonale.
Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità
delle infrazioni rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto)
che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente
la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere
nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha
rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il
procedimento amministrativo per contestare i fatti rimproveratigli, dato che
era tenuto, secondo il principio della buona fede, a formulare le proprie
contestazioni già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato le
proposte d'accusa contenute nel decreto 15 maggio 1996 del Procuratore
pubblico, non avendo inoltrato formale opposizione scritta contro le stesse.
Così facendo egli ha quindi implicitamente riconosciuto come
esatto il contenuto del decreto, motivo per cui non è più legittimato a
rimettere in discussione i fatti (l'avvenuto danneggiamento del guardrail) già
definitivamente accertati in altra sede.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 lett. a LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le
circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art.
68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più
grave e può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180, consid. 5b;
120 Ib 54; 116 Ib 151).
- L'applicazione del disposto
di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCS) é subordinata
a tre condizioni: che il conducente abbia infranto una norma della
circolazione, che abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
e da ultimo che abbia commesso una colpa grave, intenzionale o per negligenza.
L'infrazione ad una norma della circolazione é realizzata sia quando il conducente
infrange disposizioni della LCS, sia quando non ottempera a regole volte ad
assicurare la sicurezza del traffico previste in ordinanze di applicazione alla
LCS. Per compromettere gravemente la sicurezza della circolazione non é
necessario che un conducente metta concretamente in pericolo gli altri utenti
della strada, é infatti sufficiente un pericolo astratto (cfr. al riguardo Bussy-Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, III ed., no. 5.2.2 ad art. 16 LCS).
Il quesito a sapere se in una ben precisa fattispecie il
comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione
di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della
circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il
singolo caso. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto
allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta
o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Bisogna ancora osservare che, contrariamente a quanto accade
per l'accertamento dei fatti, l'autorità amministrativa non é di principio
vincolata nella qualifica giuridica degli stessi al giudizio dell'autorità
penale. Il quesito a sapere se un comportamento contrario alle norme della
circolazione costituisce un grave pericolo é questione di diritto che non
vincola l'autorità amministrativa al giudizio penale (DTF 102 Ib 196, cons.
3c).
Contrariamente a quanto avvenuto in sede penale, ove il Procuratore
pubblico ha ritenuto infrazione grave unicamente il traino in autostrada di un
veicolo privo del segnale di panna, l'autorità amministrativa, giudicando i
fatti nel loro insieme, é giunta alla conclusione che __________ con il proprio
agire ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la
fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS.
Ora, il circolare con un veicolo dotato di un sistema
frenante inefficiente costituisce un comportamento tipicamente pericoloso, per
cui si impone la revoca della licenza di condurre (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, pag. 206-207 e giurisprudenza ivi
citata).
Il difetto del veicolo - a dire del ricorrente la pinza dei
freni bloccata - ha infatti provocato lo scoppio di un pneumatico con il
conseguente sbandamento del veicolo trainante e la collisione di quest'ultimo
contro il guardrail laterale destro. Questo evento ha messo concretamente a
repentaglio la sicurezza di coloro che in quel momento procedevano
sull'autostrada a tergo dei due veicoli in discussione.
L'omissione da parte del ricorrente di apporre il segnale di
veicolo fermo alla parte posteriore di quello rimorchiato ha inoltre
contribuito ad aggravare la situazione di pericolo. Il segnale in questione
induce infatti coloro che transitano ad usare particolare prudenza nel
circolare a tergo o appaiati allo stesso. Un'ulteriore aggravante é costituita
dal fatto che il tutto si è svolto in autostrada, dove la velocità dei veicoli
é normalmente molto più elevata che sulle altre strade, ciò che determina una
maggiore pericolosità di ogni comportamento contrario alle norme della circolazione.
Alla luce di questi fatti ben si giustifica che nei confronti
di __________ siano adottati provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16
cpv. 3 lett. a LCS. Il ricorrente infatti nemmeno lo contesta, controversa é
essenzialmente la durata del periodo di revoca.
- __________ postula in
sostanza una riduzione del periodo di revoca.
A questo proposito occorre precisare che secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone
della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il
carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti
amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante
di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione
della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und
Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der
Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts
im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta
norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul
ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone
in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in
re Canonica; STA 21.10.1996 in re Terzi).
- L'insorgente si é reso
colpevole di numerose infrazioni. Questo fatto impone di discostarsi dal minimo
legale di un mese previsto dall'art.17 cpv. 1 lett. a LCS in quanto giusta l'art.
33 cpv. 2 OAC la durata della revoca deve essere stabilita in funzione della gravità
della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della
necessità professionale di condurre veicoli.
Dagli atti emerge inoltre che il ricorrente, dopo l'episodio
oggetto della presente procedura, ha ricevuto un ammonimento per aver circolato
in territorio di __________ a 75 km/h ove il limite di 50 km/h. Tale
circostanza indica come il ricorrente non sia un automobilista irreprensibile e
giustifica anch'esso il superamento del periodo legale minimo della revoca di
un mese e la fissazione dello stesso a due mesi.
Non giova al ricorrente asserire che per effettuare le
consegne deve poter condurre un veicolo, in quanto l'unico dipendente della sua
panetteria da solo non può effettuarle tutte.
Nel ricorso al Consiglio di Stato egli ha affermato di avere
la necessità di condurre un veicolo nel mese di ottobre in quanto l'unico
operaio alle sue dipendenze in quel periodo svolge servizio militare. E'
pertanto evidente che se a quella data (fine settembre 1996) un'unica persona
era in grado di effettuare da sola tutte le consegne, ciò doveva essere
possibile anche al momento della stesura del presente ricorso.
Tuttavia, anche prestando fede a questa argomentazione, tale
necessità é ben lungi dall'essere, per l'insorgente, assoluta ai sensi della
giurisprudenza in materia. Per invocare con successo il bisogno professionale
non basta dimostrare un interesse economico a condurre un veicolo, determinante
é la circostanza che il conducente a seguito dalla revoca della licenza di
condurre non possa più esercitare la propria professione, come é il caso ad
esempio per un autista (cfr. al riguardo Bussy-Rusconi, op.cit., N. 1.2 ad art.
17 LCS e giurisprudenza citata). Ebbene, malgrado la revoca della licenza di
condurre per la durata di due mesi il ricorrente sarà comunque in grado di
mandare avanti la propria panetteria. Tuttavia egli sarà confrontato con quegli
inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della
licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta
dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme
sulla circolazione stradale.
- Riguardo al periodo in cui
scontare la revoca, come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato le norme
legali non concedono alcun diritto al conducente di veder soddisfatte le
proprie richieste in merito alla fissazione del periodo che più gli fa comodo.
Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a
simili desideri del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve
essere respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 68 CP; 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 29, 92 cpv.
1, 93 cifra 2 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCS nonché 23 cpv.
6, 35 cpv. 1 e 3 ONC; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 43, 47, 60,
65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
-
Gli atti sono rinviati alla
Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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