AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.259
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00259
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5866) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro il contributo sostitutivo per posteggi mancanti impostole dal municipio di __________ con la licenza 26 luglio 1996 rilasciatale per coprire parzialmente la terrazza del __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
6 dicembre 1996 del municipio di __________;
11 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 luglio 1996 il municipio di Locarno ha autorizzato la ricorrente __________ a ricoprire 47 mq della terrazza esterna del bar __________ con una struttura in metallo e vetro chiusa lateralmente e direttamente collegata con l'interno del locale. La licenza è stata assoggettata alla condizione di versare un contributo sostitutivo per posteggi mancanti di fr. 70'000.--, calcolato in ragione di un valore del terreno di fr. 1'500.--/mq, di una superficie di 25 mq per posteggio, di fr. 100.-- /mq per costi di costruzione e di un posteggio ogni 6 mq di superficie coperta.
B. Con giudizio 13 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il contributo imposto, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dal__________ __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'aumento della SUL dell'esercizio pubblico giustificasse il prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. La superficie di 25 mq per posteggio sarebbe conforme alle norme VSS richiamate all'art. 32 NAPR, mentre il valore del terreno di fr. 1'500.--/mq corrisponderebbe ai prezzi dei terreni nella zona circostante.
C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il contributo impostole venga annullato o quantomeno ridotto a fr. 22'312.50.
L'insorgente rileva che il controverso intervento non determinerà alcun aumento della superficie utile lorda a disposizione dell'esercizio pubblico. Già per questo motivo, il contributo richiesto si porrebbe in contrasto con l'art. 32 cpv. 1 lett. b NAPR: norma che non fonda sulla SUL l'obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi.
In via subordinata, la ricorrente contesta poi i parametri di calcolo applicati per determinare il contributo sostitutivo. Per ogni posteggio, obietta, basterebbero 15 mq di terreno. Determinante sarebbe inoltre il valore di stima del terreno (fr. 750.--/mq) e non quello commerciale ritenuto dal municipio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente peraltro sollecita l'assunzione di prove.
Giusta l'art. 32 NAPR di Locarno, "per costruzioni, ricostruzioni e riattamenti con cambiamento di destinazione è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse su area privata, secondo le norme VSS 640601-607". In particolare è richiesto: "a) un posto auto per appartamento e per ogni 100 mq di SUL; b) un posto auto per ogni sei posti a sedere od ogni 6 mq per ristoranti, caffé, bar, ecc."
Deroghe, soggiunge la norma, possono venir concesse dal municipio solo quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile. In questo caso, il municipio impone il versamento di un contributo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
La norma in questione sancisce l'obbligo di dotare tutte le nuove costruzioni di un numero di posteggi commisurato alla loro destinazione ed al fabbisogno di posti auto da essa indotto. Per le costruzioni esistenti, realizzate prima dell'entrata in vigore del PR e prive dei posteggi prescritti dall'art. 32 NAPR, l'obbligo di adeguamento al nuovo diritto è invece limitato ai casi di ricostruzione (e non potrebbe essere diversamente) e di riattamento con cambiamento di destinazione: disciplina, questa, che si scosta dall'ordinamento sancito dall'art. 39 RLE, ma che non deve essere necessariamente esaminata ai fini del presente giudizio.
A differenza di quanto dispone l'art. 32 cpv. 1 lett. a NAPR per gli appartamenti, le regole applicabili agli esercizi pubblici non fanno dipendere il numero di posteggi dalla SUL, ma dal numero di posti a sedere, o, alternativamente, da una non meglio precisata "superficie": criterio, questo, che per mantenere una certa equivalenza con quello relativo ai posti a sedere, dev'essere inteso facendo riferimento a quella parte di SUL direttamente destinata al servizio alla clientela.
Altrettanto pacifica è l'impossibilità tecnica di adeguare la costruzione al nuovo diritto, dotandola dei posteggi mancanti. Lo spazio a disposizione non lo consente.
Controversa è invece la questione a sapere se la prevista copertura della terrazza con una struttura chiusa, stabile e permanente giustifichi l'imposizione di un contributo per posteggi mancanti in quanto non realizzabili in natura.
Orbene, che l'intervento configuri una costruzione non può essere ragionevolmente negato. Nemmeno la ricorrente pretende in definitiva che l'opera non sia una costruzione e non rientri nel novero degli interventi che danno luogo all'obbligo sancito dall'art. 32 NAPR.
La ricorrente si limita in effetti a sostenere che la superficie della terrazza scoperta avrebbe già fatto stato ai fini della determinazione del numero di posteggi necessari. La sua trasformazione mediante copertura sarebbe quindi irrilevante.
La tesi non può tuttavia essere accreditata, già perché il comune di Locarno, a differenza di altri comuni, non tiene conto delle superfici esterne degli esercizi pubblici ai fini della determinazione del numero di posti auto prescritti dall'art. 32 NAPR. La soluzione non sarebbe comunque diversa nemmeno nel caso in cui il comune, applicando tale norma, tenesse conto anche di queste superfici esterne. La semplice costruzione di un'opera edilizia che incrementa tanto l'i.s., quanto l'i.o. basterebbe infatti a legittimare l'obbligo di realizzare almeno i posteggi corrispondenti alla superficie occupata, dei quali quest'ultima è in ogni caso priva. La garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, non permetterebbe peraltro all'insorgente di sottrarsi a quest'obbligo.
Nella misura in cui è volta a contestare l'obbligo di coprire il fabbisogno di posteggi indotto dalla costruzione in esame, l'impugnativa va quindi respinta.
Da questa finalità discende direttamente che il contributo sostitutivo deve essere calcolato in base al valore commerciale dei terreni della zona in cui è ubicata l'opera edilizia che lo determina.
Tale valore deve per principio essere stabilito secondo gli stessi criteri applicabili in ambito espropriativo.
Infondata è quindi la pretesa della ricorrente di far capo ad un valore di stima ufficiale risalente il 1982, manifestamente inferiore al valore commerciale attuale.
Quanto al valore di fr. 1'500.-/mq, ritenuto dal municipio di Locarno, è sufficiente rilevare che lo stesso appare ampiamente inferiore al valore commerciale reperibile dei terreni della zona circostante. Basti pensare che per terreni situati in via __________ (zona R5a; i.s. 1,2), una zona sicuramente meno pregiata del lungolago di __________ (PPQR: i.s. 2,6), questo tribunale ha recentemente riconosciuto indennità espropriative di fr. 1’500.-/mq (STA 22.1.97 in re Stato del Canton Ticino).
Anche questa eccezione non può essere accolta.
Le norme VSS recepite dall'art. 32 NAPR, segnatamente la norma 640 603 a, indicano le dimensioni che i vari tipi di posteggio (aperto) devono avere a seconda della loro configurazione geometrica (parallelo, obliquo, perpendicolare rispetto all'accesso) e della loro destinazione specifica (caso normale: per abitazioni o per il pubblico; casi speciali: per negozi o alberghi, per i dipendenti ecc.).
Le superfici non sono indicate in modo esplicito, ma possono essere facilmente calcolate sulla base delle dimensioni richieste per lo spazio destinato allo stazionamento dei veicoli ed allo spazio che serve alle manovre di accesso. Spazio che deve necessariamente essere computato, affinché il posteggio risulti conforme alle norme VSS.
Queste disposizioni, vincolanti in quanto richiamate dall'art. 32 NAPR, servono anzitutto a concretizzare l'estensione dell'obbligo di costruzione. Esse servono tuttavia anche a determinare la misura del contributo. Sennonché, in questo caso, le distinzioni sulle misure dei posteggi non sono applicabili, poiché i posteggi non vengono costruiti.
In assenza di particolari indicazioni sulla superficie determinante per il calcolo del contributo sostitutivo, occorre necessariamente riferirsi alle dimensioni minime prescritte per un posteggio normale, ovvero alla restrizione meno onerosa per il proprietario (cfr. STA 26.2.1988 in re INSAI).
Ciò posto, si deve escludere che il municipio di __________, calcolando il contributo sostitutivo su una superficie di 25 mq, sia incorso in una violazione del diritto. La superficie minima risultante dalle tabelle riportate dalle norme VSS 640 603 a è infatti superiore (cfr. Tab. 3: mq 28.75 per un posteggio perpendicolare all'accesso).
Anche da questo punto di vista, il ricorso non può di conseguenza essere accolto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32 NAPR di Locarno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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