AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.29
Data decisione, Autorità: 25.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00029 DP 19/96 cm
Lugano 25 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 gennaio 1996 di
Comune di __________
contro
la decisione 10 gennaio 1996, no. 43, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 5 settembre 1995 con cui il municipio ha sospeso per due anni al massimo l'esame della domanda di costruzione inoltrata da __________ per l'edificazione di due stabili d'appartamenti e commerciali sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
8 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
28 febbraio 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 marzo 1993 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ il permesso di costruire due stabili ad uso abitativo/commerciale su un terreno (part. no. __________ RFD; zona R5) confinante con via __________.
B. Il 27 giugno 1994 __________ ha sollecitato il municipio a rinnovarle il permesso scaduto per mancata utilizzazione nel termine annuale di validità sancito dall'art. 47 LE 1973 in vigore al momento in cui era stato rilasciato.
A quel momento l'autorità comunale ha tuttavia ritenuto che il progetto si ponesse in contrasto con gli studi pianificatori in corso, che in quel comprensorio avrebbero previsto di ridurre l'altezza delle costruzioni da 5 a 3 piani e di imporre un massiccio arretramento dalla strada antistante. Ha quindi sollecitato l'istante a modificare il progetto in modo da rispettare il previsto arretramento.
Dando seguito alla richiesta __________ ha inoltrato una nuova domanda di costruzione per un edificio a forma di "L", strutturato su 5 piani, ubicato nella parte Sud del fondo e staccato di ben 25 m "da via __________, secondo le direttive del PR allo studio" (cfr. relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione).
Pubblicata la nuova domanda e raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 18 maggio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza per il progetto così rielaborato. Considerato che la nuova costruzione sarebbe sorta a notevole distanza dalla strada, il municipio ha in pratica ritenuto che il superamento dell'altezza massima prevista dal PR allo studio non giustificasse l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione.
C. Il 7 giugno 1995 __________ ha comunque chiesto al municipio di statuire anche sulla domanda di "rinnovo" della licenza accordatale nel 1993.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 5 settembre 1995 il municipio ha deciso di sospendere l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT. La decisione non è stata ulteriormente motivata.
D. Con giudizio 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Respinte le censure d'ordine sollevate dall'insorgente con riferimento alla carente motivazione del provvedimento, il Governo ha in sostanza ritenuto che il contrasto ravvisato dal municipio fra la domanda di costruzione e le previsioni del PR allo studio non fosse tale da giustificare l'adozione di una misura retta dall'art. 65 LALPT. Non lo giustificherebbero nè le differenze d'altezza, nè il distacco, asseritamente insufficiente da via __________.
E. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della misura adottata dal municipio per salvaguardare la pianificazione allo studio.
Secondo il ricorrente, il progetto in discussione, che prevede di costruire uno stabile ad una distanza di 4 m da via __________, si porrebbe in palese contrasto con l'arretramento che il PR allo studio prevede di fissare a 20 m dalla strada. Il fatto che la resistente abbia aderito alle sollecitazioni del municipio, inoltrando una domanda di costruzione alternativa, rispettosa di questo vincolo proverebbe l'esistenza di uno studio pianificatorio incompatibile con il progetto in esame.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, allegando in particolare che l'arretramento prospettato dai pianificatori non è mai stato concretamente quantificato.
G. A titolo di complemento istruttorio, il Tribunale cantonale amministrativo ha acquisito agli atti la lettera 4 settembre 1992 inviata dai pianificatori comunali al municipio per sollecitare la sospensione della domanda di costruzione inoltrata nel 1992, siccome contraria alle previsioni del PR già allora allo studio, nonché una sezione di via __________, datata 13.5.93, che riporta un edificio di m 10,5 ad una distanza di 20 m dal ciglio della strada.
Delle osservazioni inoltrate dalla resistente al riguardo si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti chiaramente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
Lo studio pianificatorio è considerato in atto a sensi di tale norma, quando esista un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT).
Una domanda di costruzione è considerata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso (art. 25 cpv. 1 RLALPT); in particolare, nel caso di costruzione di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni d'interesse pubblico (cpv. 2 lett.a) o di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano o di superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (cpv. 2 lett. b).
Differenze nelle altezze, nelle distanze e nell'indice di occupazione non giustificano, di regola, una decisione di sospensione, tranne nel caso di grave contrasto con il contenuto del progetto di piano (cpv. 3).
Scopi e limiti delle disposizioni che disciplinano l'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione sono stati correttamente ed adeguatamente illustrati dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata. Ai fini del presente giudizio è sufficiente un rinvio a quelle considerazioni.
Orbene, gli accertamenti esperiti da quest'istanza non hanno permesso di reperire elementi atti ad accreditare la tesi addotta dall'autorità comunale, circa l'esistenza della linea di arretramento che l'ha indotta ad adottare la misura in contestazione. Nè lo scritto 4 settembre 1992 dei pianificatori al municipio, nè la sezione datata 13.5.93 di via __________, di cui si è detto in narrativa configurano in effetti un progetto sommario di piano suscettibile di giustificare l'adozione del provvedimento censurato.
Tanto meno quando si consideri che la distanza di 20 m dalla strada indicata dalla predetta sezione non è stata ripresa dai piani elaborati successivamente a tale data.
Vero è che il piano d'indirizzo sottoposto per preavviso all'autorità cantonale preannuncia prescrizioni particolari sugli arretramenti dal campo stradale, ma a tutt'oggi gli atti pianificatori non permettono di trarre alcuna conclusione circa l'entità di questo arretramento. Se ne deve quindi dedurre che dal profilo della distanza da via __________ non esiste uno studio pianificatorio sufficientemente concreto a sensi dell'art. 24 RLALPT, che permetta di sospendere la decisione sulla domanda di costruzione in base all'art. 65 LALPT.
Invano pretende l'autorità comunale di giustificare la controversa decisione con l'acquiescenza dimostrata dalla resistente nel 1994 di fronte alla richiesta di rielaborare il progetto in modo da rispettare un arretramento di oltre 20 m dalla strada. La rinuncia della resistente ad insistere per ottenere una decisione sulla domanda di "rinnovo" della licenza originaria, che aveva lasciato scadere per mancata utilizzazione, non sopperisce alla mancanza di uno studio pianificatorio conforme ai requisiti minimi posti dall'art. 24 RLALPT.
Nè il provvedimento in esame si giustifica in considerazione del superamento delle altezze previste dal PR allo studio. Non lo pretende nemmeno il municipio, che il 18 maggio 1995 ha già rinunciato a prevalersi delle prerogative concessegli dall'art. 65 LALPT, rilasciando alla resistente una licenza per costruire uno stabile a 5 piani sulla parte alta del fondo.
Gli atti vanno quindi rinviati al municipio, affinché, esperita la procedura di pubblicazione tutt'ora mancante, statuisca senza ulteriori indugi sulla domanda di costruzione ("rinnovo") inoltrata da __________ il 27 giugno 1994.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 47 LE 1973; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà alla resistente fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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