AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.256
Data decisione, Autorità:
06.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00256
Lugano
6 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 novembre 1996 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 novembre 1996, no. 5695, del Consiglio di Stato che respinge
l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini presentata dall'insorgente
in relazione alla decisione 4 aprile 1996 con cui la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 2 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 agosto 1994 il
ricorrente __________ è stato sorpreso a circolare alla guida di un veicolo
come semplice allievo conducente, senza accompagnatore abilitato e con un tasso
di alcoolemia compreso tra 0,98 ed 1,13 g per mille;
che per queste infrazioni il Procuratore pubblico gli ha
inflitto 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni ed una
multa di fr. 1'000.-- (decreto d'accusa 21.3.95);
che con decisione 6 settembre 1994 la Sezione della circolazione
gli ha invece revocato la licenza di allievo conducente per la durata di sei
mesi (14.8.94 - 13.2.95);
che il 16 marzo 1996 la polizia ha nuovamente sorpreso il
ricorrente a circolare in stato di ebrietà sull'autostrada __________
__________ alla guida di una Ford Escort (tasso di alcoolemia: tra 1,73 e 2,07
g per mille);
che il 22 marzo 1996 la Sezione della circolazione ha prospettato
al ricorrente una nuova revoca della licenza e l'ha invitato a presentare
osservazioni;
che con scritto 27 marzo 1996 __________ ha inviato alla Sezione
della circolazione una lettera, verosimilmente redatta da terzi, del seguente tenore:
"Chiedo scusa per il fatto del 16.3 in territorio di
__________.
Io a mezzogiorno mangiando ho bevuto vino e, avendo in
casa il bambino di un mio amico che piangeva perché voleva la mamma mi sono
recato verso __________ alle ore 17.00. Vorrei gentilmente chiedervi di essere
comprensivi dato che è stato un caso urgente, altrimenti non bevo mai alcool
quando guido."
che con decisione 4 aprile 1996 la Sezione della circolazione
ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di due anni
(16.3.96 - 15.3.98); la decisione era regolarmente munita dell'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso;
che per questa nuova infrazione è stato condannato dal Procuratore
pubblico a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente, ad una multa di
fr. 1'200.-- ed alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena precedente (decreto d'accusa 6.9.96);
che il 13 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio
di Stato di restituirgli il termine per impugnare la decisione 4 aprile 1996
con cui la Sezione della circolazione gli aveva revocato la licenza di
condurre;
che l'istante giustificava il ritardo asserendo che
l'ignoranza della lingua italiana gli aveva impedito di capire il significato
del provvedimento notificatogli cinque mesi prima;
che il 23 settembre 1996 __________ ha poi impugnato il predetto
provvedimento davanti al Consiglio di Stato chiedendo che la durata della
revoca venisse ridotta ad un anno;
che con decisione 5 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini e dichiarando
irricevibile il ricorso;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che l'ignoranza della
lingua italiana non scusasse la tardiva impugnazione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento con argomentazioni già addotte innanzi la precedente istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 12 a LALCS;
che giusta l'art. 137 lett. a CPC, richiamato dall'art. 12 PAmm,
la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se
l'istante dimostra di essere stato impedito di agire per tempo, perché, senza
sua colpa, ignorava la scadenza del termine;
che la restituzione contro il lasso dei termini è un rimedio
volto a rimuovere le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti
processuali (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo-parte generale, n. 310 e
giurisprudenza citata);
che lo scopo precipuo di questo rimedio è quello di evitare
che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile
determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare
un ordinato svolgimento del processo;
che condizione essenziale per la concessione del beneficium restitutionis
in integrum è l'assenza di colpa significativa in capo alla parte che è incorsa
nell'omissione;
che l'ignoranza della lingua non costituisce in particolare
un motivo sufficiente per concedere la restituzione in intero contro il lasso
dei termini (cfr. LVGE 1979 II N. 43 in Rhinow/Krähen-mann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd. N. 91 B IV b pag. 311 in medio; B.Cocchi/F.Trezzini, Codice di
Procedura Civile Ticinese, ad art. 137 CPC no. 20),
che, in concreto, l'insufficiente conoscenza della lingua
italiana addotta dal ricorrente non è in nessun caso atta a giustificare una
restituzione del termine di ricorso avverso la risoluzione 4 aprile 1996 della
Sezione della circolazione;
che la documentazione agli atti dimostra infatti che
all'occorrenza l'insorgente è in grado di dialogare con l'autorità amminstrativa
e di comprendere il significato degli scritti notificatigli; basti, al
riguardo, por mente al fatto che quando la Sezione della circolazione l'ha
invitato a presentare osservazioni in previsione di una nuova revoca della
licenza non ha avuto difficoltà a capire il significato dello scritto ricevuto
ed a rispondere in modo appropriato;
che non risulta d'altro canto che il ricorrente abbia dovuto
essere assistito da un interprete in occasione degli interrogatori ai quali è
stato sottoposto da parte della polizia e del Procuratore pubblico;
che la decisione di revoca della licenza era d'altro canto
motivata in modo chiarissimo e perfettamente intellegibile;
che l'esperienza specifica acquisita dal ricorrente in materia
di revoche della licenza di condurre esclude d'altra parte che possa prevalersi
con successo dell'insufficiente conoscenza della lingua italiana per
giustificare il ritardo con cui è insorto contro la decisione della Sezione
della circolazione;
che l'insorgente stesso indirettamente ammette di essersi
reso conto della portata della decisione in oggetto, quando afferma di essersi
precipitato a vendere il veicolo subito dopo averla ricevuta (cfr. pag. 4 del
ricorso 25 novembre 1996 agli atti);
che la sua condizione di asilante alloglotto esigeva infine
che dedicasse un'attenzione accresciuta alle decisioni intimategli
dall'autorità amministrativa;
che in tali circostanze il ricorso, manifestamente infondato,
deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente;
visti gli art. 12 a LALCS; 137 lett. a CPC; 3, 18, 12, 28, 43, 46,
60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio e le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster