AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.267
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00267
Lugano 10 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1996 di
e __________ patrocinati da: st.leg. __________
contro
la decisione 19 novembre 1996 (no. 6040) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ e __________ la licenza edilizia per il rifacimento del tetto della costruzione accessoria annessa alla loro casa d'abitazione sita sul mappale no. __________ di quel comune;
viste le risposte:
18 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
31 dicembre 1996 del municipio di __________;
8 gennaio 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari del mappale no. __________ RFD di __________, sul quale sorge la loro casa d'abitazione monofamiliare.
Il fondo confina lungo il suo lato O con la part. no. __________ (zona R2), sulla quale sorge la casa d'abitazione dei resistenti __________ e __________. Sempre su quest'ultimo mappale, addossato all'abitazione dei resistenti e a confine con la proprietà dei ricorrenti, è stato costruito nel 1990 un fabbricato accessorio, destinato, secondo i piani approvati dal municipio di __________, ad essere utilizzato quale autorimessa. Tale fabbricato è in buona parte interrato nel pendio e presenta un tetto piano ricoperto da manto erboso, sul quale vi si può liberamente accedere. Il tetto dell'autorimessa coincide in altezza con il primo piano della contigua casa d'abitazione.
In quanto considerato interrato, il manufatto non è stato computato nell'indice di occupazione al momento della sua edificazione.
B. Nel corso del 1992 il municipio di __________ ebbe modo di constatare che i resistenti, in seguito ad una serie di interventi abusivi, avevano reso abitabile il citato edificio accessorio.
Da ciò ne scaturì un lungo procedimento amministrativo, al quale questo Tribunale ha posto termine il 27 marzo 1996, imponendo ai coniugi __________ l'adozione di una serie di provvedimenti destinati ad escludere l'abitabilità del predetto manufatto e a ripristinare la sua destinazione originaria di autorimessa.
Con scritto 7 giugno 1996, __________ e __________ hanno quindi comunicato al municipio di aver eseguito tutte quelle modifiche che erano state loro ordinate al fine di rendere non idonea all'abitazione la costruzione accessoria esistente sul mappale di loro proprietà.
L'avvenuta trasformazione della succitata costruzione è stata accertata in occasione del sopralluogo indetto il 17 giugno 1996 dal municipio, alla presenza del legale dei qui ricorrenti __________.
C. Pochi mesi prima dei fatti appena citati, e più precisamente il 13 febbraio 1996, i coniugi __________ avevano chiesto al municipio il permesso di sostituire la copertura vegetale del tetto piano della costruzione accessoria con materiale drenante e piastrelle in cotto, onde così eliminare le infiltrazioni d'acqua nel locale sottostante.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 19 febbraio al 4 marzo 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 29 febbraio 1996, i vicini __________ e __________ si sono opposti al rilascio della licenza.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio, dopo aver accertato che l'edificio accessorio era stato trasformato in modo tale da riacquisire la sua destinazione originaria di autorimessa, ha quindi deciso il 16 luglio 1996 di concedere agli istanti la licenza edilizia richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione sollevata dai ricorrenti.
E. Con ricorso 30 agosto 1996 __________ e __________ hanno impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento a causa della sua insufficiente motivazione, nonché per violazione delle disposizioni comunali circa le distanze degli edifici e per superamento degli indici di occupazione ammessi.
F. Con decisione 19 novembre 1996 il Governo ha respinto il gravame, confermando integralmente la risoluzione municipale litigiosa.
L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo ritenuto che il municipio avesse sufficientemente motivato la reiezione dell'opposizione; per quanto concerne le questioni di merito, ha in sostanza aggiunto che l'intervento in questione debba essere inteso come un lavoro di riparazione e di manutenzione dell'edificio esistente, e che pertanto esso va autorizzato sulla base dell'art. 39 RLE, il quale permette di mantenere e riparare le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione.
G. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Censurano la violazione dell'art. 18 NAPR (1994) di __________, visto che l'intervento edilizio previsto dai resistenti concerne una costruzione che non rispetta le distanze tra edifici previste dalla predetta disposizione. In particolare con il rifacimento della copertura del tetto dell'autorimessa verrebbe toccata una costruzione che non rispetta la distanza minima di ml 4.00 dalla loro abitazione sita sul fondo contermine.
Aggiungono che su tale specifica questione, né il municipio, né il Consiglio di Stato si sono pronunciati.
Sostengono inoltre che alla fattispecie in esame non trova applicazione la regola sancita dall'art. 39 RLE, in quanto si è qui confrontati con un intervento edilizio che modifica in modo apprezzabile l'aspetto esterno dell'opera, per cui non si giustifica nessuna particolare tutela delle situazioni acquisite giusta la predetta norma.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia i coniugi __________ che il municipio di __________, adducendo ciascuno delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito.
Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti è data (art. 8 cpv. 1, 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Nel frattempo queste disposizioni sono state sostituite dalle nuove NAPR, approvate dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1994, vale a dire prima ancora che i coniugi __________ presentassero al municipio la domanda di costruzione qui avversata dai ricorrenti. È dunque pacifico che alla presente fattispecie tornino applicabili esclusivamente le NAPR 1994.
Ora, considerato che, come è stato accertato dal municipio e dai ricorrenti in occasione del sopralluogo 17 giugno 1996, il predetto fabbricato ha riacquistato la propria funzione di costruzione accessoria, risulta qui applicabile l'art. 18 NAPR 1994 di __________, il quale recita testualmente:
"Per costruzioni a carattere accessorio si intendono tutte quelle che non sono destinate ad abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una casa d'abitazione e non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale.
L'altezza misurata dal terreno sistemato alla gronda non deve superare i m. 3.00 rispettivamente m. 4.00 al colmo. Esse possono sorgere a confine, se senza aperture, o a m. 1.50 se con aperture.
In ogni caso devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:
a confine o a m. 3.00 da edifici esistenti senza aperture;
m. 4.00 da edifici esistenti con aperture.
La trasformazione di una costruzione accessoria in costruzione principale è vincolata al rispetto di tutte disposizioni di PR.
Costruzioni accessorie fuori terra devono di regola avere il tetto a falde con materiale di copertura conforme alle prescrizioni di zona, qualora esso non abbia funzione di posteggio.
La costruzione accessoria non sotterranea entra nel computo della superficie edificata."
La norma in questione, analoga a quelle riscontrabili in altri ordinamenti edilizi comunali, riprende i concetti sviluppati dalla giurisprudenza in relazione a questo genere di manufatti (RDAT 1985 N. 61, 1978 N. 52), sottolineando in particolare i requisiti che le costruzioni accessorie sono tenute a rispettare dal profilo della loro destinazione e delle loro dimensioni per essere considerate tali e sorgere di conseguenza ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta per gli edifici principali (STA 27.11.1992 in re F.).
Le NAPR di __________ non precludono alle costruzioni accessorie la possibilità di sorgere in contiguità con edifici principali siti sul medesimo fondo (art. 13 NAPR); esigono tuttavia che la costruzione accessoria si distingua dalla costruzione principale, sia dal profilo funzionale sia dal profilo architettonico-strutturale e che comunque siano rispettate certe distanze da edifici principali esistenti su fondi contigui.
In particolare è da escludere che la semplice posa di materiale drenante e di piastrelle sul tetto dell'autorimessa e la conseguente asportazione del manto erboso attualmente esistente possano comportare nel caso concreto un superamento dell'indice di occupazione. Infatti, benché l'art. 18 NAPR (riprendendo in sostanza quanto statuito dall'art. 38 cpv. 3 LE) consideri come non computabili nella superficie edificata soltanto le costruzioni accessorie sotterranee, ossia sporgenti dal terreno solo su di un lato e ricoperte di vegetazione, occorre rilevare che già in passato questo Tribunale ha avuto modo di precisare come le disposizioni che prevedono la copertura con vegetazione delle autorimesse interrate abbiano un senso solo se le norme edilizie comunali (ed in particolare le NAPR) esigono che una certa superficie minima del fondo debba restare verde, poiché se fosse possibile ad esempio pavimentare l'intero fondo per formare dei piazzali, dei posteggi o altro, non vi sarebbe alcuna ragione per la quale debba essere mantenuta la vegetazione sui tetti al fine di escludere la costruzione accessoria sottostante dalla superficie edificata computabile (RDAT 1987, N. 46).
La normativa edilizia del comune di __________ non prevede, per rapporto alla particella dedotta in edificazione, limitazioni di questa natura: in siffatte condizioni, l'inclusione della costruzione in rassegna nel computo della superficie edificata a seguito dello smantellamento della sua copertura vegetale sarebbe contraria alla ratio dell'art. 38 cpv. 3 LE.
Di conseguenza si deve concludere che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il cambiamento di copertura dell'autorimessa interrata esistente sul mappale no. __________ di __________ non comporta in ogni caso un aumento della superficie edificata e quindi non incide sugli indici di occupazione ammessi.
Per quanto concerne poi la distanza tra l'edificio accessorio in parola e l'abitazione dei ricorrenti, la stessa - come emerge chiaramente dalle planimetrie agli atti - è di sicuro superiore a 6 ml ed è pertanto pienamente rispettosa della distanza minima di 4 ml prevista dall'art. 18 NAPR verso edifici esistenti con aperture.
Anche per quanto riguarda l'altezza, l'autorimessa (la quale, come si è detto, è in buona parte interrata) rispetta in sostanza i parametri previsti dalle NAPR.
Inoltre le disposizioni comunali applicabili alla fattispecie in esame ammettono per il caso di edifici accessori destinati a fungere da autorimesse la possibilità di avere una copertura piatta.
Stante quanto precede si deve dunque concludere che l'intervento litigioso concerne un edificio in regola con i parametri edilizi fissati dall'art. 18 NAPR, ragione per la quale anche sotto questo punto di vista, nulla si oppone al rilascio del richiesto permesso edilizio.
In base a questa disposizione, la perpetuazione di situazioni esistenti in contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile può essere ammessa nella misura in cui le parti della costruzione difformi vengono sottoposte ad interventi di tipo conservativo, essenzialmente volti a restaurare e a consolidare la sostanza edilizia esistente (cfr. STA inedita 3.1.1994 in re M.). Modifiche di rilievo, travalicanti i limiti della tutela delle situazioni acquisite, sono possibili unicamente allo scopo di permettere il recupero di costruzioni ancora sufficientemente integre adattandole per quanto possibile al diritto vigente. Simili interventi non sono però intesi a perpetuare o addirittura ad aggravare i momenti di contrasto con il diritto posteriore: essi vanno dunque accordati con riserbo, valutando attentamente l'importanza di tale contrasto dal profilo dell'interesse pubblico e di quello dei vicini (RDAT II-1994, No. 46).
In concreto il rifacimento del tetto dell'autorimessa con materiale drenante e la posa di piastrelle in cotto rappresenta un intervento che, benché abbia quale diretta conseguenza l'asportazione dell'attuale copertura vegetale, non è comunque tale da comportare una trasformazione sostanziale dell'edificio esistente, il quale - è bene ricordarlo - non subisce alcun cambiamento quanto a dimensioni e destinazione.
L'intervento in oggetto, finalizzato ad impedire infiltrazioni d'acqua nell'autorimessa, va semmai considerato alla stregua di una riparazione dell'attuale tetto, che come giustamente è stato rilevato dal Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata, non comporta per i vicini ricorrenti alcun aggravamento della loro situazione.
Spese, tasse e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 38 cpv. 3 LE; 39 RLE; 13, 18, 54 NAPR; 3, 28, 31, 43, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico dei ricorrenti __________ e __________ in solido; i quali rifonderanno ai resistenti __________ e __________ fr. 1'000.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster