AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.251
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00251
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 novembre 1996 di
patr. da avv. __________
contro
la decisione 30 ottobre 1996, no. 5561, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha parzialmente revocato la licenza edilizia 12 settembre 1995 rilasciata loro in variante per la costruzione in corso sulla part. no. __________ RFD ed ha respinto due ulteriori domande di variante inoltrate per il medesimo oggetto;
viste le risposte:
25 novembre 1996 del comune di __________;
27 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 gennaio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________, __________ e __________ il permesso di costruire uno stabile di 12 appartamenti su un terreno situato all'intersezione fra il torrente __________ e la strada cantonale che conduce a __________ (part. n. __________ RF; zona R3P). Il progetto approvato prevedeva la realizzazione di 22 posteggi esterni e di un'autorimessa interrata con 12 posteggi.
B. Nel luglio 1995 il fondo dedotto in edificazione è stato frazionato, scorporando la superficie sulla quale era prevista la costruzione dell'immobile, che è andata a costituire la nuova part. n. __________ RFD. L'area riservata alla costruzione di 22 posteggi esterni è rimasta attribuita alla part. n. __________ RFD. Il 3 luglio 1995 l'autorità comunale ha dato il suo benestare al frazionamento.
C. Il 18 luglio 1995 i beneficiari della licenza hanno notificato al municipio di __________ l'intenzione di modificare la suddivisione interna degli appartamenti, riducendoli da 12 a 9. La volumetria e la SUL dell'immobile rimanevano immutate.
I piani annessi alla notifica prevedevano pure di ridurre il numero di posteggi sotterranei da 12 a 10 (8 interrati e 2 esterni), riducendo le dimensioni dell'autorimessa interrata sul lato W dello stabile. Nessun cenno veniva fatto in relazione ai 22 posteggi esterni previsti sulla part. no. __________ RFD.
Previa pubblicazione, il 12 settembre 1995 il municipio di __________ ha approvato la variante notificatagli.
D. Il 27 novembre 1995 i beneficiari della licenza hanno venduto ai qui ricorrenti __________ e __________ il fondo sul quale era prevista la costruzione dell'immobile (part. n. __________ RFD). I nuovi proprietari del fondo hanno iniziato i lavori nel gennaio del 1996.
E. Il 22 maggio, rispettivamente il 10 giugno 1996, __________ e __________ hanno notificato al municipio l'intenzione di ridurre le dimensioni dell'autorimessa interrata, spostando in superficie 6 dei 10 posteggi interrati previsti dalla variante approvata il 12 settembre 1995.
F. Con decisione 16 luglio 1996 il municipio di __________ ha parzialmente revocato la licenza 12 settembre 1995 che aveva rilasciato in variante ai precedenti proprietari del fondo, limitandola alla riduzione del numero degli appartamenti.
L'autorità comunale ha considerato che con la riduzione del numero degli appartamenti da 12 a 9 si sarebbero comunque ancora dovuti realizzare 15 posteggi (12 per i 6 appartamenti di 104 mq ed altri 3 per i rimanenti 3 appartamenti di 84 mq). Contestualmente ha quindi stabilito che la notifica di variante del 18 luglio 1995 inoltrata dai precedenti proprietari era respinta nella misura in cui era riferita alla riduzione a 10 del numero dei posteggi.
Con la stessa decisione il municipio ha poi respinto anche le varianti del 22 maggio e del 10 giugno 1996 ed ha ingiunto ai ricorrenti di presentare una variante che prevedesse la realizzazione di 15 posteggi.
G. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver rilevato che la licenza 12 settembre 1995 non rispettava il numero minimo di posteggi prescritto dall'art. 40 NAPR, il Governo ha anzitutto ritenuto che le ultime varianti non potessero essere approvate perché indirettamente legittimavano una situazione non conforme al diritto.
Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha poi confermato la parziale revoca della licenza 12 settembre 1995, ritenendo che l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevalesse su quello dei ricorrenti alla sicurezza del diritto.
H. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale. Nel contempo sollecitano l'approvazione delle varianti 22 maggio e 10 giugno 1996.
Rievocata la fattispecie, i ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo con riferimento alla revoca della licenza con cui il municipio ha fra l'altro autorizzato la riduzione a 10 del numero di posteggi inizialmente previsti. Il provvedimento, argomentano, non sarebbe sorretto da un sufficiente interesse pubblico e risulterebbe lesivo dei principi della buona fede e della sicurezza del diritto.
I. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in esame, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non è per nulla necessario, poiché i fatti sono chiari e non richiedono ulteriori accertamenti.
2.1. La revoca di un atto amministrativo dipende per principio dall'esito del confronto tra due interessi antitetici: quello riferito all'attuazione del diritto oggettivo e quello relativo alla sicurezza del diritto. Se quest'ultimo prevale, l'atto è irrevocabile (DTF 115 I b 155; 109 I b 252; 107 I b 35 seg; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 41 B II; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 219).
Ciò si verifica soprattutto nel caso in cui la decisione è stata adottata nell'ambito di un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati, rispettivamente nel caso in cui l'interessato abbia in buona fede fatto uso dei diritti riconosciutigli.
Permessi di costruzione rilasciati in contrasto con il diritto edilizio sostanziale possono in linea di massima essere revocati soltanto prima dell'inizio dei lavori. Una revoca successiva è possibile soltanto nel caso in cui la licenza disattenda interessi pubblici particolarmente significativi. Di regola, in questi casi, è dovuto un risarcimento (Imboden Rhinow, op. cit. N 41 B V a 1; Scolari, Commentario della LE, ad art. 44 N 31 e rimandi).
2.2. Con la risoluzione 16 luglio 1996, il municipio di __________ ha revocato la decisione 12 settembre 1995 con cui aveva autorizzato in variante i titolari della licenza edilizia 16 gennaio 1995 a ridurre da 12 a 9 il numero degli appartamenti e da 34 a 10 quello dei posteggi.
E' pacifico che il numero di posteggi previsto dalla variante in questione (10) non è conforme alle prescrizioni (art. 40 NAPR). Nemmeno i ricorrenti contestano che per i 9 appartamenti occorrano almeno 15 posteggi: 12 per i 6 appartamenti di 104 mq e 3 per i 3 appartamenti di 84 mq.
Pacifico è pure che la revoca è intervenuta quando i lavori di costruzione erano da tempo iniziati.
Controversa è unicamente la questione a sapere se la violazione del diritto tardivamente riscontrata dal municipio pregiudichi l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo in misura talmente grave da legittimare un provvedimento di revoca.
Orbene, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, l'interesse alla sicurezza del diritto appare chiaramente prevalente sul principio di legalità dell'amministrazione.
A differenza di altri interessi pubblici, quali sono quelli riferiti alla sicurezza ed all'igiene delle costruzioni, quello concernente la disponibilità di posteggi per le auto non è di importanza tale da giustificare la revoca di una licenza cresciuta in giudicato formale e già utilizzata. Prova ne è che l'interesse che suffraga l'obbligo di dotare le costruzioni di un numero sufficiente di posteggi non esclude a priori la possibilità di sostituire la prestazione reale richiesta con un contributo in denaro.
E' ben vero che al momento della decisione di revoca, i lavori di sistemazione esterna non erano ancora iniziati. Tale circostanza non permette tuttavia di deludere la fiducia riposta dai ricorrenti nella licenza rilasciata ai precedent proprietari del fondo. Determinante è in effetti l'apertura del cantiere e non l'avvio dei lavori di realizzazione di una singola parte della costruzione.
Ne discende che la controversa decisione di revoca deve essere annullata assieme al giudizio governativo che perviene a tutelarla attraverso una palese sopravvalutazione dell'interesse riferito alla sicurezza del diritto.
Va da sé che non essendo date le premesse per revocare parzialmente la licenza in questione non sono nemmeno dati i presupposti per imporre un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
A torto, perché la variante in discussione aveva per oggetto soltanto le modalità di realizzazione dei 10 posteggi previsti dalla licenza 12 settembre 1995, che il municipio intendeva parzialmente revocare. Vero è che il numero di questi posteggi non era conforme alle prescrizioni dell'art. 40 NAPR. Tale circostanza è tuttavia irrilevante, poiché la variante in oggetto non toccava minimamente questo aspetto. I ricorrenti si limitavano a chiedere di essere autorizzati a costruire in superficie 4 degli 8 posteggi che avevano inizialmente previsto di costruire nel sottosuolo. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, approvando la variante, di per sè conforme al diritto edilizio, il municipio non avrebbe quindi affatto confermato che i ricorrenti erano tenuti a realizzare soltanto 10 posteggi invece dei 15 prescritti. L'autorità comunale avrebbe soltanto stabilito che 4 dei posteggi che i ricorrenti erano tenuti a realizzare potevano essere approntati in superficie invece che sotto il livello del suolo.
In altri termini: non potendosi comunque esigere che i ricorrenti realizzino più dei 10 posteggi previsti dalla licenza del 12 settembre 1995, non v'è motivo per imporre che queste opere vengano allestite in un modo piuttosto che in un altro.
Così stando le cose, il ricorso va accolto anche su questo punto, annullando interamente la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta per le ultime due varianti.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di Gerra Piano; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 30 ottobre 1996, no. 5561, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 16 luglio 1996 del municipio di __________
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci la licenza per le varianti 22.5/10.6.96.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di ____________________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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