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Numero d'incarto:
52.1996.278
Data decisione, Autorità:
21.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00278
Lugano
21 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 dicembre 1996 di
e __________,
e __________,
__________,
tutti
patr. dall'avv. __________,
contro
la
decisione 27 novembre 1996, no. 6190, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 16 settembre 1996
rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la costruzione di
una casa d'appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12 luglio 1996
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una
casa d'appartamenti in località __________ (part. no. __________ RFD; zona
R2a);
che lo stabile, strutturato su quattro livelli (piano
cantina, pianterreno, I e II piano), è ricoperto da un tetto a due falde;
che nella parte centrale della falda del tetto rivolta verso
valle la gronda è arretrata di 2 m rispetto al filo della relativa facciata
(facciata E): la gronda, su questo tratto lungo circa 11 m, è posta ad
un'altezza di m 8.40 dal sottostante terreno sistemato;
sezione facciata
E
che alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, contestando, fra l'altro, l'altezza della costruzione nel tratto in
questione, superiore a quella ammessa dalle norme di zona (art. 38 NAPR: m
7.50);
che con decisione 16 settembre 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini;
che con giudizio 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso
inoltrata dai vicini;
che in merito alle eccezioni sollevate dai ricorrenti in
relazione all'altezza del tratto centrale della facciata E, il Governo ha rilevato
che l'arretramento della gronda era irrilevante in quanto insuscettibile di
modificare gli ingombri;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa licenza;
che in questa sede i ricorrenti si limitano a riproporre le
censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'altezza
del tratto centrale della facciata E della costruzione;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza senza
formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 38 LE, l'altezza degli edifici va misurata
dal terreno sistemato sino al punto più altro del filo superiore del cornicione
di gronda o del parapetto;
che l'altezza degli edifici deve essere intesa come altezza
delle facciate (STA 20.12.84 in re Y. = RDAT 1985 N 65; Zaugg, Kommentar zum
Baugesetz des Kt. Bern, ad art. 13 N 5);
che nel caso in esame è incontestabile che nel tratto
centrale della facciata E della costruzione il filo superiore del cornicione di
gronda corre ad un'altezza di m 8.40 dal terreno sistemato;
che in questo tratto, lungo circa 11 m, l'altezza della
costruzione non rispetta pertanto il limite di m 7.50 prescritto dall'art. 38
NAPR di __________ nella zona R 2a del PR;
che irrilevante è il fatto che l'arretramento della gronda
nel tratto in questione non modifichi gli ingombri: l'arretramento della falda
del tetto determina comunque un innalzamento dell'altezza del filo di gronda
per rapporto al livello del terreno sottostante;
che fondate appaiono di conseguenza le eccezioni sollevate
dai ricorrenti con riferimento all'altezza della costruzione su questo tratto;
che il difetto non è tuttavia tale da trarre necessariamente
seco l'annullamento della licenza; esso può infatti essere facilmente corretto,
subordinando la licenza alla condizione di eliminare l'arretramento della falda
del tetto nel tratto centrale, in modo da allinearla sul filo delle parti
laterali;
che entro questi limiti il ricorso va accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e riformando di conseguenza la licenza
rilasciata dal municipio di __________ al resistente;
che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra i
ricorrenti ed il resistente, mentre le ripetibili si ritengono compensate;
visti
gli art. 21, 38 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato, no. 6190, è annullata;
1.2. la
licenza 16 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________
è confermata alla condizione che la falda E del tetto venga prolungata nella
sua parte centrale sin sul filo di gronda delle parti laterali.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico dei ricorrenti in solido in ragione di metà e del resistente
per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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