AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.276
Data decisione, Autorità: 03.02.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00276
Lugano 3 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 dicembre 1996 del
Comune di __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6173) che annulla la risoluzione 7 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha imposto ad __________ il pagamento di una tassa di allacciamento alla canalizzazione comunale;
viste le risposte:
23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
2 gennaio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 luglio 1985 il municipio di ______ ha notificato all'allora sindaco __________, qui resistente, una bolletta per il pagamento dell'importo di fr. 550.-- a titolo di tassa di allacciamento alla canalizzazione comunale del mapp. n. __________ RFD.
__________ non ha mai contestato il tributo richiestogli.
Constatato che la tassa rimaneva scoperta in barba ai ripetuti richiami, il 14 agosto 1991 l'amministrazione comunale ha inviato al resistente una nuova bolletta recante l'indicazione "tassa di allacciamento alla canalizzazione mapp. n. __________ emessa il 31.7.85 e passata in giudicato".
Anche questa sollecitatoria è rimasta senza seguito.
Nell'estate del 1994 il resistente ha dato le dimissioni dalla carica di sindaco.
Alcuni mesi più tardi, il 14 novembre 1994, il municipio di ______ l'ha formalmente diffidato a pagare la tassa scoperta, pena l'avvio di una procedura esecutiva.
In risposta a questa diffida __________ ha avanzato nei confronti del comune una pretesa di risarcimento per danni arrecati nel 1980 alla sua proprietà dai lavori di posa della canalizzazione.
Il 12 dicembre 1994 l'autorità comunale ha notificato al resistente un precetto esecutivo per l'importo di fr. 550.-.
__________ vi si è opposto. Il comune ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Il competente giudice di pace ha respinto l'istanza con sentenza del 22 gennaio 1996, per mancata produzione di un valido titolo di riconoscimento di debito.
Il giudizio è stato confermato dalla Camera di cassazione civile (CC) del Tribunale d'appello con pronuncia del 30 luglio 1996, nella quale veniva rilevato che la bolletta 31 luglio 1985 non poteva essere considerata alla stregua di un valido titolo esecutivo, poiché non conteneva "una comunicazione indirizzata all'amministrato ed atta ad orientarlo inequivocabilmente sulla causa, l'ammontare e l'esigibilità della pretesa".
C. Il 7 agosto 1996 il municipio di ______ ha notificato al resistente __________ una decisione del seguente tenore:
"Richiamata la sentenza 30.7.1996 della CCC del Tribunale d'Appello, le inviamo la tassa per l'allacciamento alla canalizzazione del mappale n. __________, come all'articolo 24 del Regolamento comunale sulle canalizzazioni, così calcolata:
valore di stima fr. 110'000.- x 0.5% = fr. 550.-
La invitiamo a voler provvedere al saldo entro e non oltre 30 giorni, mediante la polizza allegata".
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
D. Con risoluzione 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento in questione.
Richiamata la sentenza con cui la CCC aveva negato qualsiasi valore di decisione alla bolletta notificata all'insorgente il 31 luglio 1985, il Governo ha in sostanza ritenuto che la decorrenza del termine decennale di prescrizione avesse reso inesigibile la tassa stessa.
E. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione municipale censurata.
Secondo l'insorgente la decisione 7 agosto 1996 non implicherebbe "effetti originari e costitutivi della pretesa". La decisione sarebbe sempre ancora "quella della primitiva ed incompleta bolletta del 31 luglio 1995".
L'unico aspetto da verificare sarebbe "quello a sapere se dal 31 luglio 1985 a venir ad oggi la prescrizione è stata interrotta o meno".
Prevalendosi del fatto che il resistente era sindaco del comune, l'insorgente chiede inoltre che venga applicato per analogia l'art. 134 CO.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Così com'è formulata la decisione non può essere tutelata.
Non tanto perchè la tassa di allacciamento è prescritta, come erroneamente assume il Consiglio di Stato, quanto piuttosto perchè il suo tenore letterale induce a ritenere, che la determinazione ha valore di atto costitutivo, ovvero che il diritto del comune a percepire la tassa è stato sancito per la prima volta il 7 agosto 1996. Evenienza, questa, che porta inevitabilmente ad annullare il provvedimento per intervenuta perenzione del diritto di imposizione, essendo trascorsi oltre undici anni dall'esecuzione dell'allacciamento.
Nella misura in cui annulla un provvedimento formulato come atto costitutivo, il giudizio governativo impugnato va senz'altro confermato, poiché rimuove una decisione fondata su apparenze fallaci, suscettibile di dare autonomamente luogo a provvedimenti esecutivi.
Siffatta tesi non può tuttavia essere accreditata, poiché l'impugnativa non ha per oggetto né la decisione originaria, né una decisione di accertamento della legittimità e dell'esigibilità di tale provvedimento, bensì un atto amministrativo formulato in termini che permettono di attruirgli unicamente natura di decisione costitutiva dell'obbligo del resistente di versare al comune una tassa di fr. 550.- per l'allacciamento del suo fondo alla canalizzazione comunale.
Non potendosi riformare la decisione municipale impugnata in una decisione di accertamento dell'esigibilità della tassa imposta a suo tempo senza sovvertire in modo inammissibile l'oggetto della lite, anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster