AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.265
Data decisione, Autorità:
10.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00264-265
Lugano
10 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
5
dicembre 1996 di
rappr.
da: __________
b)
6
dicembre 1996 di
tutti
rappr. da __________
contro
la
decisione 19 novembre 1996, no. 6109, del Consiglio di Stato, che respinge:
- a) quale autorità di vigilanza:
l'impugnativa 11 luglio 1996
presentata dai ricorrenti sub a) contro l'operato del sindaco di __________
in occasione dell'assemblea degli azionisti della ____________________ (dispositivo
n. 1. B);
- b) quale autorità di ricorso:
l'impugnativa 29 agosto 1996
presentata dai ricorrenti sub b) contro la decisione 22 luglio /16 agosto
1996 del municipio di __________ di non impugnare le deliberazioni adottate
dall'assemblea ordinaria della __________ in materia di nomine statutarie
(dispositivo 1. A);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ (in seguito:
__________) è una società di diritto privato. Azionisti sono: i comuni di
__________ (44 %), __________
(10,7 %), __________ (10 %) __________ (4 %), __________ (2 %), __________
(ETVL, 16 %) e la __________ (13, 3 %).
Il Consiglio di amministrazione (CA) della società si compone
di 16 membri, nominati dall'assemblea generale ogni 4 anni. Gli statuti non
delegano ai comuni il diritto di designare gli amministratori giusta l'art. 762
CO.
Sino a quest'anno, il comune di __________ era rappresentato
in seno al CA da 5 membri, l'ETVL da 4, i comuni di __________ e __________ da
2 e quelli di O__________elina e di __________ da 1 membro. Il sedicesimo
membro rappresentava la __________.
La revisione era affidata alla __________.
B. Dopo le ultime elezioni
comunali, il comune di __________ ha rivendicato un ulteriore seggio in seno al
CA. Di concerto con gli altri azionisti, __________ si è dichiarato in linea di
massima disposto a cedergliene uno.
Nelle sedute del 20 e del 24 giugno 1996, il municipio di Loc__________rno
ha quindi designato sei candidati da proporre all'assemblea degli azionisti
della __________ che avrebbe avuto luogo il 25 di quel mese per deliberare sui
conti, per nominare il CA e per designare l'ufficio di revisione. Candidati
erano __________ ed __________ per il __________, __________ e __________ per
il __________ __________ per il __________ e __________ per la __________.
In relazione alla trattanda concernente la designazione
dell'organo di revisione, il municipio di __________ ha altresì risolto di
proporre all'assemblea di non rinnovare l'incarico alla __________ e di far
capo a fiduciari locali.
C. a) Nel corso dei lavori
dell'assemblea ordinaria, prima della trattanda relativa alla nomina del CA, il
Presidente ha comunicato che __________ si era dichiarato disposto a rinunciare
a uno dei suoi quattro seggi in seno al __________. Ha tuttavia subordinato la
rinuncia alla condizione che i candidati proposti dal comune di __________
fossero di suo gradimento. Ha quindi sollecitato il sindaco di __________ ad
indicargli i nominativi.
Preso atto che __________ figurava fra i candidati, il rappresentante
del__________ ha dichiarato che erano venute meno le premesse per la rinuncia
prospettata.
Poste in votazione le 17 candidature, 15 candidati sono stati
nominati all'unanimità. Il sedicesimo (__________) è stato nominato con il 56 %
dei voti (per rapporto alle azioni rappresentate). __________ è invece rimasta
esclusa, avendo raccolto soltanto il 44 % dei voti
b) Conformemente alle decisioni prese dal municipio, il
sindaco di __________ ha poi proposto all'assemblea degli azionisti di non
rinnovare il mandato di revisione affidato alla __________.
Ne è nata una discussione, in seguito alla quale è stato
proposto di rinnovare il mandato in questione, affiancando tuttavia alla
__________ un'altra società di revisione per l'esercizio 1996.
Il sindaco di __________ ha aderito alla proposta.
D. Con atto dell'11 luglio
1996, denominato "ricorso ex art. 208 segg. LOC", __________ e
liteconsorti hanno contestato davanti al Consiglio di Stato "le decisioni
adottate autonomamente" dal sindaco di __________ in occasione dell'assemblea
generale ordinaria degli azionisti della __________.
In sostanza, gli insorgenti rimproveravano al sindaco di non
aver stralciato un candidato __________ dalla lista proposta dal comune
allorché __________ aveva ritrattato la sua disponibilità a cedere un seggio
nel CA. Gli insorgenti chiedevano quindi al Consiglio di Stato di annullare "la
decisione 25 giugno 1969 dell'on. __________ circa:
-
la
designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in
rappresentanza della città di __________;
-
il
voto in favore della conferma della __________ quale organo di revisione della
__________ ".
Gli stessi
ricorrenti chiedevano inoltre che venisse accertata "la nullità
assoluta":
-
della
designazione delle persone da candidare in seno al CA della __________ in
rappresentanza della città di __________;
-
del
voto in favore della __________ quale organo di revisione della __________
".
E. Con decisione 22 luglio
1996, adottata con il voto contrario della municipale __________, il municipio
di __________ ha rinunciato ad impugnare davanti al Pretore le decisioni prese
dall'assemblea della __________ in materia di nomina statutarie.
Contro questa risoluzione sono insorti davanti al Consiglio
di Stato i ricorrenti sub b), chiedendone l'annullamento e postulando che
venisse "fatto obbligo al municipio di __________ di convocare
un'assemblea straordinaria della __________ e di proporre una rosa di candidati
rappresentanti le forze politiche presenti in Consiglio comunale e in municipio
secondo la formula proporzionale".
F. Con risoluzione 19 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha disatteso entrambe le impugnative. Sul gravame
inoltrato da __________ e liteconsorti il Governo ha statuito in veste di autorità
di ricorso. Sull'impugnativa presentata da __________ e liteconsorti ha invece
statuito come autorità di vigilanza considerandola alla stregua di una semplice
istanza d'intervento.
Illustrata la fattispecie, il Consiglio di Stato ha anzitutto
escluso che la rinuncia ad impugnare le deliberazioni rese dall'assemblea degli
azionisti della __________ in materia di nomine statutarie violasse il diritto.
Considerato che lo statuto della società non delega al comune azionista il
diritto di designare i suoi rappresentanti in seno al CA e che la legge non
impone nemmeno il rispetto di criteri proporzionali, il municipio non avrebbe
abusato della latitudine di giudizio che gli deve essere riconosciuta in ordine
alla valutazione dell'opportunità di impugnare davanti al giudice civile le
deliberazioni rese dall'assemblea degli azionisti della __________.
Con lo stesso giudizio, il Consiglio di Stato ha poi negato
che le determinazioni assunte dal sindaco in quell'occasione costituissero
decisioni impugnabili giusta l'art. 208 LOC. Ha quindi esaminato l'operato del
sindaco unicamente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, giungendo alla
conclusione che non fossero dati i presupposti per un intervento di tipo
censorio. Proponendo all'assemblea i candidati designati dal municipio, il sindaco
si sarebbe in effetti attenuto alle consegne ricevute.
Aderendo per contro alla proposta, sorta in sede assembleare,
di affiancare alla __________ un'altra società di revisione, il sindaco si
sarebbe scostato dalle decisioni adottate in proposito dal municipio. Anche in
questo caso non sarebbero tuttavia dati gli estremi per un intervento
dell'autorità di vigilanza, poiché l'operato del sindaco è stato comunque
successivamente ratificato dal municipio con decisione 22 luglio 1996.
G. Contro
il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, chiedendone l'annullamento.
a) __________ e liteconsorti rimproverano al Consiglio di
Stato di aver omesso di statuire quale autorità di ricorso sull'impugnativa
inoltratagli, limitandosi a trattarla alla stregua di una semplice istanza
d'intervento ed a pronunciarsi unicamente in veste di autorità di vigilanza.
Nel merito, gli insorgenti ripropongono invece le censure sollevate senza
successo in primo grado contro l'operato del sindaco in occasione dell'assemblea
degli azionisti della __________.
b) __________ e liteconsorti contestano per contro il
giudizio governativo nella misura in cui conferma la decisione 22 luglio 1996
del municipio di __________ di non impugnare davanti al competente giudice
civile le deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti in merito alla
nomina dei membri del CA. Gli insorgenti rimproverano in particolare al
Consiglio di Stato di aver omesso di rilevare la natura apertamente revocatoria
della decisione impugnata.
Chiedono quindi che gli atti vengano ritornati al Consiglio
di Stato, affinché statuisca nuovamente "nel senso dei considerandi
(imponendo al municipio di chiedere la convocazione di un'assemblea generale
straordinaria con all'ordine del giorno la nomina di nuovi membri del CA e la
revoca dell'organo di revisione)".
H. I ricorsi sono avversati dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che chiedono la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- Ricorso di __________ e liteconsorti
1.1. Prima di entrare nel merito del ricorso inoltrato da
__________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 resa dal
Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza (cfr. dispositivo 1. B),
occorre verificare se sia ricevibile in ordine (art. 3 PAmm).
Giusta l'art. 207 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono in effetti inappellabili. Chi
è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di
ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo chiarito che, per
principio, possono essere dedotte davanti a questo tribunale unicamente le
decisioni rese dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui
comuni che modificano una determinata situazione giuridica, ledendo legittimi
interessi. La lesione di interessi degni di tutela deve, in altri termini,
derivare direttamente dai provvedimenti adottati dal Consiglio di Stato in
forza dei poteri di vigilanza conferitigli della LOC. Ne discende che le decisioni
con cui il Consiglio di Stato respinge un'istanza d'intervento sono per principio
inoppugnabili. Non modificando la situazione giuridica preesistente a livello comunale,
tali decisioni sono in effetti insuscettibili di ledere legittimi interessi.
1.2. In concreto, __________ e liteconsorti sono insorti
davanti al Consiglio di Stato contro le determinazioni assunte dal sindaco di
__________ in occasione dell'assemblea degli azionisti della __________ del 25
giugno 1996.
L'atto di ricorso richiamava espressamente l'art. 208 LOC; norma,
che permette di impugnare davanti al Consiglio di Stato le decisioni degli
organi comunali, ovvero le decisioni rese dall'assemblea, dal consiglio
comunale o dal municipio (sulla nozione di organi comunali, cfr. art. 9 LOC).
Nei considerandi del giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha ritenuto
che nell'operato del sindaco in quell'occasione non fossero ravvisabili gli
estremi di una decisione impugnabile in base all'art. 208 LOC. Tale assunto è
tuttavia rimasto circoscritto ai considerandi. Non si è tradotto in giudizio di
irricevibilità del gravame, pronunciato dal Consiglio di Stato in veste di autorità
di ricorso. L'impugnativa è quindi rimasta formalmente inevasa ed il Consiglio
di Stato si è limitato ad esaminarla come semplice istanza d'intervento, giungendo
alla conclusione che non fossero dati i presupposti per l'adozione di
provvedimenti di vigilanza.
Nella misura in cui stabilisce che non sono dati gli estremi
per un intervento dell'autorità di vigilanza, il giudizio del Consiglio di
Stato non è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Lasciando immutata la situazione giuridica censurata dai ricorrenti, esso non
lede infatti interessi legittimi. Sotto questo profilo, il ricorso di
__________ e liteconsorti va quindi respinto in ordine siccome irricevibile
Nella misura in cui omette di statuire formalmente
sull'impugnativa inoltrata da questi ricorrenti, convertendola - senza valida
ragione - in un'istanza d'intervento e pretendendo così di aver evaso la
pratica, il giudizio governativo presta invece il fianco a critiche. Procedendo
in tal modo il Consiglio di Stato è in effetti incorso in un diniego di
giustizia, poichè omette di definire il rapporto processuale instaurato dagli
insorgenti con l'atto di ricorso, statuendo sull'impugnativa inoltratagli nella
veste in cui è stato chiamato a pronunciarsi.
Per porre rimedio all'anomala situazione procedurale creata
dal Consiglio di Stato, il presente giudizio di irricevibilità deve quindi
essere integrato da un provvedimento di rinvio degli atti all'istanza
inferiore, affinché statuisca sull'impugnativa inoltratagli da __________ e liteconsorti
in veste di autorità di ricorso: unica veste nella quale era in
definitiva chiamato a pronunciarsi
- Ricorso __________ e liteconsorti
Senz'altro ricevibile in ordine è invece l'impugnativa
inoltrata da __________ e liteconsorti contro il giudizio con cui il Consiglio
di Stato ha confermato la decisione 22 luglio 1996 con cui il municipio di
__________ ha rinunciato ad impugnare davanti al giudice civile le decisioni
adottate dall'assemblea degli azionisti della __________.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
infatti dall'art. 208 LOC, la legittimazione attiva dei ricorrenti, tutti
cittadini attivi di __________, è certa (art. 209 LOC) ed il ricorso è tempestivo.
Considerato tuttavia che il giudizio su questo ricorso
potrebbe in qualche modo dipendere dall'esito dell'impugnativa presentata da
__________ e liteconsorti contro le determinazioni assunte dal sindaco in
occasione dell'assemblea degli azionisti della __________, questo Tribunale
reputa opportuno sospendere il relativo procedimento sintanto che il Consiglio
di Stato non avrà statuito sul predetto gravame in conformità del giudizio di
rinvio dei cui si è detto sopra.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 194-196, 207-209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso 5 dicembre 1996
di __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996 (no. 6109)
resa dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza (dispositivo 1.
B) è irricevibile.
§.Gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso 11 luglio 1996 di __________
e liteconsorti in qualità di autorità di ricorso (art. 208 LOC).
-
Il giudizio sul ricorso 6
dicembre 1996 di __________ e liteconsorti contro la decisione 19 novembre 1996
(n. 6109) resa dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di ricorso
(dispositivo I A) è sospeso sintanto che quest'ultimo non avrà statuito sul
ricorso di __________ e liteconsorti conformemente al dispositivo 1 § di cui
sopra.
-
Non si preleva tassa di
giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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