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Numero d'incarto:
52.1996.273
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00273
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 dicembre 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6176) che annulla la
licenza edilizia 11 settembre 1996 rilasciatale dal municipio di __________
per rendere abitabili alcuni locali al piano seminterrato della casa
d'abitazione costruita sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
23 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
14 gennaio 1997 di __________ e
__________;
-
16 gennaio 1997 del comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 settembre 1995 il
municipio di __________ ha rilasciato a __________, qui ricorrente, il permesso
di costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n.
__________ RFD; zona R2a).
I vicini __________ e __________, qui resistenti, hanno impugnato
il permesso davanti al Consiglio di Stato, rilevando, fra l'altro, che alcuni
locali del seminterrato, destinati a lavanderia, rispettivamente cantina,
potevano essere resi facilmente abitabili in quanto dotati di finestre e porte
comunicanti con il giardino antistante.
Con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
la licenza alla condizione che le porte/finestre dei locali dello scantinato
venissero eliminate e sostituite da aperture di cm 60 x 60 al massimo, dotate
di grata.
B. __________ non si è attenuta
alla condizione ed ha realizzato un appartamentino nei tre locali della
cantina/lavanderia, di cui si è detto sopra.
Il 25 luglio 1996 ha inoltrato al municipio una domanda di variante
nella quale si proponeva di trasferire l'eccedenza di SUL (mq 35) sulla part.
n. __________ RFD: un fondo di sua proprietà, situato nella stessa zona di PR,
a circa 35 m da quello dedotto in edificazione.
Con decisione 11 settembre 1996 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini
__________.
C. Con giudizio 27 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il trasferimento di
indici non potesse essere autorizzato poiché i fondi coinvolti nell'operazione
non formerebbero un unico comparto territoriale e non sarebbero connessi
funzionalmente.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della
licenza rilasciatale dal municipio.
L'insorgente contesta che il trasferimento di indici
presupponga che i fondi interessati formino un unico comparto territoriale.
L'art. 38a LE, introdotto per facilitare il trasferimento di indici, esigerebbe
unicamente l'esistenza di un nesso funzionale: condizione che, in concreto,
risulterebbe soddisfatta.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini
__________, che contestano invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________, dal canto suo, appoggia
l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la
legittimazione attiva dell'insorgente sono invero pacificamente date (art. 21 LE).
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dagli atti.
- Giusta l'art. 38a LE, "quantità
edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini
appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente
se non risulta intralciata la pianificazione, e in particolare, se non sono
compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione armoniosa".
La norma è stata introdotta nella LE con emendamento del
15.3.95 allo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici (STA
25.9.1995 in re G. SA = RDAT 1996 I N. 43). Grazie ad essa è ora possibile
trasferire indici anche fra fondi non confinanti. I fondi coinvolti
nell'operazione di trasferimento di indici devono comunque appartenere alla
stessa zona di PR, essere vicini, ovvero ubicati ad una distanza ragionevole
l'uno dall'altro e risultare connessi funzionalmente. Il requisito della
connessione funzionale non si identifica con quello della vicinanza. Ha una
valenza propria, che travalica la semplice relazione topografica. Il
legislatore non si è limitato in effetti a subordinare l'ammissibilità del
trasferimento al requisito della prossimità, ma ha posto come ulteriore
condizione l’esistenza di un nesso funzionale. Requisito, questo, che postula
l'esistenza di vincoli riferiti alla specifica destinazione dei fondi. Non basta
quindi che questi siano vicini. Devono anche venirsi a trovare in un rapporto
di dipendenza reciproca e formare un'unità dal profilo funzionale.
Il requisito della connessione funzionale posto dalla norma
in esame non può nemmeno essere identificato con quello dell’appartenenza dei
fondi alla stessa zona di utilizzazione. Anche da questo punto di vista ha un
significato diverso. Non basta quindi che la funzione assegnata alla zona di
utilizzazione in cui sono ubicati i fondi sia la stessa. Occorre che i fondi
siano asserviti allo stesso insediamento e ne condividano la funzione.
- In concreto, i fondi che la
ricorrente intende coinvolgere nell'operazione di trasferimento di indici
appartengono alla stessa zona di utilizzazione. La distanza che li separa
(circa 35 m dall’angolo NE della part. n. __________ all’angolo SW della part.
n. __________ RFD) è importante.
La questione a sapere se i fondi siano sufficientemente
vicini dal profilo dell’art. 38a LE può tuttavia rimanere indecisa, poiché
comunque non appare soddisfatto il requisito della connessione funzionale posto
da tale norma. Fra i due fondi non esiste infatti alcun rapporto dal profilo
funzionale. A parte la strada d'accesso, nulla li accomuna. I fondi, separati
da almeno due altre proprietà (part. n. __________ e __________ o __________
RFD), sono indipendenti l'uno dall'altro. Gli edifici che sorgono su di essi
non hanno alcuna funzione in comune. E’ vero che servono entrambi
all’abitazione, ma ciò non basta. Il requisito della connessione funzionale non
si limita ad esigere che i fondi abbiano la stessa destinazione. Ai fini del
trasferimento di indici, occorre che i fondi risultino legati fra loro da un
rapporto di reciproca dipendenza funzionale. Ora, il fondo chiamato a
sopportare l'eccedenza di SUL non dipende in alcun modo dal fondo dedotto in edificazione.
Né quest'ultimo si situa in una relazione particolare col primo.
Non essendo i fondi connessi funzionalmente, sostanzialmente
immune da violazioni del diritto appare pertanto il giudizio con cui il
Consiglio di Stato ha annullato una licenza volta a ratificare il trasferimento
di indici proposto dall'insorgente.
Il ricorso va di conseguenza respinto, addebitando
all’insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente, che
rifonderà fr. 1'200.-- alla controparte a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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