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Numero d'incarto:
52.1996.249
Data decisione, Autorità:
21.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00249
Lugano
21 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 novembre 1996 della
__________ rappr. da: __________
contro
la
decisione 30 ottobre 1996, no. 5565, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 agosto 1996,
con cui il municipio di __________ rilascia alla __________ tre licenze
edilizie per ampliare lo stabilimento situato sulle part. no. __________,
__________ e __________ RF;
viste le risposte:
-
27 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
4 dicembre 1996 della __________;
-
5 dicembre 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ (in seguito
__________), qui resistente, è proprietaria di uno stabilimento industriale,
situato a __________, in parte nella zona industriale Ib (part. n. __________
di mq 12'774) ed in parte nella zona industriale / artigianale Ia (part. n.
__________ RF di mq 751 e __________ RF di mq 1107).
La __________ (in seguito __________), qui ricorrente, è
invece proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato nella zona del nucleo
vecchio (NV, part. no. __________ RF), a confine con i fondi della resistente.
B. Il 14 marzo 1996 la
__________ ha inoltrato al municipio di __________ tre domande di costruzione,
per
-
domanda
1: costruire nuovi silos, ampliando la costruzione esistente verso W, sopra
il deposito (superficie occupata mq 182 / volume globale 2971 mc);
-
domanda
2: ampliare il blocco N, realizzando un locale tecnico e deposito sopra il
locale impachettatrice (superficie occupata mq 82 / volume globale mc 898);
-
domanda
3: trasformare ed ampliare l'ala che ricopre i binari, per formare una
mensa, nuovi servizi igienici, uno spogliatoio, uffici e sala riunioni
(superficie occupata: mq 124 / volume globale mc 744).
Alle domande di costruzione, tutte interessanti la part. n.
__________ __________, si è opposta la __________, obiettando, fra l'altro, che
lo stabilimento esistente non dispone di un'area verde conforme a quanto prescrive
l'art. 51 NAPR.
C. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 29 agosto 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato le licenza richieste, respingendo l'opposizione della
vicina.
Contro questa decisione l'IT si è aggravata davanti al
Consiglio di Stato, contestando le licenze dal profilo degli indici e dell'area
verde minima prescritta dall'art. 51 NAPR.
D. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando le licenze
accordate alla __________.
Preliminarmente, il Governo ha ritenuto che le quantità
edificatorie appartenenti ai fondi contermini (part. n. __________ e __________
RF) potessero essere trasferite sul fondo direttamente interessato dagli
interventi. Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha constatato che gli
ampliamenti sarebbero stati eseguiti sulla verticale di costruzioni esistenti,
senza aumentare la superficie edificata. Ne ha quindi dedotto che fossero
"conformi alle NAPR".
Analoghe considerazioni varrebbero per quel che concerne l'area
verde minima. Anche se lo stabilimento esistente non rispetta questo parametro,
l'ampliamento potrebbe essere autorizzato, poiché non implica una riduzione
della superficie verde disponibile sulle part. n. __________ e __________ RF.
Da ultimo il Consiglio di Stato ha respinto le contestazioni
sollevate dall'insorgente con riferimento alle immissioni d'ombra prodotte
dall'ampliamento sul suo stabile.
E. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme alle controverse licenze.
__________ nega in sostanza che le quantità edificatore appartenenti
alle part. n. __________ e __________ RF possano essere utilizzate a favore
della part. n. __________ RF, direttamente interessata agli ampliamenti. Lo
escluderebbe il fatto che questi fondi ricadono nella zona Ia, mentre il fondo
dedotto in edificazione è incluso nella zona Ib. Le licenze sarebbero quindi
lesive dell'art. 38a LE, che permette di trasferire indici unicamente
all'interno della stessa zona.
Abbondanzialmente, l'insorgente ripropone in questa sede le
censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza con
riferimento alla perdita d'insolazione determinata dall'ampliamento in oggetto.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, che contesta
partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
legittimazione attiva dell'insorgente sono invero chiaramente date.
Data la natura delle questioni da dirimere, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Trasferimento di indici
2.1. Giusta l'art. 38 a LE, quantità edificatorie
appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti
alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non
risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono
compromessi l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.
Con questa disposizione, introdotta nella __________ con emendamento
del 5 febbraio 1995, il legislatore ha inteso facilitare il cosiddetto
"trasferimento di indici" tra i fondi, permettendolo anche tra fondi
non confinanti. Questa agevolazione è tuttavia data soltanto se i fondi sono
connessi funzionalmente ed appartengono alla stessa zona di utilizzazione
del PR. Il trasferimento non deve inoltre compromettere l'uso razionale del
territorio ed un'edificazione armoniosa.
2.2. Gli ampliamenti in contestazione interessano la part. n.
__________ RF, interamente situata nella zona industriale Ib di __________.
L'art. 52 NAPR, disciplinante l'attività edilizia in questa zona, prescrive un'"area
verde minima concentrata del 20 % della superficie edificabile netta, di cui
almeno la metà alberata".
Ora, è innegabile che le costruzioni esistenti sul fondo in
oggetto non rispettano questo parametro edificatorio. Su una superficie di
12'774 mq, occupata da edifici nella misura di 6'569 mq, risultano in effetti
attrezzati a verde soltanto tre piccoli appezzamenti di terreno, con una
superficie complessiva inferiore ai 500 mq, non computabili come area verde, in
quanto non rispondenti al requisito della "concentrazione" sancito
dall'art. 52 NAPR. Esclusa dal computo, siccome prevalentemente asfaltata, è
pure la superficie destinata a posteggi (cfr. STA 1.3.94 in re __________ SA).
Per sopperire al difetto, la RT postula di far capo alla
superficie verde disponibile sulle part. n. __________ RF di 1107 Mq e
__________ RF di 751 mq, non edificate. Invano, poichè - a prescindere dal
fatto che l'area verde formata da questi fondi (mq 1858) risulterebbe comunque
abbondantemente inferiore al limite del 20 % della superficie edificabile netta
(mq 12774), prescritto dall'art. 52 NAPR - i fondi in questione appartengono ad
un'altra zona di utilizzazione. Non essendo soddisfatto il requisito
dell'identicità di zona posto dall'art. 38 a LE, il trasferimento di quantità
edificatorie preconizzato dalla resistente non può quindi essere autorizzato.
Poco importa che la zona limitrofa (Ia), nella quale sono inclusi quei fondi,
sia anch'essa destinata agli insediamenti industriali ed abbia in pratica gli
stessi parametri edificatori. L'appartenenza dei fondi a due diverse zone di PR
esclude a priori qualsiasi trasferimento di indici (cfr DTF 109 Ia 190 consid.
3, ove è stato addirittura escluso il trasferimento di indici fra parti di un
unico fondo appartenenti a tappe d'urbanizzazione diverse).
Ne discende che dal profilo dell'area verde minima le licenze
in contestazione non sono conformi al diritto.
- 3.1. Giusta l'art. 39 RLE,
"edifici e impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono
essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali.
Trasformazioni più importanti", soggiunge la norma, "possono tuttavia
essere autorizzate, se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini".
La norma in questione si prefigge essenzialmente di
permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma
venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale
disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa
come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di
mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo
della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti
a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non
è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata.
Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli interventi
che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone l'identità. In
linea di massima, non sono di conseguenza ammessi nemmeno interventi radicali,
implicanti costi sproporzionati rispetto al valore (residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato,
l'art. 39 RLE prevede tuttavia la possibilità di autorizzare
"trasformazioni più importanti", a condizione che "il contrasto
col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o
quello dei vicini". La facilitazione introdotta a favore degli interventi
che eccedono i semplici lavori di riparazione e di manutenzione, ma non
integrano ancora gli estremi della trasformazione sostanziale, ossia non
incidono in misura significativa sull'identità della costruzione esistente, è
da interpretare alla luce del principio di proporzionalità. Non ha una portata
propria analoga a quella dell'art. 70 cpv. 2 LALPT: norma, che - a determinate
condizioni - permette di ampliare edifici e impianti esistenti in contrasto con
la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile
l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una
difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale
insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che
eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della
costruzione.
3.2. Nel caso in esame, la mancanza di una superficie verde
di oltre 2500 mq non può essere considerata alla stregua di un contrasto che
non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
Anche se la prassi non sembra attribuire soverchia importanza alle norme che
impongono superfici verdi minime, la discrepanza è in concreto troppo rilevante
per poter essere ignorata e consentire l'applicazione della facilitazione
introdotta dall'art. 39 RLE. La conclusione non è diversa nemmeno se si tiene
conto della condizione delle licenze che impone alla resistente di dotare il
piazzale adibito a posteggio di un'adeguata alberatura. Anche la mancanza di
oltre un migliaio di mq di superficie verde costituirebbe sempre ancora un
contrasto che non può essere trascurato dal profilo dell'interesse pubblico.
Irrilevante ai fini della valutazione di tale contrasto è la
superficie verde esistente sui fondi vicini. Ammettere il contrario significherebbe
avallare indirettamente un trasferimento di quantità edificatorie contrario
all'art. 38 a LE in quanto interessante fondi appartenenti a due zone diverse.
Anche da questo profilo, le licenze non possono quindi essere
tutelate.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va pertanto accolto, annullando le licenze edilizie e la decisione
governativa che le conferma, siccome lesive del diritto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38 a LE, 39 RLE; 52 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 30 ottobre 1996 del
Consiglio di Stato (n. 5565);
1.2. le licenze edilizie 29 agosto 1996
rilasciate dal municipio di __________ dalla RT.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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