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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.3
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00003 DP 3/96 Cm
Lugano 27 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 dicembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 novembre 1995, no. 6448, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 30 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha rinnovato il permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
8 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
15 gennaio 1996 del municipio di __________;
29 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisioni del 30 ottobre 1989 e del 22 gennaio 1990 il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno rilasciato a __________ e __________ il permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari in località "__________" (part. no. __________ RFD; zona PPR2B) ad una distanza variante tra 4 e 5 m dal limite del bosco che ricopre la parte alta del fondo.
Il permesso è stato successivamente rinnovato di anno in anno. Il 30 maggio 1995 le rilasciatarie hanno chiesto al municipio di rinnovarlo ulteriormente.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, obiettando che gli edifici disattendevano la distanza minima dall'area forestale (10 m, con possibilità di concedere deroghe sino a 6 m), prescritta dall'art. 18a della legge forestale cantonale (LCFo), entrata in vigore il 15 marzo 1995
B. Nonostante l'opposizione dell'autorità cantonale, il 30 luglio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, reputando che le costruzioni potessero continuare a beneficiare della deroga alle distanze dal bosco prescritte dall'art. 9 cifra 5 NAPR (8 m con facoltà di deroga), che era stata concessa in precedenza.
C. Con giudizio 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dal Dipartimento del territorio.
In sostanza il Governo ha ritenuto che la licenza edilizia violasse l'art. 18 a LCFo; disposizione di diritto cantonale prevalente sulla corrispondente norma di PR.
D. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza edilizia accordata loro dal municipio di __________.
Le ricorrenti negano all'art. 18a LCFo la qualità di norma direttamente applicabile. A loro avviso, l'art. 9 cifra 5 NAPR di __________ continuerebbe ad essere applicabile sintanto che non verrà adattato al diritto cantonale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il Dipartimento del territorio (SPU) ne postula invece l'accoglimento, rilevando che l'art. 18 a LCFo non è stato approvato dall'autorità federale.
Il municipio di __________ conferma invece le osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva delle ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
Non essendovi contestazione sui fatti, il giudizio può essere reso senza istruttoria (art. 18 PAmm).
In adempimento del mandato conferitogli e in conformità della delega prevista dall'art. 29 cpv. 1 LALPT, il Cantone Ticino ha disposto che la distanza delle costruzioni dal bosco venga stabilita dalle NAPR, "ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga sino a 6 m in casi eccezionali" (art. 18 a LCFo). Con questa norma, il legislatore cantonale ha in pratica delegato ai comuni soltanto la facoltà di stabilire distanze dal bosco superiori a quella minima prescritta in modo generale (10 m).
Confidando nella validità dell'art. 18 a LCFo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi, ed ignorando che la norma non era stata approvata dall'autorità federale, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi ritenuto che le distanze minime ivi prescritte tornassero applicabili sintanto che i comuni non avessero adattato i loro PR al nuovo diritto (STA 19.12.1995 in re A.). Mancando l'approvazione dell'art. 18a LCFo da parte dell'autorità federale (condizione di validità della norma), queste deduzioni non possono tuttavia essere confermate.
In difetto di valide disposizioni di diritto cantonale, attuative del mandato conferito ai Cantoni dall'art. 17 cpv. 2 LFo, risulta unicamente applicabile l'art. 9 cifra 5 NAPR di __________, che prescrive una distanza minima di 8 m dall'area forestale, riservando al municipio la facoltà di concedere deroghe, "in casi eccezionali, qualora dovessero essere ostacolate in modo rilevate le possibilità edificatorie".
Il ricorso può quindi essere accolto, annullando il giudizio governativo impugnato (siccome fondato su un presupposto erroneo) e ripristinando la licenza edilizia rilasciata in rinnovo dal municipio di __________ alle ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 18a LCFo; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6448) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 30 luglio 1995 del municipio di __________ è confermata.
Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- alle ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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